Capacità lavorativa ridotta dopo l’incidente? Bisogna provarlo

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non consegue automaticamente all’accertamento dell’invalidità permanente, ma sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22638/12, depositata l’11 dicembre. Il caso. A seguito delle lesioni subite a causa di un incidente stradale, un motociclista viene risarcito, ma non gli viene riconosciuto alcun ristoro per la diminuzione della capacità lavorativa specifica la Ctu, infatti, aveva escluso l’esistenza di postumi incidenti su tale capacità, né era stata provata una riduzione stipendiale o una rinuncia ad ulteriori compensi. L’infortunato propone allora ricorso per cassazione. Affidandosi ad un unico motivo, l’uomo lamenta che i giudici di appello non avrebbero considerato che l’attività di magazziniere da lui svolta comporta un notevole dispendio di forze fisiche il danno biologico permanente in misura del 15% comporterebbe a giudizio del ricorrente gravi postumi incidenti sulla sua capacità lavorativa. Indispensabile la prova della riduzione della capacità lavorativa Gli Ermellini ricordano però che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere automaticamente dall’accertamento dell’invalidità permanente esso, infatti, sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine il danneggiato dovrà dimostrare, anche con presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. che nel caso di specie manca del tutto. Affermato questo principio, la S.C. rileva che nel caso di specie, come accertato dalla Corte territoriale, il sinistro non ha avuto alcuna incidenza sull’attività lavorativa dell’infortunato né il ricorrente ha fornito la prova di una riduzione del guadagno. Anche il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, volto a censurare la liquidazione delle spese di giudizio, non trova accoglimento in quanto esula dal sindacato dei giudici di legittimità la Cassazione rigetta dunque entrambi i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 ottobre – 11 dicembre 2012, n. 22638 Presidente Carleo – Relatore D’Amico Svolgimento del processo C.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, M.S. e la Lloyd Adriatico s.p.a. chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno per le lesioni subite a seguito di un incidente stradale nel corso del quale, mentre si trovava in sella di un motociclo, era stato violentemente tamponato da altro motociclo guidato dallo stesso M. . Si costituiva la Lloyd Adriatico s.p.a. contestando la pretesa del C. e sostenendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva dell'attore. Il M. non si costituì e ne venne dichiarata la contumacia. Il Tribunale di Trieste, previo esperimento di C.t.u. medico legale sulla persona dell'infortunato, accertò l'esclusiva responsabilità del M. e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 43.351,00, oltre accessori. In particolare liquidò Euro 24.879,00 quale ristoro dei postumi permanenti del 15%, nonché Euro 5.130,00 per l'invalidità temporanea liquidò il danno morale in via equitativa in Euro 10.000,00 e le spese mediche in Euro 3.342,00. Il Tribunale non attribuì invece alcun risarcimento per l'eventuale riduzione della capacità lavorativa specifica, avendo il C.t.u. escluso l'esistenza di postumi incidenti su detta capacità, nonché per carenza di prova su riduzioni stipendiali ovvero su rinunce ad ulteriori compensi in relazione all'invocato lucro cessante per invalidità temporanea. Ha proposto appello C.A. . Ha resistito la Lloyd Adriatico chiedendo la conferma della decisione impugnata e proponendo appello incidentale per la riforma della disciplina delle spese di primo grado. La Corte d'Appello di Trieste ha rigettato l'appello principale e quello incidentale compensando interamente le spese del grado. Propone ricorso per cassazione con un unico motivo C.A. che presenta memoria. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Lloyd Adriatico s.p.a Motivi della decisione I ricorsi sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c Con l'unico motivo del ricorso C.A. denuncia Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.”. Assume il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato per aver escluso, fondandosi sulla Ctu, la risarcibilità del danno patrimoniale da lui subito per effetto della riduzione della capacità lavorativa. Ed invero, la Corte avrebbe colpevolmente trascurato che l'attività da lui svolta magazziniere comportava un rilevante dispendio di forze fisiche e che egli aveva riportato un danno biologico permanente in misura del 15% con gravi postumi incidenti sulla sua capacità lavorativa. Il motivo è infondato. A riguardo, torna opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali Cass., 27 aprile 2010, n. 10074 Cass., 8 agosto 2007, n. 17397 . Nella fattispecie per cui è causa, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato, la Corte d'Appello ha accertato, anche alla luce dell'indagine specialistica, che non vi è stata alcuna incidenza del sinistro sull'attività lavorativa dell'infortunato, né alcun pregiudizio in termini di maggiore usura. Tanto meno, l'attuale ricorrente ha fornito alcuna prova di aver subito una riduzione della capacità di guadagno e quindi un danno patrimoniale a causa del sinistro. In definitiva, la decisione della Corte, fondata sul difetto di prova certa sia in ordine al mancato mantenimento della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti, a causa dell'incidente subito, sia in ordine alla riduzione della capacità di guadagno, non merita censura e deve essere conseguentemente disattesa la doglianza in esame. Con il ricorso incidentale la Lloyd Adriatico s.p.a. lamenta la violazione dell'artt. 92 c.p.c. deducendo che la Corte avrebbe erroneamente disatteso l'appello, con cui la Compagnia assicuratrice aveva censurato la decisione di primo grado in tema di spese. Infatti il Tribunale aveva errato nel condannare i convenuti alla rifusione delle spese per intero, trascurando che l'attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di L. 300 milioni oltre accessori mentre il Tribunale li aveva invece condannati al pagamento di una somma pari circa ad 1/4 dell'importo richiesto. Il motivo deve essere rigettato in quanto, in materia di spese giudiziali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese stesse non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi Cass., 11 gennaio 2008, n. 406 . Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, entrambi i ricorsi riuniti devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio, in ragione della reciproca soccombenza delle parti. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di cassazione.