L’assicurazione del veicolo è sospesa? Non si può circolare

Circolare con un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale a circolare con un veicolo non assicurato.

Non rileva il fatto che successivamente la rata sia stata pagata e l’assicuratore abbia rinunciato ad avvalersi della sospensione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21571/12, depositata il 30 novembre. Il caso. Un uomo presenta opposizione al verbale che gli contesta la circolazione con un veicolo privo di copertura assicurativa, sostenendo che effettivamente non era stata pagata un rata, ma l’assicuratore aveva rinunciato ad avvalersi della sospensione. Le deduzioni difensive, però, vengono ritenute infondate dai giudici di merito in particolare, la Corte d’Appello ritiene che il contratto di assicurazione fosse in stato di quiescenza, ma non ci fosse copertura assicurativa. Avverso tale pronuncia l’uomo propone ricorso per cassazione. La sospensione equivale alla mancanza di assicurazione. Con il primo motivo di ricorso l’assicurato contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c. in materia di mancato pagamento del premio, ma la censura, a giudizio degli Ermellini, non coglie nel segno. Come evidenziato nella sentenza di appello, la circolazione di un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale, quanto alle conseguenze per i terzi danneggiati, alla circolazione con un veicolo non assicurato il fatto che nel caso di specie la rata fosse stata successivamente pagata e l’assicuratore avesse comunque rinunciato ad avvalersi della sospensione non ha alcuna rilevanza, in quanto l’assicuratore non ha il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato. La successiva riattivazione non cancella l’illecito. Con la seconda censura, l’uomo ribadisce il fatto che il contratto assicurativo aveva durata annuale il pagamento semestrale sarebbe pertanto una mera modalità di adempimento concordata tra le parti, che non inciderebbe sulla durata della garanzia. Dal momento che questo secondo motivo di ricorso è sostanzialmente ripetitivo del primo, la S.C. non può fare altro che ribadire che l’illecito si è consumato con la circolazione del veicolo non assicurato in quanto con assicurazione sospesa , prima della riattivazione dell’assicurazione sono irrilevanti tutte le altre circostanze, compreso il fatto che l’assicurazione abbia comunque pagato il danno subito dall’assicurato. La rinuncia dell’assicuratore a far valere la sospensione della garanzia, infatti, non può influire sull’interesse pubblico a sanzionare la condotta per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 ottobre – 30 novembre 2012, n. 21571 Presidente Goldoni – Relatore Proto Osserva in fatto A.S. proponeva opposizione al verbale di contestazione del 25/7/2009 per violazione dell'art. 193 CdS per avere circolato con veicolo privo di copertura assicurativa. Con sentenza del 3/2/2010 il GdP di Alì Terme rigettava l'opposizione e l'A. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Messina deducendo che il veicolo non era sprovvisto di assicurazione scadente il 2/11/2009 , ma non era stata pagata la rata semestrale del 22/5/2009 e che l'assicuratore aveva rinunciato ad avvalersi della sospensione dell'assicurazione. Anche il Tribunale di Messina riteneva infondate le deduzioni difensive e con sentenza del 5/1/2011 rigettava l'appello. Il giudice di appello sul presupposto che la contravvenzione era stata elevata il 25/7/2009, che l'assicurazione scadeva il 2/11/2009 e che non era stata pagata la rata di premio scadente il 22/5/2009, rilevava - che l'art. 127 D.Lgs. 209/2005 stabilisce che l'assicuratore in materia di assicurazione r.c. è tenuto nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di tempo indicato nel certificato assicurativo, salvo quanto disposto dall'are. 1901 comma 2 c.c. per il quale per i premi o rate di premio successive alla prima successivi al primo rassicurazione resta sospesa in caso di mancato pagamento dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza - che pertanto il contratto di assicurazione era in quiescenza, ma non v'era copertura assicurativa - che era irrilevante l'eventuale rinuncia della compagnia di assicurazione alla sospensione dell'efficacia della polizza, trattandosi di rinuncia nella libera disponibilità dell'assicuratore. A.S. propone ricorso affidato a due morivi. Resiste con controricorso il Ministero della Difesa. Osserva in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 c.c. e sostiene che il veicolo era coperto da assicurazione al momento del sinistro in quanto la compagnia, in data 11/9/2009 attestava la vigenza del contrarrò dal 22/5/2009 al 22/11/2009 il pagamento del premio a fini contabili era stato annotato il 27/7/2009, ma la rata di premio aveva effetto dal 22/5/2009 e la compagnia aveva legittimamente rinunciato ad avvalersi della sospensione e, anzi l'eventuale rifiuto della garanzia, fondato sull'eccezione di inadempimento sarebbe stato contrario a buona fede per l'intervenuto successivo pagamento della rata semestrale. 2. Il motivo è manifestamente infondato e non coglie neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata che è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. L'art. 1901 c.c., distingue l'ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso comma 1 da quella in cui non siano pagati i premi successivi comma 2 a quest'ultima ipotesi è equivalente l'ipotesi del mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corre, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi” non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio contratto di assicurazione annuale e quella della pluralità dei premi contratto pluriennale , con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione premi successivi del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima Cass. 15/9/1983 n. 5576 Cass. 25/5/1998 n. 5194 Cass. 8/11/2007 n. 23313 . Come il precedente art. 7 della L. n. 990 del 1969, così l'attuale art. 127 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private stabilisce che l'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo che riguarda il diverso caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario o figure equiparate . Pertanto se l'assicurato non paga i premi successivi o le rate successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa e la sospensione è opponibile al danneggiato per effetto della specifica previsione dell'art. 127 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che rende opponibile al danneggiato la sospensione dei pagamenti in corso di rapporto attraverso il rinvio ai secondo comma dell’art. 1901 c.c. v., da ultimo Cass. 8/11/2007 n. 23313 se invece l'assicurato non paga il premio pattuito in unica soluzione o la prima rata di esso, si produce la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l'assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18 Cass. 6/6/1987, n. 4960 . Come correttamente già evidenziato nella sentenza impugnata, la circolazione con un veicolo per il quale sia sospesa la copertura assicurativa equivale, quanto alle conseguenze per i terzi danneggiati, alla circolazione con un veicolo non assicurato tale principio, d'altra parte, era già stato affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 14 del 1979 essendo stata investita della questione di costituzionalità della norma penale che equiparava la mancanza di assicurazione alla sospensione dell'assicurazione quanto al reato di circolazione senza copertura assicurativa. Siccome è stato accertato che in data 25/7/2009 l'A. circolava con veicolo privo di copertura assicurativa in quanto la garanzia era sospesa per il mancato pagamento della seconda rata del premio, l'illecito amministrativo a tale data era consumato ed è del tutto irrilevante che successivamente la rata sia stata pagata e che l'assicuratore al quale non è attribuito il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato abbia riconosciuto la copertura dal 22/5/2009, rinunciando ad avvalersi della sospensione della garanzia indiretta conferma di ciò si ricava anche dall'art. 193 comma 3 CdS per il quale la sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i ferzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile la norma quindi, attribuisce una efficacia al ravvedimento del contravventore, ma entro ristretti limiti temporali e senza incidere sulla sussistenza dell'illecito, ma solo sulla misura della sanzione. 3. Con il secondo morivo così testualmente rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 c.c. comma secondo per la omessa o errata valutazione dei documenti allegati” il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare le risultanze probatorie secondo le quali il contratto aveva durata annuale con scadenza 22/11/2009 mentre il pagamento semestrale era solo una modalità di adempimento concordata tra le parti che non incideva sulla durata della garanzia che aveva durata annuale, indipendentemente dal frazionamento del premio in due rate la polizza era vigente, tanto che la compagnia lo aveva risarcito del danno subito dalla sua autovettura e dal contrassegno prodotto risultava la vigenza del contratto dal 22/5/2009 al 22/11/2009. 4. Il motivo è sostanzialmente ripetitivo del primo morivo ed è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate nel rigettare il primo motivo il 25/7/2009 l'A. era alla guida di un veicolo con un certificato di assicurazione valido fino al 22/5/2009 la circostanza che la copertura assicurativa, sospesa per il mancato pagamento della rata successiva alla prima, sia stata riattivata e anche in ipotesi riconosciuta dall'assicuratore con decorrenza dalla scadenza della prima semestralità solo per completezza di argomentazione si osserva che la circostanza che l'assicuratore abbia pagato 1 danni subiti dal veicolo del proprio assicurato non significa che ciò sia avvenuto in adempimento della garanzia per danni a terzi non assume alcuna rilevanza perché l'illecito si è consumato, con la circolazione del veicolo non assicurato in quanto con assicurazione sospesa , prima della riattivazione dell'assicurazione. 5. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestameli te in fondato”. Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite e la comunicazione al P.G Considerato che la memoria del ricorrente riproduce gli argomenti difensivi già sviluppati in ricorso ripetendo che la copertura assicurativa non mancava perché la Compagnia aveva rinunciato ad avvalersi della sospensione della copertura per il ritardo nel pagamento della rata e che la sospensione è prevista solo nell'interesse della Compagnia e non può essere opposta all'assicurato quando la Compagnia vi ha rinunciato considerato che tali riproposti argomenti trovano puntuale smentita nella relazione qui richiamata e condivisa, dovendosi solo ribadire che la rinuncia dell'assicuratore a far valere la sospensione della garanzia costituisce un fatto che interviene successivamente alla consumazione dell'illecito contestato e che quindi non può influire se non nei limiti della rilevanza che le norme di legge attribuiscono al ravvedimento sull'interesse pubblico e non privato a sanzionare la condotta. Considerato, conclusivamente, che il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore Che le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di A.S P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna A.S. a pagare al controricorrente Ministero della Difesa le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 585,00 oltre spese prenotate a debito.