Pacchetti turistici: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

Nell’ipotesi di inadempimento del contratto avente ad oggetto pacchetti turistici il consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo , il quale dovrà essere liquidato in via equitativa.

Il danno da vacanza rovinata. Come è noto, l’art. 47, comma 1, d.lgs. 23 maggio 2011 ha normativizzato il danno da vacanza rovinata stabilendo che nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta . Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in epigrafe, pur non tenendo conto della norma de qua il giudizio è stato promosso il 27 maggio 2010 ed il c.d. codice del turismo è entrato in vigore il 21 giugno 2011 ha riconosciuto il danno da vacanza rovinata ad alcuni turisti che, a causa di una serie di inadempimenti della propria controparte negoziale, non avevano potuto trascorrere un periodo di vacanza a Parigi perdendo, così, un’occasione di vedere luoghi agognati e di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo . Il giudice campano con la pronunzia in esame ha aderito, quindi, all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il danno da vacanza rovinata costituisce una chiara ipotesi di danno non patrimoniale, essendo la conseguenza della lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, risarcibile, dunque, ai sensi dell’art. 2059 c.c. Secondo la lettura di tale norma offerta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con le nn. 26972 – 3 – 4 – 5 dell’11 novembre 2008, c.d. sentenze di San Martino, la portata operativa dell’art. 2059 c.c. deve essere estesa a tal punto da ammettere il ristoro non più soltanto del tradizionale danno morale soggettivo, ma anche di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. Conseguentemente, il ristoro della lesione non patrimoniale non deve più essere limitato alle sole ipotesi nelle quali viene riscontrato un illecito penale ex art. 185 c.p. In buona sostanza, il limite dell’art. 2059 c.c. non opera per i danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente protetto . Il diritto ad una vacanza serena, dunque, può, a mio parere, definirsi una species del più ampio genus rappresentato dal diritto alla salute ex art. 32 Cost., o, ancora, può trovare fondamento nell’art. 2 della stessa, rientrando la vacanza tra le attività realizzatrici della persona. Il criterio di imputazione della responsabilità. Avendo i turisti, con il proprio atto di citazione, chiamato in giudizio sia l’organizzatore sia l’intermediario, appare, in questa sede necessario, soffermarsi sul criterio di imputazione della responsabilità nel codice del turismo. Come già avveniva con l’art. 93 cod. cons. ed ancor prima con l’art. 14, d.lgs. 111/95, il legislatore ha voluto, a mio parere, correttamente, mantenere anche nell’art. 43 cod. tur., con uguale formulazione, un unico criterio di imputazione della responsabilità accomunando, a tal fine, l’organizzatore e l’intermediario, come dimostra la congiunzione e ”. La norma in esame, nella parte che, in questa sede, interessa, prevede che l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità . In dottrina è stato rilevato, con riferimento a tale profilo, che la norma, la quale è di diretta derivazione comunitaria ed, in particolare, dell’art 5 dir. 90/314/CEE, si pone l’obiettivo di evitare che in caso di insoddisfazione del viaggiatore, l’operatore tentasse di sottrarsi alla sua responsabilità, dimostrando di essere un semplice intermediario incolpevole e non un organizzatore di viaggi . Ma, se da un lato l’art. 43 evita tale possibilità ed offre una tutela completa al consumatore, dall’altro pone problemi interpretativi non indicando il regime delle responsabilità individuali. Non si precisa, infatti, se la responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario sia solidale o ripartita tra gli stessi in virtù delle singole responsabilità. Nel silenzio anche del legislatore comunitario, il quale, con l’art. 5 della dir. 90/374/CEE, aveva dato ai singoli Stati membri la possibilità di scegliere tra l’una e l’altra soluzione, adottando le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dai contratti , la dottrina ha avanzato diverse opzioni ermeneutiche. Secondo un orientamento, la congiunzione e ” sarebbe sintomatica della previsione di una forma di responsabilità solidale ed a tale assunto si perverrebbe anche attraverso una interpretazione teleologica della norma. Essa, infatti, come si è detto, è volta ad offrire una maggior tutela per il turista. Di conseguenza, sarebbe contrario alla ratio stessa della disciplina ritenere la responsabilità de qua come ripartita tra le controparti del consumatore, così costringendo quest’ultimo ad intraprendere due azioni giudiziali una nei confronti dell’intermediario, l’altra nei confronti dell’organizzatore. La tesi non è condivisa da altra parte della dottrina, la quale sostiene che la responsabilità in esame costituisce una chiara ipotesi di responsabilità ripartita, avendo il legislatore previsto che l’organizzatore e l’intermediario rispondono del mancato o inesatto adempimento del pacchetto turistico secondo le rispettive responsabilità , inciso che andrebbe, quindi, letto, come secondo i rispettivi obblighi contrattuali . Più in particolare, come si è avuto modo di evidenziare il venditore risponderà per le responsabilità relative alla fase di intermediazione antecedente alla partenza mentre l’organizzatore per le responsabilità relative all’esecuzione della prestazione. La locuzione secondo le rispettive responsabilità , per la dottrina in esame, sarebbe, quindi, sintomatica della volontà del legislatore di tenere distinte le ipotesi di responsabilità delle controparti del turista. Inoltre, secondo tale ricostruzione, la natura disgiunta delle responsabilità si ricava dalla circostanza che il 2° comma dell’art. 43 cod. tur. non prevede per l’intermediario la possibilità di agire in via di regresso nei confronti dell’organizzatore ma solo nei confronti dei singoli prestatori di servizi dei quali si avvale qualora, invece, il legislatore avesse voluto adottare una forma di responsabilità solidale, avrebbe riconosciuto esplicitamente all’intermediario la possibilità di promuovere azione di regresso nei confronti dell’organizzatore. Gli orientamenti giurisprudenziali. Anche in giurisprudenza non mancano decisioni in linea con tale opzione interpretativa. La Corte di Appello di Firenze, ad esempio, ha stabilito che l’organizzatore di viaggi e l’agente o intermediario di viaggio non possono considerarsi condebitori solidali in quanto ciascuno di essi risponde verso il viaggiatore delle diverse obbligazioni rispettivamente assunte e pertanto non può essere invocata l’applicabilità dell’art. 1310 c.c. in tema di atti interruttivi della prescrizione in caso di debitori solidali . Anche il Tribunale di Lucca ha negato la sussistenza di una forma di responsabilità solidale tra l’organizzatore e l’intermediario. Era accaduto, infatti, che un turista, avendo riportato delle lesioni nel corso di una escursione, aveva citato in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno, la sola agenzia intermediaria. Al riguardo, il Tribunale toscano ha stabilito che il venditore non risponde delle obbligazioni gravanti sull’organizzatore, escludendo, così, in radice il vincolo di solidarietà tra le controparti negoziali del consumatore. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Reggio Emilia, per il quale l’intermediario non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio , ma esclusivamente delle obbligazioni di concludere in nome e per conto del cliente consumatore un contratto di prenotazione turistica . La giurisprudenza maggioritaria, espressasi sulla analoga formulazione contenuta nell’art. 93 cod. cons., inquadra, però, la responsabilità ex art. 43 cod. tur. nell’ambito della responsabilità solidale. Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, ha affermato che, qualora non risulti che l’intermediario abbia agito in qualità di semplice rappresentante del viaggiatore e/o del tour operator , si configura una ipotesi di responsabilità solidale delle controparti del consumatore. Più in particolare, la Suprema Corte ha statuito che l’agenzia viaggi venditrice di un pacchetto turistico, qualora non risulti aver agito in qualità di rappresentante del viaggiatore e possa ritenersi venditore o mandatario del tour operator che ha realizzato il pacchetto turistico, è responsabile, nei confronti del viaggiatore, per inadempimento dello stesso tour operator in forza dell’art. 14 d.lgs. 111/95, che chiama a rispondere del mancato o inesatto adempimento sia l’organizzatore sia il venditore . La responsabilità solidale dell’intermediario è stata più volte sancita anche dalla giurisprudenza di merito occupatasi della materia. E così, il Tribunale di Roma ha condannato al risarcimento del danno in favore di una coppia di sposi sia l’organizzatore sia il venditore, in quanto durante la luna di miele, i turisti avevano perso, a causa della mancata assistenza dei corrispondenti in loco , un volo di collegamento fra le località previste nell’itinerario di viaggio. Il Tribunale capitolino, al riguardo, ha stabilito che anche il venditore, e non solo, quindi, l’organizzatore, ha l’obbligo di assicurare, durante il viaggio l’assistenza dei propri clienti. Anche il Giudice di Pace di Bologna si è espresso in merito ad una richiesta risarcitoria avanzata da una coppia al ritorno dal viaggio di nozze, sancendo la responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore per i disagi subiti dai turisti, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla mancata erogazione di acqua per l’utilizzo dei servizi igienici. A mio parere, poiché la ratio della normativa relativa ai pacchetti turistici è quella di offrire la tutela massima per il turista, la congiunzione e” è volta a dargli la possibilità di citare in giudizio, in caso di mancato o inesatto adempimento, l’organizzatore o il venditore, senza dover promuovere due azioni diverse ed individuare le rispettive responsabilità da imputare all’uno o all’altro contraente. Sempre in quest’ottica, inoltre, individuare, nella fattispecie, una forma di responsabilità solidale vuol dire, anche, evitare al consumatore ripercussioni pregiudizievoli da un punto di vista processuale. Spesso, infatti, i limiti della responsabilità del tour operator e dell’intermediario possono avere dei contorni alquanto evanescenti e sconosciuti al turista che promuove l’azione. Quest’ultimo, del resto, ha come solo dato certo le proprie controparti negoziali, essendo all’oscuro, nella maggior parte dei casi, del ruolo che il tour operator e l’intermediario hanno rivestito nella singola operazione contrattuale. L’opzione ermeneutica relativa alla responsabilità solidale viene, inoltre, supportata, a mio parere, dalla circostanza che, come si vedrà meglio nel corso della trattazione, nei vari articoli del codice relativi agli obblighi gravanti sulle controparti negoziali del turista, non viene indicata una loro precisa suddivisione fra ciascun operatore. E’ evidente che, data la struttura degli artt. 37 e 41 cod. tur., infatti, qualora si dovesse propendere per l’individuazione di una responsabilità ripartita, il turista sarebbe gravato di un onere della prova circa l’imputabilità, nella singola fattispecie, dell’inadempimento, di non facile assolvimento. Ed in tal senso, particolarmente significative sono le ipotesi degli organizzatori apparenti e di fatto . Concludendo sul punto, quindi, il legislatore, con la congiunzione e ” contenuta nell’art. 43 cod. tur. ha previsto una chiara ipotesi di responsabilità solidale, dovendosi ricondurre la locuzione secondo le rispettive responsabilità esclusivamente ai rapporti interni tra organizzatore ed intermediario.

Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 30 gennaio 2013 Avv. Italo BRUNO Cancellazione di volo – Lesioni della reputazione commerciale. - La nozione di risarcimento supplementare di cui all’articolo 12 del Regolamento numero 261/04, dev’essere interpretata nel senso che, consente al Giudice Nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale - Nel caso in cui siano stati lesi diritti della persona, come quello alla reputazione, per il discredito subito, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza se invece viene dedotta la lesione della reputazione commerciale, l'altrui comportamento illecito rappresenta un semplice indizio dell'esistenza del danno, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Pertanto la parte che ha subito un pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale e che invoca in proprio favore l'uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno, ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dall’inadempimento contrattuale. Infatti il potere riconosciuto al giudice dall'articolo 1226 c.c. di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice elementi probatori circa la sussistenza del danno, esaurendosi l'apprezzamento equitativo del magistrato nella necessità di colmare quelle che sono le lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno. La valutazione equitativa del danno, cioè, presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice del merito, nonostante l'affermazione generica del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur. Svolgimento del processo TIZIA e CAIO, con distinti atti di citazione ritualmente notificati il 27-29/5/10 alla S.R.L. IPSLON ed alla S.A.S. ZETA le convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la loro esclusiva responsabilità in ordine alla causazione dell’inconveniente loro occorso e, per l’effetto, condannate al rimborso della somma di € 674,00 ciascuno ed al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali morale e da vacanza rovinata in misura non inferiore ad € 3.500,00 ciascuno. Nell’atto di citazione assumevano - che, in data 23/12/09 acquistavano dalla Sas Zeta un pacchetto turistico numero 09/002178 emesso dalla Srl Ipslon per il periodo 30/12/09-3/1/10, con destinazione Parigi - che, il giorno 29/12/09 veniva comunicato loro che il volo per Parigi non sarebbe più partito dall’aeroporto di Napoli-Capodichino, bensì da Roma che, sarebbe stata raggiunta a mezzo autobus con partenza da Napoli-Capodichino - che, giunti all’aeroporto di Napoli veniva comunicato un ulteriore cambio di programma e, cioè, che la partenza sarebbe avvenuta da Napoli con un altro volo QS numero 101 alle ore 13,15 che, veniva, poi, spostato alle ore 19,00 e, successivamente cancellato definitivamente - che, per tutta la giornata del previsto imbarco non veniva loro data alcuna assistenza e/o comunicazione - che, tale incresciosa situazione, non supportata da nessun’altra soluzione alternativa, li costringeva a rinunciare alla vacanza e procurava loro notevolissimi disagi materiali e morali - che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Srl Ipslon ed alla Sas Zeta a mezzo racc.te a.r. numero 1349940443-1, 13499404042-0, 13501461116-1 e 13501461117-3 ricevute l’11/1/10. Instauratosi il procedimento, si costituivano le convenute che chiedevano la riunione dei procedimenti connessi dinanzi lo stesso Ufficio Giudiziario e dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. In data 20/6/12 venivano riuniti solo i procedimenti pendenti dinanzi lo stesso Ufficio non avendo le parti dimostrato che i procedimenti pendenti dinanzi il Giudice di Pace di Napoli fossero stati preventivamente incardinati. La convenuta Srl Ipslon eccepiva il suo difetto di legittimatio ad causam e chiedeva la chiamata in causa della Srl Delta, quale vettore, per essere manlevata e la Spa Omega in garanzia assicurativa. La convenuta Srl Ipslon svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale rectius domanda autonoma nei confronti della chiamata Srl Delta per la somma di € 10.661,50 in restituzione e per la somma di € 10.000,00 per risarcimento danni da inadempimento contrattuale e danno all’immagine commerciale. Si costituiva, altresì, la Sas Zeta che dichiarava di aver rimborsato agli istanti la somma di € 1.348,00 e, svolgeva domanda riconvenzionale rectius domanda autonoma nei confronti della Srl Ipslon per la somma rimborsata e per la somma di € 3.500,00 per inadempimento contrattuale e danno all’immagine commerciale. Per le chiamate si costituiva la sola Spa Omega che chiedeva il rigetto della domanda di manleva in quanto la polizza non era operante per la tipologia dei danni richiesti. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi. Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/1/13, la causa veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.R.L. Delta regolarmente chiamata in causa e non costituitasi. Ancora in via preliminare va chiarito che la causa s’incentra solo sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata” o meglio, per vacanza non effettuata”. Infatti la richiesta di rimborso della somma pagata per il pacchetto turistico è venuta meno per averla la Sas Zeta rimborsata per intero agli istanti. Quest’ultima somma, poi, è stata richiesta in rimborso dalla Sas Zeta alla Srl Ipslonumero Le domande riconvenzionali rectius domande autonome svolte dalla Srl Ipsolon nei confronti della Srl Delta e dalla Sas Zeta nei confronti della Srl Ipslon non possono trovare accoglimento. La prima perché supera la competenza per valore di questo Giudice adito che, si dichiara incompetente e rimette le parti dinanzi il Giudice Unico del Tribunale di Napoli la seconda perché, trattandosi di risarcimento danni da immagine commerciale, questi non sono stati provati. La Sas Zeta non ha provato, così come asserito, la perdita della clientela mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili attestanti la diminuzione del volume d'affari e, né il danno alla reputazione commerciale attraverso la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, dalle quali potesse evincersi l'effettiva verificazione del pregiudizio. Nel caso in cui siano stati lesi diritti della persona, come quello alla reputazione, per il discredito subito, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza se invece viene dedotta la lesione della reputazione commerciale, come nel caso di specie, l'altrui comportamento illecito rappresenta un semplice indizio dell'esistenza del danno, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione in cui si inserisce. Pertanto la parte che ha subito un pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale e che invoca in proprio favore l'uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno, ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dall’inadempimento contrattuale. Infatti il potere riconosciuto al giudice dall'articolo 1226 c.c. di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di offrire al giudice elementi probatori circa la sussistenza del danno, esaurendosi l'apprezzamento equitativo del magistrato nella necessità di colmare quelle che sono le lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno. La valutazione equitativa del danno, cioè, presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice del merito, nonostante l'affermazione generica del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur. La domanda di manleva svolta dalla Srl Ipslon nei confronti della Spa Omega non può trovare accoglimento. Infatti, la polizza di assicurazione della responsabilità civile e perdite pecuniarie degli organizzatori ed intermediari di viaggio” intercorsa tra le due Società esclude il risarcimento dei danni non patrimoniali. Gli articoli 26 e 30 di detta polizza precisano che - la Spa Omega si obbliga a tenere indenne l’assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti articolo 26 - nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell’assicurato, restano esclusi dall’assicurazione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta articolo 30 . Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. E’ pacifica la circostanza dell'avvenuto acquisto, da parte degli attori, in data 23/12/09, del pacchetto di viaggio organizzato dalla Srl Ipsoln, verso il corrispettivo di € 675,00 ciascuno. Tale pacchetto comprendeva un volo diretto, andata e ritorno, da Napoli a Parigi, con volo charter e numero 5 giorni e 4 notti presso Hotel Quality Opera S.Lazare 3*, come indicato in dettaglio nel contratto di viaggio. Non è stato contestato dalle convenute, inoltre, che gli attori si siano presentati in tempo utile per il disbrigo delle formalità del check-in e che il volo sul quale avrebbero dovuto viaggiare, non è partito per motivi non comunicati. Tale circostanza è stata confermata dalla deposizione del teste escusso e dalla denuncia sporta, da tutti i componenti il gruppo in partenza con lo stesso volo, presso l’Ufficio di Frontiera Aerea della Polizia di Stato dell’Aeroporto di Capodichino Confr. Denuncia in atti . Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva, di conseguenza, l'applicabilità del dettato dell'articolo 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta. L'articolo 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell'organizzatore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l'inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall'inadempimento del prestatore di servizi di cui l'organizzatore si sia avvalso nell'esecuzione del contratto di viaggio. E' dunque evidente che la cancellazione del volo ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l'obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all'articolo 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore di cui il tour operator si è servito nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. L’odierna convenuta, Srl Ipslon tuttavia, invoca l’applicazione dell'articolo 96 del D.L.vo 206/2005, secondo il quale la responsabilità del Tour Operator” è esclusa quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”. Deve tuttavia rilevarsi che la Srl Ipslon non ha dimostrato il carattere imprevedibile o inevitabile della mancata esecuzione del contratto. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 22 dicembre 2008, C.549-07, ha precisato che - L'articolo 5, numero 3, del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, numero 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Ciò dimostra, pertanto, l'insussistenza di una causa di forza maggiore, quale invocata dalla convenuta, nei confronti degli odierni istanti. Pertanto, a norma del secondo comma dell’articolo 93 del Dlgs 206/05, la Srl Ipslon è tenuta a risarcire il danno sofferto dagli istanti, salvo il diritto di rivalersi nei confronti del vettore, in separata sede. La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che - L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'articolo 14 del d.lgs. numero 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva numero 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. numero 206 del 2005 Codice del Consumo , è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi come il vettore, nella specie , salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi Cass . Sez. 3, Sentenza numero 5531 del 29/2/08 . In base ai principi che regolano l'onere probatorio, in particolare a seguito della nota sentenza della Suprema Corte Cass. Civ. SU 30 ottobre 2001 numero 13533 , secondo la quale il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'altro contraente deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell'inadempimento altrui, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, compreso il proprio esatto adempimento, è onere della convenuta provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge. Dagli atti di causa risulta che la Sas Zeta ha rimborsato agli istanti la somma di € 674,00 ciascuno e, pertanto, la stessa ha diritto di rimborso da parte della Srl Ipslon della somma di € 1.348,00. Dall’espletata istruttoria è risultato, inoltre, che la Srl Ipslon non ha prestato la dovuta assistenza e/o informazione e non ha offerto nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria - Regolamento CE numero 261/04 dell’11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento CE numero 295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato. Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente - al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione - ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente - all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica. Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione e la cancellazione del volo che ha causato disagi, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, articolo 1218 responsabilità del debitore . A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’articolo 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di € 200,00, ex articolo 1226 c.c., per ciascun attore. Ciò è confortato anche dalla sentenza della Cassazione a S.U. 11/11/08 numero 26972 che ha specificato - L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, dalla minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell’articolo 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L’articolo 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell’articolo 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti. Quanto all’ulteriore somma richiesta dagli attori per il risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità con l'autorevole avallo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione III, Sentenza 13 ottobre 2011 – C-8310 la nozione di risarcimento supplementare di cui all’articolo 12 del Regolamento numero 261/04, dev’essere interpretata nel senso che consente al Giudice Nazionale di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale tale danno può farsi rientrare nella previsione dell'articolo 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005 esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente, o per niente come nel caso di specie, della vacanza come occasione di svago e/o di riposo. Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale in considerazione del fatto che il godimento del bene vacanza viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale , da altri come voce di danno non patrimoniale. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'articolo 2059 c.c. e dell'articolo 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l'annullamento del viaggio a Parigi, gli attori hanno perso un’occasione di vedere luoghi agognati e di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo. Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in € 200,00 per ciascun attore. In conclusione, la convenuta Srl Ipslon va condannata al pagamento a favore di Tizia e di Caio della somma di € 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore della Sas Zeta della somma di € 1.348,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto delle somme liquidate, del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 numero 140, entrato in vigore il 23/8/12, dell’attività processuale svolta, della difesa multipla ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11. Si precisa che, essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12, convertito in legge numero 27 del 24/3/12, a far data dal 23/7/12, ed essendo l’attività difensiva terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali 23/8/12 , la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza va fatta in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nel vigore delle previgenti tariffe. In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito - L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. - Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa Cassazione civile, Sez. II, Sentenza numero 16561 del 28/9/12 – Cass. S.U. numero 17405 e numero 17406 del 12/10/12 . Le spese del procedimento tra gli istanti e la Sas Zeta vanno compensate interamente avendo quest’ultima rimborsato i primi dopo l’instaurato procedimento. Le spese del procedimento tra la Srl Ipslon e la Spa Omega vanno compensate interamente stante una diversa interpretazione del contratto di assicurazione. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da TIZIA e CAIO nei confronti della S.R.L. IPSLON e della S.A.S. ZETA, nonché sulle domande autonome proposte dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.R.L. DELTA e della S.p.A. OMEGA, e dalla S.A.S. ZETA nei confronti della S.R.L. IPSLON, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 dichiara il difetto di legittimatio ad causam della S.R.L. DELTA 2 dichiara la propria incompetenza per valore sulla domanda autonoma svolta dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.R.L. DELTA e rimette le parti dinanzi il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, nel termine di legge 3 accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, condanna la S.R.L. IPSLON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di TIZIA e CAIO della somma complessiva di € 400,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo 4 condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 800,00, di cui € 300,00 per spese, € 500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità 5 distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari 6 condanna la S.R.L. IPSLON, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della S.A.S. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento della somma di € 1.348,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, compensando tra le parti le spese del procedimento 7 rigetta la domanda di manleva svolta dalla S.R.L. IPSLON nei confronti della S.p.A. OMEGA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, compensando tra le parti le spese del procedimento 8 compensa le spese del procedimento tra gli attori e la S.R.L. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore 9 sentenza esecutiva ex lege.