L'abbandono dell’abitazione senza prova reale dell'inabitabilità non dà diritto al risarcimento del danno

Non si può pretendere la condanna della controparte al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile conseguente al suo abbandono, se la causa di tale allontanamento non emerge chiaramente dall’istruttoria esperita in corso di causa, non potendo ritenersi sufficienti a giustificare una pronuncia di condanna generiche affermazioni in tal senso contenute nella CT di parte e/o nella CTU.

Questa, nella sostanza, la decisione resa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22923 depositata in cancelleria lo scorso 13 dicembre, su di una controversia per danni da infiltrazione sottoposta alla sua attenzione. La pronuncia si fa notare anche per aver affrontato il tema della legittimazione attiva dell’erede tale qualità non conta se v’è confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius . Il caso . Tizio, lo chiameremo così per semplicità, fa causa al condominio in cui abita per vedersi risarcito il danno subito dalla sua unità immobiliare. Egli lamenta infiltrazioni ed umidità provenienti dalla pavimentazione di una parte comune e danni provocati dal rigurgito della fogna. Il condominio che si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto delle domande e comunque domandava ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa l’impresa esecutrice degli interventi sulla pavimentazione, per essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. Nel corso del giudizio Caio e Sempronio succedettero a Tizio nella posizione attorea, a causa del decesso di quest’ultimo. L’esito del primo grado è a loro favorevole condanna al risarcimento dei danni subiti ed anche condanna per il mancato godimento dell’immobile abbandonato durante la causa per inabitabilità. L’impresa edile ed il condominio propongono appello cui resistono gli eredi di Tizio la sentenza di secondo grado è leggermente differente dalla prima. Ok al risarcimento per le infiltrazioni ma sparisce, per mancanza di prova e comunque per la novità della domanda che non era stata posta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado , la condanna per mancata utilizzazione susseguente ad abbandono. Da qui un ginepraio di ricorsi alla Corte di legittimità. L’erede, comunque si qualifichi, ha sempre diritto ad agire per la tutela dei diritti del cuius divenuti suoi L’articolata parte motiva della pronuncia n. 22923 può essere sintetizzata anche in questo modo. Vediamo perché. L’impresa edile, in via preliminare, eccepiva carenza di legittimazione attiva degli eredi che, nell’introdurre il ricorso, non s’erano qualificati tali. La Corte regolatrice ha respinto questa doglianza, affermando che comportando di norma [] la successione a causa di morte la confusione tra la quota ereditaria del patrimonio del de cuius ed il patrimonio del successore in capo a quest’ultimo, egli non costituisce un soggetto di diritto diverso a seconda che faccia valere la sua qualità di erede oppur no in altri termini, un individuo quale erede non è soggetto suscettibile di differenziarsi da sé medesimo non in qualità di erede, quando faccia valere rapporti giuridici nei quali sia subentrato per effetto di quella successione a causa di morte ed ove non si verifichi una contrapposizione con rapporti giuridici a lui facenti capo in proprio . ma in ogni caso deve fornire prova per vedere riconosciute le proprie ragioni. Nondimeno se Caio e Sempronio avevano diritto a stare in giudizio, ciò non voleva dire che avessero ragione su tutta la linea. Ed, infatti, gli ermellini hanno rigettato il loro ricorso confermando la sentenza di secondo grado nella parte in cui negava l’esistenza di un diritto al risarcimento per mancato godimento dell’immobile. In sostanza, secondo i giudici di piazza Cavour, al di là dei profili attinenti la novità della domanda, non poteva sussistere un diritto in tal senso in quanto non v’era una prova, che potesse definirsi tale, del fatto che l’abbandono dell’unità immobiliare fosse stata causata dalla sua inabitabilità e non da una scelta discrezionale dei proprietari. Né, chiosano dalla Corte, potevano essere considerate prove, per quanto emergeva dal ricorso, alcuni frasi contenute nella CT di parte o nella CTU. Insomma l’inabitabilità, per essere posta alla base di una pretesa risarcitoria, dev’essere pienamente provata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 novembre - 13 dicembre 2012, n. 22923 Presidente Trifone – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.1. M.O. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Roma, con atto di citazione notificato il 29.7.94, il Condominio di via omissis di quel capoluogo, lamentando che il proprio appartamento, ivi ubicato al piano terra, aveva patito danni a seguito della cattiva esecuzione dei lavori di ripristino del pavimento, in precedenza rimosso per consentire riparazioni alle tubature dell'impianto di riscaldamento condominiale, nonché in dipendenza di infiltrazioni provenienti dagl'impianto di scarico condominiale e da umidità ascendente. Il convenuto, contestata la domanda, chiese ed ottenne di chiamare in garanzia le imprese esecutrici dei lavori, Essevuemme srl. e CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc e queste, in uno ai soci della seconda F.G. e Ma.Na. , si costituirono, eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione e comunque contestando nel merito la pretesa dei chiamante. All'esito di c.t.u. e succeduti all'attore i suoi eredi R. e M.S. , il tribunale capitolino, con sentenza n. 34451/03, ritenne la responsabilità del Condominio, che condannò al risarcimento dei danni per Euro 94.817,45 di cui Euro 8.210,63 per rifacimento di pavimentazione e battiscopa, Euro 6.757,32 per danni da infiltrazioni, nonché Euro 79.849,50 per mancato uso dell'immobile, abbandonato nel giugno 1998 fino all'ultimazione dei lavori nel dicembre 2000, oltre soli interessi legali , ma accolse la domanda di manleva del Condominio esclusivamente nei confronti della CEFM snc, limitatamente peraltro alla somma di Euro 28.173,00 di cui Euro 8.210,63 per rifacimento di pavimentazione e la restante parte a titolo di parziale rifusione del risarcimento por mancata utilizzazione dell'immobile . 1.2. interposero appello la CEFM snc ed i suoi soci e sia il Condominio che gli eredi M. dispiegarono separati gravami incidentali, mentre intervenne tale B.C. , acquirente di un'unità immobiliare in tempo successivo ai fatti di causa, per fare valere la propria estraneità alla controversia. La corre della Capitale, peraltro quanto all'appello della CEFM snc e dei suoi soci, confermò la pronuncia di primo grado in punto di legittimazione passiva e di insussistenza della decadenza e per intervenuta interruzione - della prescrizione eccepite in primo grado, nonché circa la responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori di ripavimentazione, ma ritenne infondata la domanda di garanzia per i danni da infiltrazioni e per quelli da abbandono - e mancato utilizzo dell'immobile attoreo quanto all'appello incidentale del Condominio, poi, rilevò la novità e comunque la carenza di prova - anche sotto il profilo del nesso causale - sulla domanda di danni da mancato utilizzo dell'immobile quanto all'appello incidentale dei M. , rigettata la domanda di rideterminazione delle somme necessarie al ripristino per essere imputabili alla loro volontaria condotta i danni non ammessi a risarcimento in primo grado, comunque riconobbe dovuti sia gir interessi legali dalla data dei la prima c.t.u., sia la rivalutazione monetaria, nonché parte degli importi corrisposti al c.t.p., quali spese difensive dichiarò inammissibile l'intervento della B. e così limitò la condanna del Condominio ad Euro 14.967,95 oltre accessori e quella della garante CEFM ad Euro 3.210,63, poi riliquidando le spese di lite del primo grado in favore, separatamente, dagli eredi dell'attore originarie e dei chiamante in garanzia, con compensazione parziale e compensando integralmente quelle del grado di appello. 1.3. Per la cassazione di tale sentenza, resa il 22.10.09 con il n. 4153, ricorrono ora, affidandosi a quattro motivi, R. e M.S. resistono, con separati controricorsi contenenti ognuno ricorso incidentale articolati, rispettivamente, su due ed un motivo , il Condominio di via omissis e la CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzarono snc, questa in uno a F.G. ed a Ma.Na. il Condominio notifica, altresì, controricorso per resistere anche al ricorse incidentale della CEFM e dei suoi soci in proprio e, per la pubblica udienza del 15.11.12, presentano memorie ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ. i ricorrenti principali ed il Condominio di via omissis , mentre i difensori di tutte io parti prendono parte alla discussione orale. Motivi della decisione 2. I ricorrenti principali sviluppano quattro motivi e 2.1. con il primo - rubricato omessa pronuncia del giudice del secondo grado configurante error in procedendo incidente sulla sentenza per violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c. art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. - si dolgono della mancata considerazione della loro replica all'eccezione ci novità della domanda di danni da forzato abbandono dell'immobile, replica fondata sul carattere sopravvenuto dei fatti 2.2. con il secondo - rubricato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. - lamentano vizio motivazionale sull'inesistenza originaria dell'inabitabilità e della conseguente inutilizzabilità dell'immobile e sulla sua verificazione - solo in tempo successivo all'introduzione del giudizio 2.3. con il terzo - rubricato violazione e falsa applicazione degli art. 2043 c.c. e 184 c.p.c., quest'ultimo nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma 26/11/1990 n. 353, ed applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30/4/1995 art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. - censurano la qualificazione di inammissibilità per novità della domanda di risarcimento dei danni causati da fatti sopravvenuti in corso di causa, da ritenersi invece una mera e consentita emendatio, anche alla stregua dell'art. 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge 353/90 2.4. con il quarto - rubricato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. - essi censurano la lettura data dalla corte territoriale alle risultanze della c.t.u. sull'esclusione della responsabilità del condominio per i danni derivanti dall'abbandono dell'immobile, malamente attribuito solo ad essi ricorrenti o alla vetustà di quello. 3. I ricorrenti incidentali CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, F.G. e Ma.Na. , dal canto loro 3.1. eccepiscono, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo questi speso la qualità di eredi di M.O. 3.2. quanto ai primi tre motivi di ricorso principale, unitariamente considerati, contestano potersi addebitare loro, quali esecutori dei lavori di ripavimentazione, alcun tipo dei danni lamentati, comunque non potendo questa avere determinato l’inagibilità dell'appartamento del M. 3.3. escludono la lamentata omessa pronunzia, dovendo riscontrarsi una statuizione implicita sulla replica degli attori sul carattere sopravvenuto dei fatti posti a base dell'ulteriore domanda di danni 3.4. negano in astratto la configurabilità di un vizio motivazionale sulla medesima questione e negano che, anche in concreto, un difetto cella motivazione vi sia stato sulla novità della domanda 3.5. sostengono l'infondatezza anche del terzo motivo ai ricorso, per l'evidente diverso oggetto della domanda di risarcimento rispetto a quella originariamente dispiegata e per la carenza di prova 3.6. deducono l'inammissibilità dell'ultimo motivo, volto a conseguire una valutazione nei merito del materiale probatorio diversa da quella operata dalla corte di merito 3.7. con un unitario motivo di ricorso incidentale rubricato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. nonché degli artt. 183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento al pruno motivo di appello incidentale proposto dalla CEFM - si dolgono, infine, della ritenuta passiva legittimazione della CEFM in relazione alla domanda di garanzia come formulata originariamente dal Condominio - relativa ai soli lavori di riparazione delle tubature condominiali, mai eseguiti da essa ricorrente - e solo tardivamente precisata nel corso del giudizio di primo grado. 4. Il Condominio di via omissis 4.1. con primo controricorso, rivolto in primo luogo a contestare il ricorso principale degli eredi M. 4.1.1. contesta i motivi del ricorso principale escludendo sia l'omissione di pronuncia che il vizio motivazionale sull'eccezione dei M. in punto di non novità della domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti in corso di causa in quanto la pronuncia vi sarebbe stata, sia pure per implicito aderendo alla valutazione di inammissibilità per novità della domanda anche alla stregua del previgente testo dell'art. 184 cod. proc. civ. condividendo le valutazioni sulla non imputabilità ad esso Condominio dei danni derivanti dalla scelta di controparte di abbandonare l'immobile 4.1.2. dispiega ricorso incidentale condizionato, con il quale affronta le questioni ritenute assorbite nella gravata pronunzia, per il caso in cui debba questa reputarsi avere esaminato e qualificato fondata soltanto la censura di novità della domanda e si duole a con un primo motivo, di omessa pronuncia sull'invocata negligenza del M. e sulla mancanza di prova sull'imputabilità al condominio e sull'esistenza stessa dei danni, anche alla luce dell'intervenuta vendita dell'immobile b con un secondo motivo, di un vizio motivazionale consistente nella contraddizione tra la rilevanza data all'inerzia del M. ai fini del rigetto della sua pretesa verso il Condominio e quella attribuita ai fini del rigetto della domanda di quegli per l'integrale ristrutturazione 4.1.3. precisa di non avanzare alcuna doglianza nei. confronti degli altri capi della sentenza di secondo grado e, comunque, di Essevuemme srl e della B. 4.2. con secondo controricorso, formulato per resistere al ricorso incidentale della CEFM snc e dei suoi soci 4.2.1. precisa di avere rinnovato la notificazione a M.S. del suo primo controricorso, contenente anche il ricorso incidentale, per errore dell'ufficiale giudiziario nell'indicazione del destinatario della stessa, invece correttamente riportato nella richiesta all'ufficio 4.2.2. contesta le censure avverso la ritenuta ritualità del dispiegamento della domanda di garanzia, essendo stata la controversia soggetta ai rito anteriore alla riforma del 1990 e quindi ammissibile la precisazione dei fatti costitutivi della domanda stessa, come in concreto operata nel corso del giudizio di primo grado adduce che infatti i lavori eseguiti dalla CEFM erano inseriti - sia pure in una fase successiva - in un unico contesto lavorativo di rifacimento dell'impianto di riscaldamento condominiale e pertanto compresi nelle doglianze originarie dell'attore e, in virtù del tenore letterale dell'atto di chiamata in garanzia, anche di esso Condominio ancora, con analitica disamina dello sviluppo del giudizio di primo grado, pone in luce la non tardi vita della precisazione operata in ordine alla pretesa di garanzia 4.2.3. condivide peraltro le censure della CEFM ai primi tre motivi di ricorso principale, sia pure reputando non essere mai stata affrontata nel merito la questione dell’ascrivibilità dell'abbandono dell'immobile all'inerzia del M. . 5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per non avere i ricorrenti in esso espressamente speso la qualità di eredi dell'originario attore, indicata invece nella gravata sentenza e nei precedenti gradi del giudizio 5.1. è ben vero che, per consolidato insegnamento tra le più remote, relativa ad un caso in cui l'impugnante aveva dispiegato il gravame in proprio, pur avendo agito nei gradi precedenti quali titolari e legali rappresentanti di una società di fatto, v. Cass. 25 ottobre 1975, n. 3572 , nei giudizi di impugnazione la qualità di parte-legittimata a proporre quest'ultima si determina unicamente con riguardo alla specifica qualità assunta formalmente nei gradi e nelle fasi, anteriori 5.2. tuttavia, comportando di norma - e comunque una volta accettata l'eredità e non ricorrendo od essendo invano elassi i termini od esauriti gli incombenti di un'accettazione con beneficio di inventario - la successione a causa di morte la confusione tra la quota ereditaria del patrimonio del de cuius ed il patrimonio del successore in capo a quest'ultimo, egli non costituisce un soggetto di diritto diverso a seconda che faccia valere la sua qualità di erede opportuno in altri termini, un individuo quale erede non è soggetto suscettibile di differenziarsi da sé medesimo non in qualità di erede, quando faccia valere rapporti giuridici nei quali sia subentrato per effetto di quella successione a causa di morte ed ove non si verifichi una contrapposizione con rapporti giuridici a lui facenti capo in proprio 5.3. la spendita della qualità di erede, se avvenuta ritualmente nel grado concluso con il provvedimento da impugnare e se seguita dall'accertamento - anche implicito - della stessa da parte di quest'ultimo, non rende quindi viziata - per diletto di qualsiasi alterità soggettiva l'impugnazione proposta dallo stesso erede, senza definirsi formalmente tale, quando - come nella specie sia manifestamente riferibile alle ragioni in precedenza fatte valere in detta qualità. 6. Ciò posto, quanto al ricorso principale 6.1. è opportuna la disamina preliminare del quarto motivo, con cui i ricorrenti principali lamentano l'erroneità dell'esclusione dei danno ulteriore, siccome imputato dalla corte territoriale al degrado dell'immobile ed alla volontaria loro condotta di abbandonarlo 6.1.1. al riguardo essi, in ricorso pag. 22 , deducono di essere stati costretti ad abbandonare l'Immobile poiché era divenuto insalubre e radicalmente inabitabile a motivo delle infiltrazioni provenienti dalle reti fognarie condominiali e dei connessi fenomeni, di presenza di muffe organiche e di animali. 6.1.2. pretendono di dare prova di tanto sulla base di alcune argomentazioni e comunicazioni di dati fornite dal C.T. di parte di essi ricorrenti e di un passaggio della relazione della consulenza tecnica di ufficio punto 1, pag. 9, della sua relazione del 21/17/2000 , nonché sulla mancata contestazione ad opera ai controparte 6.1.3. eppure, essi omettono di trascrivere integralmente tali elementi ritenuti decisivi, in violazione dei principi desumibili dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. nonostante ogni ricorrente abbia l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento che pretende essere stato trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti, da provare e, quindi, delle prove stesse, che la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative con principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ., v. per tutte Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915 6.1.4. e non possono sopperire a tale lacuna con le trascrizioni ulteriori eseguite nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. soprattutto pag. 9 e seguente di essa questa ha la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli per limitarsi alle più recenti Cass. 29 marzo 2006, n. 723 Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603 Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739 e resta esclusa la possibilità di una sanatoria dei vizi originare dei ricorso stesso con integrazioni, aggiunte o chiarimenti, contenuti in qualsiasi atto successivo 6.1.5. ancora, invano pretendono di attribuire un'inammissibile valenza probatoria ad un giudizio - la inabitabilità - sempre vietato al consulente tecnico di parte che solo avrebbe potuto, se ritualmente assunto quale testimone, confermare lo stato dei luoghi da lui personalmente percepito, ma appunto quale mera situazione di fatto e con esclusione di qualunque valutazione e di ricavarlo da una semplice, sostanzialmente incidentale, constatazione di fatto del c.t.u. il quale rileva i segni dell'abbandono e descrive lo stato di fatto dei locali, ma senza - almeno stando a quanto trascritto nel ricorso e non potendo accedere direttamente alla relazione di c.t.u. questa Corte, per la natura dei vizio denunziato indicarne in modo univoco l'intollerabilità o in ogni caso l'idoneità a determinare l'ineludibile necessità di non abitare i luoghi 6.1.6. inoltre, neppure adducono 1 ricorrenti quando e con quali testuali argomentazioni tali critiche essi avrebbero sviluppato davanti al giudice di secondo grado, essendo invece necessario in applicazione del ricordato principio di cui al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. per tutte, quanto alle questioni di diritto implicanti accertamenti di fatto Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540 Cass. 27 maggio 2010, n. 12992 e non valendo alcuna eventuale integrazione successiva al ricorso 6.1.7. ancora, non possono i ricorrenti conseguire, in sede di legittimità, con la doglianza di vizio motivazionale una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del merito è, infatti, inammissibile invocare una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di quelle - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione giurisprudenza fermissima per tutte Cass. 6 marzo 2008, n. 6064 Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825 Cass. 26 marzo 2010, n. 7394 Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197 - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili , non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva giurisprudenza consolidata per tutte, v. Cass. 20 aprile 2012, n. 6260 6.1.8. il relativo motivo è pertanto infondato e non può più così revocarsi in dubbio la carenza di valida prova sul carattere necessitato dell'abbandono e, con esso, sulle condizioni di inabitabilità dell'immobile 6.2. tale conclusione - con cui si rigetta il motivo di doglianza relativo alla prova del carattere necessitate dell'abbandono dell'alloggio - consente di limitare a considerazioni preliminari la disamina degli altri tre motivi di ricorso principale, i quali possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, siccome relativi alla ritenuta novità della domanda di condanna del Condominio al risarcimento dei danni successivi patiti a seguito della protratta inabitabilità dell'appartamento 6.2.1. dall'esclusione di una valida prova del carattere necessitato dell'abbandono deriva la conclusione della volontarietà della condotta dei danneggiati, la quale non potrebbe quindi giammai costituire fondamento per un diritto al risarcimento del danno a carico di altri, in virtù dei principi generali in materia 6.2.2. ora, a prescindere da ogni considerazione sulla reputata inammissibilità per novità della domanda per i danni successivi, rileva il Collegio che la corte territoriale ha formulato, con evidente autonoma efficacia causale sulla decisione finale, la considerazione dell'assenza di prove sulla lamentata inabitabilità, mancando nella relazione di consulenza tecnica di ufficio la descrizione di condizioni dell'immobile tali da causarla ed avendo riferito il consulente di parte di condizioni di insalubrità solo nella relazione del 14.10.98 ed ha concluso che la relativa domanda, oltre che essere nuova, non aveva avuto neppure, nel corso del giudizio, un suo adeguato accertamento, dei resto perché mai espressamente enunciata ed accompagnata dall'indicazione di prove pag. 8 della gravata sentenza, dalla dodicesima alla diciannovesima riga 6.2.3. tale ratio decidendi è autonoma e di per sé sola sufficiente a giustificare la reiezione della relativa domanda e non è validamente - anche per quanto argomentato al paragrafo 6.1 - attinta da specifica impugnazione e tale sua idoneità rende irrilevante la disamina delle questioni sulla novità della domanda, perché anche qualora esse fossero fondate, il non accoglimento della domanda resterebbe fermo per la riscontrata carenza di prova nel merito sui fatti costitutivi 6.2.4. è noto, invero, che, in presenza di una pluralità di rationes decidendi, ognuna di per sé in grado di sostenere la conclusione raggiunta, l’invalida od omessa censura di una sola di esse rende inammissibile l'impugnazione secondo un principio a dir poco consolidato, sul quale, per tutte, v. Cass., ord. 3 novembre 2011, n. 22753, con pronuncia ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ. pertanto, sono inammissibili i motivi dal primo al terzo del ricorso principale. 7. Dei ricorsi incidentali 7.1. è infondato quello proposto dalla CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, da F.G. e da Ma.Na. il riferimento, nell'atto di citazione originario del M. , idoneamente richiamato nel contesto dell'atto di chiamata in causa come trascritto nel controricorso , ai danni patiti in dipendenza dei lavori di rifacimento dell'impianto condominiale, ai quali non può che riconnettersi logicamente anche ogni lavoro di ripristino successivo comunque espressamente indicati in detti atti , ha posto idoneamente in grado anche la CEFM di prendere posizione sul merito mentre, in un rito - quale quello anteriore alla riforma di cui alla legge 353 del 1990, applicabile alla fattispecie per essere la controversia iniziata prima del 1.5.95 - caratterizzato da una tendenziale libera reversibilità delle fasi e da una carenza di rigorose preclusioni, assertive e probatorie, le modalità con le quali il convenuto-chiamante ha specificato particolareggiatamente i fatti costitutivi della sua chiamata in garanzia - modalità ricavabili dalla trascrizione puntuale degli atti delle relative udienze possono adeguatamente fondare il giudizio, dato dalla corte territoriale in conferma della gravata sentenza di primo grado, di validità del dispiegamento della domanda di garanzia 7.2. è assorbito quello del Condominio di via omissis , qualificato come condizionato e del resto mancando un interesse di tale intimato ad una pronuncia ulteriore sul merito della domanda già - e, per di più, con la presente pronuncia definitivamente - rigettata sugli altri danni, esposti dai proprietari dell'appartamento in piano terra. 8. Conclusivamente 8.1. vanno rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale proposto dalla CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, da F.G. e da Ma.Na. va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dispiegato dal Condominio di via omissis 8.2. quanto alle spese dei giudizio di legittimità, mentre nei rapporti tra i M. e la CEFM ed i suoi, soci la soccombenza reciproca rende di giustizia un'integrale compensazione, tutti costoro vanno condannati, tra loro in solido per la pari efficacia causale della loro condotta processuale, al pagamento di quelle sostenute dal Condominio, integralmente vittorioso e la liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, da F.G. e da Ma.Na. dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dispiegato dal Condominio di via omissis condanna R. e M.S. , nonché CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, in pers. del leg. rappr.nte p.t., F.G. e Ma.Na. , tutti tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Condominio di via omissis , in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge compensa le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali CEFM Costruzioni Edili di Figus Giovanni e Magrini Nazzareno snc, F.G. e Ma.Na. .