9 ore di agonia: riconosciuto il risarcimento del danno morale iure hereditatis

La sofferenza patita dalla persona nel lasso di tempo compreso tra l’evento che l'ha provocata e la morte, periodo in cui la vittima assiste alla perdita della propria vita, fa maturare in capo alla stessa il diritto di ottenere il danno non patrimoniale c.d. catastrofale trasmissibile agli eredi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7126/13, depositata il 21 marzo, precisando altresì che la valutazione equitativa del danno è censurabile in sede di legittimità unicamente qualora si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. La fattispecie. Nonostante le molteplici pronunce delle Sezioni Unite della Corte di legittimità tese a uniformare l’orientamento delle Magistrature di merito, la questione delle voci di danno derivanti da fatto illecito è ancora oggetto di un vivace dibattito. Nel caso in esame il Tribunale di prime cure aveva riconosciuto agli attori il danno biologico iure hereditatis in quanto la vittima era deceduta dopo 9 ore di agonia. Ne consegue che in quel, poco, lasso di tempo il nocumento era maturato in capo alla persona e, pertanto, trasmissibile agli eredi. Decisione confermata dalla Corte d’Appello la quale precisava che, erroneamente, il Tribunale aveva utilizzato la locuzione danno biologico trattandosi di danno morale imprecisione che comunque non inficiava la sentenza essendo entrambe le voci comprese nel genus del nocumento non patrimoniale. La controversia è poi giunta all’esame della Corte di legittimità. Il danno morale può essere trasmesso iure hereditatis. La giurisprudenza è unanime nel sostenere che la sofferenza patita dalla persona nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, periodo in cui la vittima assiste alla perdita della propria vita, fa maturare in capo alla stessa il diritto di ottenere il danno non patrimoniale c.d. catastrofale trasmissibile agli eredi. Nel caso in esame 9 ore di agonia sono state considerate sufficienti per la maturazione di tale voce di danno. Non solo la Corte ha precisato che qualora, in tale periodo, la vittima abbia sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico anche questo può essere trasmesso agli eredi. 9 ore di agonia sono sufficienti a far maturare in capo alla vittima il danno non patrimoniale??? Il danno non patrimoniale in capo alla vittima matura solo quando la persona sia sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne. Sul punto la Corte, pur dichiarando di non poter entrare nel merito della valutazioni istruttorie effettuate dal Giudice di gravame per evitare un terzo grado di giudizio, afferma che dall’esame della documentazione medica prodotta in atti non emerge alcun elemento che possa dimostrare che in quelle nove ore di agonia la vittima non abbia avuto modo di percepire la propria situazione con la conseguenza che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione del danno. Limiti della valutazione equitativa del danno. Infine il Supremo Collegio sostiene che la valutazione equitativa del danno è censurabile in sede di legittimità unicamente qualora si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 febbraio – 21 marzo 2013, n. 7126 Presidente Petti – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 29 novembre 2011, la Corte d'Appello di Genova ha rigettato l'appello principale e gli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 294/2004, che ha perciò confermato. Il Tribunale era stato adito da S P. e da G B. , rispettivamente madre e fratello uterino di S.M B. , deceduta il omissis all'età di sedici anni a seguito di un incidente stradale, i quali avevano chiesto la condanna di D.T.A. , proprietario e conducente del motociclo investitore, e della Unipol Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della loro congiunta, sia iure proprio che iure hereditatis . Nel giudizio era intervenuto G B. , padre della vittima, chiedendo il risarcimento dei danni per la morte della figlia. 1.1.- Si erano costituiti entrambi i convenuti ed avevano resistito alle domande degli attori. Il D.T. aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti nell'incidente ed era stato autorizzato alla chiamata in causa della Lloyd Adriatico S.p.A., società assicuratrice per la r.c. del ciclomotore condotto dalla vittima. Quest'ultima società si era costituita ed aveva contestato la domanda proposta nei suoi confronti. 1.2.- Il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda degli attori, ritenendo tuttavia la responsabilità concorrente della vittima nella misura del 30%, e, per l'effetto, aveva condannato, in solido, i convenuti D.T. ed Unipol Assicurazioni S.p.A. al pagamento del 70% delle seguenti voci risarcitorie A Euro 100.000,00 a ciascun genitore per danno morale B Euro 40.000,00 al fratello per danno morale e Euro 300.000,00 globalmente agli eredi legittimi pro-quota per danno biologico iure hereditatis . 2.- Proposto appello principale da parte di Unipol Assicurazioni S.p.A. e di A D.T. , si costituivano ed avanzavano appello incidentale gli appellati S P. e B.G. si costituiva anche la Lloyd Adriatico S.p.A. restava contumace Ga Be. . 2.1.- La Corte d'Appello di Genova ha, come detto, rigettato l'appello principale e gli appelli incidentali, confermando la sentenza impugnata. Ha compensato totalmente tra le parti le spese di causa. 3.- Avverso la sentenza la Unipol Assicurazioni S.p.A. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso e propongono ricorsi incidentali, affidati ciascuno ad un motivo, gli intimati P. e B. . Non si difendono gli altri intimati. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in merito alla liquidazione del danno morale iure hereditatis . Sostiene la ricorrente che il giudice d'appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la quantificazione operata dal primo giudice per la liquidazione del danno biologico iure hereditatis , pur riconoscendo una nuova e distinta voce risarcitoria quale il danno morale iure hereditatis . Aggiunge che nemmeno sarebbe stata presa in considerazione la rinuncia a tale pretesa risarcitoria da parte di uno degli appellati, signor Be.Ga. , stante l'”intesa conciliativa” intervenuta tra quest'ultimo e la società assicuratrice. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., in merito alla liquidazione del danno morale iure hereditatis in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ Sostiene la ricorrente che, né negli scritti difensivi degli istanti, né nella sentenza impugnata sarebbe stato affermato se, in relazione alle risultanze di fatto, la defunta versasse o meno in stato di coscienza durante le nove ore di sopravvivenza. Aggiunge che la sentenza si sarebbe limitata ad individuare una situazione di innegabile drammaticità della vittima”, senza però fornire alcun elemento in merito alle condizioni di lucidità o meno della stessa e, correlativamente, in ordine all'intensità delle sofferenze fisiche e/o psichiche eventualmente subite. Secondo la ricorrente, la vittima, come attestato dalla documentazione medica in atti”, sarebbe entrata in coma totale nell'immediatezza del sinistro e vi sarebbe rimasta nelle nove ore di sopravvivenza prima del decesso. Pertanto, alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, non vi sarebbe stato spazio per il risarcimento del danno c.d. catastrofale . 1.2.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia error in iudicando in relazione ai criteri equitativi seguiti per il risarcimento del danno non patrimoniale. Sostiene la ricorrente che la liquidazione del danno morale iure hereditatis effettuata dalla Corte di merito sarebbe eccessiva e spropositata, stante il breve periodo di sopravvivenza della vittima - nove ore. Aggiunge che la quantificazione in Euro 300.000,00 non avrebbe tenuto conto del criterio di personalizzazione del danno non patrimoniale, in particolare non si sarebbe tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'effettiva sussistenza di lucida attesa della morte, nonché del tempo di durata di tale stato. Conclude affermando che la liquidazione del danno sarebbe errata e che la motivazione sul punto sarebbe stata del tutto omessa. 2.- I motivi sono tutti volti a censurare il decisum della Corte d'Appello riguardo alla sussistenza ed alla risarcibilità in favore degli eredi legittimi della voce di danno che la stessa Corte ha definito come danno morale iure hereditatis ”. Al riguardo il giudice d'appello ha affermato che, valutate le circostanze del caso concreto, ed in particolare la sopravvivenza della vittima per nove ore, e tenuto conto dei precedenti di legittimità specificamente quelli di cui a Cass. n. 17177/07 e n. 24432/03, citati in sentenza , non si può considerare sorto un danno biologico, perché va esclusa l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute tuttavia, ha reputato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni non esclude che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato nel suo patrimonio al momento della morte, e può conseguentemente essere fatto valere jure hereditatis ”. I motivi, relativi tutti a dette affermazioni, vanno trattati in unico contesto e vanno rigettati. Il ragionamento svolto dal giudice del merito, sopra pressoché testualmente riportato, è effettivamente conforme all'orientamento di legittimità di cui ai precedenti richiamati in sentenza e ad altri successivi e trova riscontro nell'ulteriore passaggio della motivazione, specificamente impugnato col primo motivo, secondo quanto appresso. Sebbene il Tribunale di Massa avesse fatto riferimento al danno biologico iure hereditatis , liquidando globalmente agli eredi legittimi pro-quota la somma di Euro 300.000,00, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice non abbia errato in tale liquidazione, ma soltanto si sia espresso impropriamente dal punto di vista terminologico abbia cioè inteso riferirsi non al vero e proprio danno biologico, bensì al danno, pur sofferto dalla vittima, che la Corte d'Appello ha definito morale e che ha ribadito essere entrato nel patrimonio della vittima, quindi essere trasmissibile iure hereditatis . Per come è dimostrato dal tenore della motivazione e dai precedenti di legittimità richiamati, la Corte d'Appello, a sua volta, ha così riconosciuto il risarcimento di una voce di danno indubbiamente ascrivibile alla categoria del danno non patrimoniale, che viene definito anche danno c.d. catastrofale. La nozione di quest'ultimo che risulta dall'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è infatti quella di danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11 . Siffatta definizione che si intende qui confermare, comporta che tale ultimo danno, per un verso, debba essere distinto dal danno c.d. tanatologico danno connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute , il cui risarcimento non risulta essere stato mai chiesto nel corso del presente giudizio per altro verso, si distingua - distinzione, che bene ha evidenziato la Corte d'Appello di Genova - dal danno biologico rivendicato iure hereditatis dagli eredi di colui che, sopravvissuto per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico cfr. Cass. n. 28423/08, n. 458/09 , quindi accertabile ed accertata con valutazione medicolegale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio. Con la precisazione che trattasi, in tutti i casi, di danni riconducibili alla più generale categoria del danno non patrimoniale, come risultante dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26972/08. 2.1.- Nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha affatto ritenuto, come presuppone la ricorrente, che il primo giudice avesse liquidato il danno biologico di cui si è detto da ultimo, ma ha ritenuto che, pur avendo il Tribunale considerato il danno c.d. catastrofale e pur avendolo liquidato tenendo presente che la vittima era sopravvissuta, a seguito di lesioni gravissime, per il tempo di nove ore, l'avesse impropriamente definito come danno biologico. Ha quindi apportato soltanto una correzione terminologica, non anche concettuale, diversamente definendo la medesima voce di danno già considerata dal Tribunale, tanto è vero che ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Pertanto, è coerente la conseguenza che ne ha tratto ai fini della quantificazione, ritenendo corretta ed equa quella già operata dal primo giudice. Non coglie perciò nel segno la censura della ricorrente, svolta nel primo motivo di ricorso, secondo cui il giudice d'appello, avendo riconosciuto una voce di danno differente, l'avrebbe erroneamente ed immotivatamente liquidata nello stesso importo già determinato in primo grado. L'identità della liquidazione ed il rinvio al criterio equitativo già adottato in primo grado sono coerenti con il decisum della Corte che ha inteso soltanto diversamente definire lo stesso danno già considerato dal primo giudice, attribuendo al medesimo la definizione di danno morale iure hereditatis ” cfr., per l'uso di tale terminologia, anche Cass. n. 8360/10, n. 13672/10 . 2.2.- Quanto, poi, alla censura della mancata riconsiderazione del quantum a seguito dell'asserita transazione stipulata con Be.Ga. , trattasi di questione inammissibile, poiché di tale transazione nulla è detto nella sentenza impugnata né è dedotto in ricorso se ed in quale momento del giudizio di merito la relativa stipulazione sia intervenuta e se la scrittura transattiva sia stata acquisita in causa né se di essa si sia avuta regolare produzione ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ D'altronde, pur essendo l'importo liquidato indicato globalmente in Euro 300.000,00, già il primo giudice ne aveva fatta distinta attribuzione agli eredi legittimi, secondo le rispettive quote di partecipazione alla successione legittima di B.S.M. , e la sentenza di primo grado è stata confermata anche su questo punto. 3.- Il secondo motivo di ricorso, pur denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., con specifico riferimento alla configurazione della voce del danno morale iure hereditatis , non censura la costruzione che di questo la Corte d'Appello ha dato in termini generali ed astratti, quanto piuttosto l'accertamento che, in concreto, il giudice di merito ha condotto relativamente alle condizioni ed allo stato di sopravvivenza della povera vittima. Esso è infondato per la parte in cui denuncia il vizio di violazione di legge ed inammissibile per le censure mosse all'apprezzamento in fatto. Si è già detto, trattando del primo motivo, come la Corte d'Appello abbia correttamente configurato la voce di danno in esame, qualificandola come danno morale iure hereditatis ” definita anche danno c.d. catastrofale , comunque riconducibile alla generale categoria del danno non patrimoniale a seguito della bipartizione che risulta da Cass. S.U. n. 26972/08 . Orbene, non è meritevole di censura e, di fatto, nemmeno censurata dalla ricorrente, l'affermazione che il danno predetto si configuri e sia risarcibile iure hereditatis soltanto quando la persona sia sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne, in modo che il diritto al risarcimento di tale voce di danno sia entrato nel patrimonio della vittima al momento del decesso e si possa quindi trasmettere agli eredi così Cass. n. 6754/11, n. 2564/12 . 3.1.- Piuttosto, incontestato essendo che la sopravvivenza nel caso di specie sia stata di nove ore, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe stata la prova di uno stato di coscienza in tale lasso di tempo della povera ragazza, poi deceduta, e che anzi dalla documentazione medica in atti” risulterebbe una situazione di coma con totale perdita di coscienza. Orbene, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità del motivo per non essere stato espressamente denunciato il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., esso va reputato inammissibile anche sotto ulteriori, significativi, profili. La sentenza, dopo aver enunciato il principio di cui sopra, ne ha fatto puntuale applicazione al caso concreto, motivando espressamente in punto di sussistenza della lucidità della vittima, che assiste allo spegnersi della propria vita”, mediante il richiamo della relazione della USL X della Regione Toscana in atti e di quanto in questa riportato anche riguardo agli esiti degli esami diagnostici compiuti nel periodo di sopravvivenza della povera ragazza prima e seconda TAC e dell'intervento chirurgico cui venne sottoposta. Riguardo a tale apprezzamento, nessuna valida censura risulta proposta con il ricorso, che fa riferimento alla documentazione medica in atti”, senza specificazione alcuna e soprattutto senza indicare elemento alcuno che, trascurato dal giudice di merito, se invece fosse stato da questo considerato, l'avrebbe condotto a diversa conclusione in punto di fatto. Si tratta perciò dell'inammissibile sollecitazione ad una nuova lettura di quelle stesse risultanze istruttorie sulle quali il giudice di merito ha fondato le proprie conclusioni in fatto, perciò incensurabili in sede di legittimità. In conclusione, anche il secondo motivo del ricorso principale va rigettato. 4.- Col terzo motivo si lamenta sostanzialmente che la somma liquidata per il danno morale iure hereditatis sia eccessiva. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Il danno di che trattasi è risarcibile sotto il profilo del danno non patrimoniale e, corrispondendo alle sofferenze patite dalla vittima per la consapevolezza della gravità delle lesioni e/o della imminente perdita della vita, è liquidabile, in favore degli eredi, secondo il criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto cfr. Cass. n. 17177/07, n. 8360/10 cit. . La Corte d'Appello si è attenuta a tale principio ed ha effettuato una liquidazione equitativa c.d. pura, cioè non basata sui criteri di liquidazione tabellari adottati per il danno biologico, permanente o temporaneo, ma motivata tenendo conto delle modalità del fatto”. Sebbene la motivazione sia stringata, non per questo soltanto può essere definita inadeguata, sol che si consideri che dal tenore complessivo della motivazione risulta che il giudice di merito abbia avuto presenti, quali modalità del fatto , la gravità delle lesioni, le cure effettuate e le sofferenze patite durante il ricovero, il periodo intercorso tra l'incidente e la morte, lo stato di coscienza in tale arco temporale di nove ore. Il motivo di ricorso così come proposto è inammissibile alla stregua del principio per il quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da una certa approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria cfr. Cass. n. 1529/10 . Nessuno di questi vizi risulta denunciato col terzo motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. 5.- Con l'unico articolato motivo del ricorso incidentale, sia S P. che G B. lamentano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché omessa ovvero, in ipotesi, insufficiente e/o contraddittoria motivazione relativamente al rigetto, da parte della Corte d'Appello, dei gravami incidentali riguardanti la riliquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall'uno e dall'altro dei genitori della povera vittima. In particolare, G B. lamenta che non è stato riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico iure proprio, sebbene fosse stata prodotta in giudizio una consulenza tecnica di parte che avrebbe dimostrato la compromissione della sua integrità psico-fisica a seguito del decesso della figlia e sebbene egli avesse perso il lavoro e fosse stato costretto alla pensione in quanto ritenuto non più abile al lavoro proprio in ragione di tale stato di salute. S P. sostiene che tale quadro” si sarebbe dovuto considerare presente” anche nei suoi riguardi, in ragione del particolare rapporto esistente fra madre e figlia. 5.1.- Entrambi i ricorrenti incidentali deducono inoltre l'insufficienza della motivazione in relazione alla congruità della liquidazione del danno non patrimoniale e ciò anche alla luce delle sentenze che hanno di fatto imposto i valori di riferimento del Tribunale di Milano” onde garantire parità di trattamento, fatte salve le peculiarità della fattispecie concreta. 5.2.- I ricorsi incidentali sono inammissibili per entrambi i ricorrenti e sotto entrambi i profili di censura come sopra dedotti. Quanto al primo, è sufficiente rilevare che la Corte d'Appello ha espressamente escluso che risultasse provato in atti il pregiudizio all'integrità psico-fisica sia di G B. che di P.S. , tale da giustificare un incremento della liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'uno e/o dell'altra in considerazione del preteso, ma non dimostrato, danno biologico. Risulta perciò evidente come il giudice del merito abbia ritenuto che la prova di detto pregiudizio non risultasse dalla consulenza di parte prodotta in causa dal B. né in questa sede è ammissibile una nuova valutazione delle risultanze di fatto già negativamente valutate dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello, poi. Inammissibili perché nuove, in quanto non risulta nemmeno se siano state allegate in sede di merito, sono le deduzioni conseguenti agli ulteriori asseriti fatti della perdita dell'occupazione e dell'inabilità al lavoro. 5.3.- Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha espressamente richiamato la sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08, al fine di sottolineare come la liquidazione del danno non patrimoniale avesse tenuto conto di tutte le possibili componenti delineate da tale sentenza e riscontrate, in concreto, in capo ai genitori per la perdita della figlia sedicenne e fosse stata fatta applicando le tabelle in uso in sede locale sulla traccia di quelle milanesi, determinando il risarcimento spettante a ciascuno dei congiunti nella misura all'epoca massima”. Dato quanto sopra, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto impugnare la sentenza per violazione di legge con riferimento agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., non per vizio di motivazione inoltre, non essendo sufficiente la mera deduzione in appello dall'inadeguatezza della liquidazione e/o della mancata applicazione delle tabelle milanesi, avrebbero dovuto produrre in giudizio queste ultime, operandone il confronto con quelle in concreto utilizzate nell'ufficio di appartenenza del primo giudice. In mancanza di tali deduzioni e produzioni, il motivo di ricorso è, per tale profilo, inammissibile cfr. Cass. n. 12408/11 . In conclusione, i ricorsi incidentali vanno rigettati. 6.- A fronte del rigetto dell'unico motivo dei due ricorsi incidentali, va considerata la ritenuta infondatezza di tutti e tre i motivi del ricorso principale al fine di regolare comunque secondo il principio della soccombenza le spese del giudizio di cassazione. Queste vanno perciò poste a carico della ricorrente principale e liquidate come da dispositivo in favore dei resistenti, in solido tra loro. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore dei resistenti S P. e B.G. , in solido tra loro, nella somma complessiva di Euro 20.200,00 ventimiladuecento/00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.