Incidente sugli sci: spetta al gestore della pista offrire la prova liberatoria

Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, spetta all’attore solo provare la fonte del suo diritto, laddove è onere del convenuto dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa.

E parimenti, evocata la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., le modalità attraverso le quali lo stesso aveva ovviato alla situazione di pericolo devono essere dedotte e provate dal convenuto medesimo. E’ quanto si evince dalla sentenza 22383 della Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata il 10 dicembre 2012. Il caso . Un incidente sugli sci è l’occasione per la Corte di Cassazione di ribadire concetti fondamentali in relazione al governo degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale ed ai principi giuridici che disciplinano la responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. L’attore del giudizio la cui sentenza si commenta aveva perso il controllo degli sci ed era andato a sbattere, provocandosi gravi lesioni, contro una motoslitta in dotazione ai Carabinieri ferma sul margine sinistro della pista, in senso perpendicolare alla discesa, colà posizionata dal proprio conducente, incaricato di fermare gli sciatori in arrivo al fine di evitare un gatto delle nevi impegnato a sgomberare la pista stessa da una slavina. Entrambi i Giudici di merito avevano respinto, sostanzialmente con le medesime argomentazioni, la domanda del danneggiato, avendo ritenuto insussistente la responsabilità del Consorzio che aveva in gestione impianti e piste nella produzione dell’incidente, che si era verificato per il fatto del danneggiato, equiparabile al caso fortuito. Gli oneri di allegazione e probatori responsabilità contrattuale Il Giudice di merito, in conclusione di entrambi i gradi di giudizio, aveva ritenuto infondata la domanda dell’attore poiché il medesimo aveva riferito la circostanza, risultata poi vera, che sulla pista erano state posizionate delle reti rifrangenti di colore rosso provviste di bandierine, che la chiudevano parzialmente, ma non aveva mai contestato la responsabilità del gestore convenuto sotto questo profilo, limitandosi ad invocare la sua responsabilità sia sotto il profilo contrattuale che sotto il diverso profilo aquiliano ex art. 2051 c.c. Sostiene la Corte di Cassazione come, in una tale prospettazione dei fatti e delle domande, un tale obbligo non gravasse affatto sull’attore danneggiato. Egli infatti, aveva l’onere solo ed esclusivamente, sotto il profilo della responsabilità contrattuale del gestore delle piste, di provare la fonte del suo diritto, limitandosi a lamentare l’inadempimento o il non esatto adempimento della controparte all’obbligo di mantenerle in sicurezza. Era onere del convenuto, viceversa, dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa e cioè, nel caso di specie, di avere puntualmente assolto a tutti gli obblighi inerenti la corretta manutenzione delle piste, ovvero che l’inadempimento o il non esatto adempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. e responsabilità aquiliana . Non dissimili sono le conclusioni sotto il diverso profilo, pure invocato, della responsabilità per custodia del gestore delle piste. E’ ancora una volta il gestore convenuto ad essere gravato dell’onere di dimostrare le modalità attraverso le quali aveva ovviato alla situazione di pericolo. A questo proposito, la Corte ritiene non superfluo sottolineare come la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia – quale è certamente la pista da sci rispetto al suo gestore – prescinda dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode, avendo natura oggettiva e necessitando del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Detta responsabilità, inoltre, prescinde dalla valutazione di pericolosità della cosa e sussiste in relazione ai danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che ben può essere rappresentato dal fatto del danneggiato. Valore probatorio della relazione di servizio . Altro tema interessante toccato dalla sentenza in esame è il valore probatorio della relazione di servizio della Pubblica Autorità se redatta, come nel caso di specie, da soggetti personalmente coinvolti nei fatti i Carabinieri che avevano assistito all’incidente perché chiamati a limitare l’accesso alla pista , ed addirittura destinatari di imputazione, ancorché successivamente archiviata. Sosteneva, nello specifico, l’attore l’impossibilità di attribuire valore di prova piena sino a querela di falso a dichiarazioni provenienti da soggetti che si trovavano in situazione personale di conflitto di interessi. Ritiene la Cassazione che, se correttamente inquadrata la disciplina degli atti avente fede privilegiata, il problema non si ponga. Ed infatti, l’atto redatto da Pubblico Ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti compiuti o avvenuti in sua presenza e così conosciuti senza alcun margine di apprezzamento. Non si attribuisce invece, comunque, fede privilegiata ai giudizi valutativi né alla menzione di circostanze avvenute in presenza del Pubblico Ufficiale che involgano suoi apprezzamenti personali perché, per loro caratteristiche intrinseche, necessariamente mediati dalla percezione sensoriale del verbalizzante. Così correttamente impostato il tema, e premettendo ulteriormente che i verbalizzanti non erano parti nel giudizio in cui la relazione è stata invocata come elemento di prova, non sussiste il dubbio che le contestazioni relative all’attendibilità del contenuto dei documenti da questi redatti, con riferimento alle circostanze che si prestavano ad essere percepite senza alcun margine di apprezzamento, avrebbero dovuto essere fatte valere con la querela di falso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 novembre - 10 dicembre 2012, n. 22383 Presidente Massera – Relatore Amendola Svolgimento del processo I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. Con citazione notificata il 5 aprile 2004 S S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Modena il Consorzio Stazione Invernale del Cimone esponendo che il giorno OMISSIS , mentre con alcuni amici percorreva l'impianto sciistico dallo stesso gestito, era andato a sbattere contro una motoslitta in dotazione dei Carabinieri, ferma sul margine sinistro della pista, in senso perpendicolare alla discesa che nelle immediate vicinanze del mezzo si trovava un militare dell'Arma che, al passaggio di uno sciatore, aveva cominciato a sbracciarsi e a urlare, cercando di fermare quelli che lo seguivano che tale comportamento, per quanto aveva poi appreso, era stato determinato dal fatto che, a valle, era in azione un gatto delle nevi per sgombrare la pista da una slavina che egli aveva iniziato a frenare ma, perso il controllo degli sci, era andato a sbattere contro la motoslitta, riportando gravi lesioni, tra cui lo sfondamento della teca cranica, la frattura dello zigomo destro, la perdita di vari elementi dentari nonché quella definitiva dell'occhio destro che in relazione a tali conseguenze lesive sussisteva la responsabilità sia contrattuale che, in via concorrente o alternativa, extracontrattuale del convenuto. Costituitosi in giudizio, il Consorzio contestò le avverse pretese. Con sentenza del 16 marzo 2006 il giudice adito rigettò la domanda. Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello di Bologna, in data 18 marzo 2010, lo ha respinto. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte S.S. , formulando tre motivi. Resiste con controricorso il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone. Motivi della decisione 1 Il giudice di merito ha motivato il suo convincimento rilevando che nessuna responsabilità, né contrattuale, né extracontrattuale, poteva addebitarsi al Consorzio nella causazione dell'incidente, essendo lo stesso stato determinato dal fatto del danneggiato, equiparabile al caso fortuito. Premesso che il contratto di ski-pass - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere alla manutenzione delle stesse e possibilità di essere chiamato a rispondere dei danni determinati dall'inadempimento di tale obbligazione, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente ad esso imputabile e non, invece, ascrivibile al caso fortuito confr. Cass. civ., 6 febbraio 2007, n. 2563 , ha osservato il decidente che, nella fattispecie, il Consorzio era tempestivamente e opportunamente intervenuto in particolare, verificatasi una slavina, aveva azionato il gatto delle nevi al fine di assicurare lo spianamento della pista, contestualmente posizionando lungo l'imbocco reti rifrangenti di colore rosso che la chiudevano parzialmente che oltre venti metri più a valle, rispetto al punto in cui queste erano allocate, si trovavano i Carabinieri, il cui compito era, appunto, quello di impedire agli sciatori il passaggio che le risultanze istruttorie avevano evidenziato l'esclusiva responsabilità dello S. nella causazione dell'incidente, posto che lo stesso sciava a velocità particolarmente elevata e non si era accorto né delle reti né della presenza del milite che tale ricostruzione della vicenda emergeva dalla relazione redatta dal brigadiere B. , atto munito di fede privilegiata quanto ai fatti materiali che l'autore attestava di avere personalmente percepito o constatato, e di valore indiziario, quanto al resto confr. Cass. civ. 25 luglio 2002, n. 10898 che nessuna incidenza sulla portata probatoria del rapporto poteva avere la circostanza che l'estensore era stato a sua volta indagato per il reato di lesioni colpose a carico dello S. , procedimento poi archiviato che correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'operatività sia del disposto dell'art. 1218 cod. civ. che dell'art. 2049 cod. civ. che l'attore con l'atto introduttivo del giudizio non aveva dedotto una responsabilità del Consorzio per non avere interdetto l'accesso alla pista interessata dalla slavina, ma piuttosto per avere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, imputando il sinistro alla insufficienza delle modalità con le quali i militi avevano predisposto il servizio di sbarramento dell'ingresso agli sciatori che, in definitiva, ponendosi la condotta colposa della vittima come causa esclusiva dell'evento, di questo non poteva essere chiamato a rispondere il convenuto né sul piano contrattuale, né su quello extracontrattuale, ex art. 2051 cod. civ Di tali valutazioni si duole dunque il ricorrente. 2 Segnatamente, con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 2700 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché vizi motivazionali, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'impugnante contesta il valore probatorio attribuito dal giudice di merito alla relazione di servizio del brigadiere B. in data 1 marzo 2001 e al verbale di sopralluogo del maresciallo R. del 26 settembre 2001. Sostiene che presupposto implicito perché l'atto pubblico possa avere efficacia dimostrativa fino a querela di falso è l'assoluta terzietà del pubblico ufficiale che l'ha redatto o l'assenza, anche solo potenziale, di un conflitto di interessi, requisiti insussistenti nella fattispecie, considerato che l'estensore del primo era stato indagato. Aggiunge che, in ogni caso, la fede privilegiata non investe i fatti che, per le loro modalità di accadimento, non si prestino a essere apprezzati in base a parametri obiettivi, come la valutazione della velocità di un veicolo in movimento. Non a caso, la versione della vicenda fornita dal brigadiere contrastava con quella emergente dalla deposizione dei testi escussi e con altre risultanze istruttorie, puntualmente evidenziate in sede di gravame, senza che a tali osservazioni il giudice d'appello avesse fornito risposta alcuna. 3 Le critiche non hanno pregio. Il giudice di merito si è confrontato con il contenuto delle relazioni di servizio dei militari dell'Arma dei Carabinieri avendo bene in mente il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l'atto redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell' Decorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, laddove la fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ad accadimenti avvenuti sì in presenza del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente involgano suoi apprezzamenti personali, perché, svolgendosi così repentinamente da non potere essere verificati e controllati secondo un metro obiettivo, sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del verbalizzante confr. Cass. civ. 22 giugno 2010, n. 15108 Cass. civ. 29 agosto 2008, n. 21816 Cass. civ. 27 ottobre 2008, n. 25842 . Ciò è tanto vero che il decidente, non solo ha fatto espresso richiamo a un arresto di questo giudice di legittimità - la sentenza 25 luglio 2002, n. 10898 - assolutamente in linea con l'orientamento testé sinteticamente riportato, ma ne ha anche concretamente applicato l'insegnamento ermeneutico. E invero, dal tessuto argomentativo della decisione impugnata non emerge affatto che la Corte territoriale abbia ritenuto asseverato da fede privilegiata il giudizio formulato dal Brigadiere in ordine alla velocità di marcia dello S. al momento del sinistro, posto che, per quanto di qui a poco si vedrà, la valutazione espressa sul punto nella relazione è stata confrontata con gli esiti di altre emergenze istruttorie. Ne deriva che nel convincimento maturato in parte qua dal decidente quanto riferito dal verbalizzante ha giocato il ruolo di. semplice indizio. In realtà, ciò di cui si duole l’impugnante è che nella sentenza impugnata sia stata affermata la perdurante operatività del disposto dell'art. 2700 cod. civ., malgrado l'esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a minare l'imparzialità del B. , e quindi la complessiva credibilità della ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita. Secondo l'esponente, infatti, il militare, nei cui confronti il processo penale era stato archiviato, sarebbe comunque stato in conflitto di interessi con l'infortunato, avendo avuto un ruolo centrale nella dinamica dei fatti di causa. 4 Il rilievo non ha pregio. Premesso che i verbalizzanti non sono parti in causa, le contestazioni relative alla attendibilità del contenuto dei documenti dagli stessi redatti, con riferimento alle circostanza che si prestavano a essere percepite senza alcun margine di apprezzamento, andavano comunque fatte valere con querela di falso, di talché ogni tentativo di un loro ripescaggio nel processo in cui i relativi verbali sono stati prodotti è irrimediabilmente precluso confr. Cass. civ. 12 gennaio 2012, n. 339 . Le censure vanno dunque respinte. 5 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi due motivi di ricorso. Con il secondo mezzo l'impugnante denuncia violazione degli artt. 1176, 1218 e 1227 cod. civ. nonché vizi motivazionali, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ Le critiche si appuntano contro l'assunto del giudice di merito secondo cui l'attore non aveva dedotto nell'atto introduttivo del giudizio una responsabilità del Consorzio per non avere interdetto l'accesso alla pista interessata dalla slavina, ma piuttosto per avere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, imputando il sinistro alla insufficienza delle modalità con le quali queste avevano predisposto il servizio di sbarramento dell'ingresso agli sciatori. Sostiene per contro il ricorrente che in citazione lo S. aveva specificamente addebitato le gravissime lesioni riportate alla negligenza e all'imperizia del Consorzio che non solo non aveva chiuso a monte la pista n. 11, ma neppure aveva predisposto segnalazioni acustiche o visive ad hoc, deducendo che l'esclusivo affidamento fatto dal convenuto sulle forze dell'ordine era stato quanto meno incauto. Aggiunge che, in via subordinata, l'attore aveva altresì chiesto che venisse accertata l'eventuale responsabilità concorrente dello S. e del Consorzio nella causazione dell'evento. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2051 cod. civ. nonché vizi motivazionali, ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ Ricorda che lo S. aveva invocato anche la responsabilità extracontrattuale del Consorzio, ex art. 2051 cod. civ. Segnatamente, nell'atto di appello, rilevato che ai militari dell'Arma dei Carabinieri non poteva certamente riconoscersi la qualità di preposti o ausiliari dell'imprenditore, aveva nondimeno rimarcato che nei fatti di causa era ravvisabile la responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ. del convenuto, in quanto ente dotato dei poteri di gestione e di controllo dell'impianto sciistico. Evidenzia quindi che la pista non era stata transennata, che nessun addetto del Consorzio era presente all'imbocco della stessa che la presenza della motoslitta dei militi era un ostacolo insidioso, al pari di quella del gatto delle nevi che la condotta dello sciatore non poteva considerarsi causa autonoma dell'evento, né rivestiva i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Richiama l'esponente il disposto degli artt. 3 e 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, che, benché entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, forniva significativi spunti ermeneutici in ordine agli obblighi e alle responsabilità del gestore di un impianto sciistico nonché le previsioni degli artt. 29 e 31 legge Regione Emilia Romagna 10 gennaio 1995, n. 1. 6 Le critiche sono fondate per le ragioni che seguono. È circostanza pacifica in causa che la pista interessata dalla caduta della slavina, e sulla quale erano quindi in corso lavori di sbancamento, non era stata completamente transennata. Del resto, come detto innanzi, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che sull'imbocco della stessa erano state posizionate delle reti rifrangenti di colore rosso provviste di bandierine, che la chiudevano parzialmente, ha rimarcato che lo S. non aveva mai lamentato nell'atto introduttivo del giudizio la responsabilità del Consorzio sotto questo profilo. 7 Per la verità è assai opinabile che la prospettazione della circostanza rientrasse tra gli oneri deduttivi dell'attore, nel senso che la sua mancata allegazione fosse preclusiva della possibilità del decidente di farne oggetto di valutazione al momento della decisione. Sotto il profilo della responsabilità contrattuale dei gestore delle piste, spettava invero all'attore solo provare la fonte del suo diritto, limitandosi a lamentare l’inadempimento o il non esatto adempimento della controparte all'obbligo di mantenerle in sicurezza, laddove era onere del convenuto Consorzio dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e cioè, nello specifico, di avere puntualmente assolti a tutti gli obblighi inerenti alla corretta manutenzione delle piste ovvero che l'inadempimento o il non esatto adempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile confr. Cass. civ. 15 luglio 2011, n. 15659 . E parimenti, evocata la responsabilità del Consorzio quale custode delle piste, ex art. 2051 cod. civ., le modalità attraverso le quali lo stesso aveva ovviato alla situazione di pericolo, ivi compresa, dunque, l'ostruzione totale o parziale dell'imbocco, dovevano essere dedotte e provate dal gestore medesimo. 8 Sta peraltro di fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal decidente, l'attore aveva specificamente addotto, come motivo di responsabilità del convenuto, la circostanza che la pista n. 11, interessata dalla slavina, non fosse stata chiusa a monte, laddove tanto era stato fatto per un'altra pista. Tale manifesto errore di lettura dell'atto introduttivo del giudizio evidenzia già l'insufficiente approccio del giudice di merito con la materia del contendere. A ciò aggiungasi che, assodato che la chiusura della pista praticata dal Consorzio non era comunque tale da sbarrarne totalmente l'imbocco, precludendo agli sciatori di entravi, se non a costo di infrangere la rete, la valutazione dell'esattezza dell'adempimento del Consorzio alle obbligazioni contrattualmente assunte o, con riguardo alla sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la ricorrenza o meno di un caso fortuito, andavano scrutinate tenendo anche conto che tra il momento della caduta della slavina e quello in cui ebbe a verificarsi l'incidente intercorse comunque un lasso temporale sufficiente a consentire al Consorzio l'adozione di determinate misure, di talché sì trattava - e si tratterà nel giudizio di rinvio - di valutare, da un lato, la loro congruità, e dall'altro, e specularmente, la qualificabilità del comportamento dello S. in termini tali da integrare o quell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, che, a norma dell'art. 1218 cod. civ., esclude la responsabilità del debitore per l'inadempimento dell'obbligazione, ovvero il caso fortuito di cui all'art. 2051 cod. civ 9 Non è superfluo ricordare, a quest'ultimo riguardo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento che la responsabilità stessa prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229 Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279 Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811 che in un contesto normativo che rende più congruo parlare di rischio da custodia piuttosto che di colpa nella custodia e di presunzione di responsabilità piuttosto che di colpa presunta , la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029 Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279 che l'eventualità che il fatto lesivo derivi in tutto o in parte dal comportamento del danneggiato, connotato esso stesso in termini di caso fortuito, comporta che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1, cod. civ 10 Infine, e conclusivamente, non par dubbio che, ancorché la legge 24 dicembre 2003, n. 363, contenente norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, sia stata emanata successivamente ai fatti di causa,.l'obbligo dei gestori di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo, segnatamente raccomandato nel primo comma dell'art. 3, è esplicativo di un dovere già enucleabile alla stregua di principi di carattere generale. 11 Il malgoverno degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale e dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità aquiliana, ex art. 2051 cod. civ., impongono dunque che la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, debba essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.