Il medico riconosce l’indennizzabilità del danno? La liquidazione non è garantita

Nelle polizze di assicurazioni contro i danni, il riconoscimento del diritto all’indennizzo, ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., deve provenire dal soggetto che abbia la capacità di disporre del medesimo e non già da un terzo, che non sia stato espressamente autorizzato ad agire in suo nome e per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre il danneggiato a visita medico-legale.

Questa la motivazione a sostegno della pronuncia n. 21249, depositata il 29 novembre 2012, con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dagli eredi di un soggetto assicurato con polizza per invalidità e malattie, negando loro la liquidazione dell’indennizzo per il decesso del proprio congiunto in ragione della estinzione del diritto per prescrizione. È vietato prospettare questioni nuove in Cassazione . L’intera pronuncia in commento è incentrata sull’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti di richiedere l’indennizzo assicurativo a seguito del decesso del proprio congiunto. Anzitutto i soggetti istanti si sono visti dichiarare inammissibili due questioni, inerenti il mancato compimento della prescrizione, in virtù del fatto che le stesse non erano state prospettate in fase di merito. Nello specifico i giudici di legittimità, avvalendosi dei precedenti giurisprudenziali in tema di divieto di questioni nuove in cassazione e di nuovi accertamenti in fatto cfr. Cass. n. 5620/2006 , hanno escluso la possibilità di valutare la questione attinente il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione nell’assicurazione privata per invalidità e malattia, così come quella relativa all’onere, posto a carico del soggetto che solleva l’eccezione di prescrizione, di indicare e provare quelli che sono gli elementi costitutivi della prescrizione stessa. Ai fini dell’interruzione della prescrizione il riconoscimento del diritto deve provenire dal legittimo titolare. La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte attiene senza dubbio alla possibilità o meno di individuare, nella relazione redatta dal medico-legale attestante un parere favorevole all’indennizzabilità del danno, il riconoscimento del diritto alla liquidazione con conseguente interruzione della prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c Difatti la norma in parola ravvisa nel riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere una causa di interruzione della prescrizione. Ebbene, a parere dei giudici di legittimità, la predetta relazione medica, seppur proveniente dal medico della compagnia assicurativa, non potrebbe in alcun modo valere quale riconoscimento del diritto agli effetti dell’art. 2944 c.c. in quanto formulata da un soggetto diverso dal titolare del diritto legittimato a disporne. Né tantomeno vi sarebbe la possibilità di riconoscere in essa, attesa la sua natura di mero parere medico-sanitario, i caratteri della univocità del riconoscimento del diritto e della incompatibilità con la volontà di negare il diritto , ritenuti indispensabili dalla Corte ai fini della valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione. La rinuncia tacita alla prescrizione deve essere inequivocabile. Del pari i giudici di legittimità hanno ritenuto di non accogliere l’ultima eccezione formulata dai ricorrenti per bloccare gli effetti della prescrizione, facente leva sul disposto dell’art. 2937, comma 3, c.c., in virtù del quale si può rinunciare alla prescrizione non solo in maniera espressa, ma anche in modo tacito, laddove la rinuncia risulti da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Ebbene la Corte ha escluso la possibilità di ravvisare nel comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa nel corso delle trattative la volontà di rinunciare alla prescrizione atteso che siffatta volontà, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, deve manifestarsi in maniera inequivoca, senza possibilità di una diversa interpretazione Cass. n. 6397/2011 n. 5826/1995 . Del resto il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se immune da vizi motivazionali Cass. n. 14909/2002 n. 28254/2005 . Invero nel caso di specie il comportamento dell’assicurazione lasciava intendere tutt’altro rispetto alla volontà di rinunciare alla prescrizione siffatto proposito non poteva certo desumersi dalla circostanza che l’assicurazione avesse inizialmente negato la liquidazione dell’indennizzo per causa diversa dal decorso del termine di prescrizione né tantomeno dal fatto che la stessa avesse parzialmente riconosciuto il debito in quanto, secondo un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità Cass. n. 23746/2011 , il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all’intera posta.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre - 29 novembre 2012, numero 21248 Presidente Amatucci – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata F.M.C. , in proprio e nella qualità di genitrice dei minori R.A. e M.T. , premesso di essere, insieme ai figli, erede di R.U. , esponeva che il marito, dopo aver stipulato con la Sai Spa un contratto di assicurazione per essere indennizzato in caso di ricoveri ed invalidità permanente derivante da malattia, era deceduto in data 18 novembre 1994. La Sai aveva rifiutato il pagamento dell'indennità in virtù di una clausola contrattuale che recava l'esclusione della trasmissibilità dell'indennizzo agli eredi. Ciò premesso, ritenuta la nullità di detta clausola in quanto vessatoria, conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.123.125.702 oltre interessi. In esito al giudizio, in cui si costituiva la Sai chiedendo il rigetto della domanda, il Tribunale di Avellino dichiarava l'estinzione dei diritti azionati per prescrizione e rigettava le domande. Avverso tale decisione la F. , in proprio e nella qualità, proponeva appello ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva la Sai, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 10 marzo 2006 rigettava l'impugnazione Avverso la detta sentenza. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste la Fondiaria Sai con controricorso. Motivi della decisione Con la prima doglianza erroneamente contrassegnata in ricorso dal numero 2 , i ricorrenti, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articolo 2934 e 2952 cc nonché il difetto assoluto di motivazione, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha considerato come dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione la data dell'istanza avanzata dall'assicurato e non quella in cui, per effetto della stabilizzazione dei postumi, è stata acclarata l'invalidità prevista nel contratto. Hanno quindi concluso il motivo con il seguente quesito di diritto nell'assicurazione privata per l'invalidità e le malattie, deve intendersi come momento iniziale del termine di prescrizione la stabilizzazione dei postumi come manifestazione dell'invalidità permanente? . Con la seconda doglianza erroneamente contrassegnata in ricorso dal numero 3 , svolta sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articolo 2934, 2935, 2952, 2697 cc nonché del difetto assoluto di motivazione, i ricorrenti hanno lamentato che i giudici di merito non avrebbero effettuato alcuna indagine circa il momento in cui è sorto il diritto e quindi è cominciato a decorrere il termine di prescrizione. Né la Compagnia avrebbe in proposito provato nulla. Hanno quindi concluso il motivo con i seguenti quesiti di diritto Affinché possa essere validamente sollevata l'eccezione di prescrizione di un diritto è necessario indicare l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione, rappresentato dall'inerzia del titolare mediante la indicazione del momento iniziale dell'inerzia stessa, pena il rigetto dell'eccezione? Inoltre l'assicuratore che eccepisce la prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato con polizza di infortuni o malattia, ha l'onere di provare, a norma dell'articolo 2697 cc, il momento in cui si è manifestato l'evento coperto dalla garanzia assicurativa, pena il rigetto dell'eccezione ? . I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono inammissibili in considerazione dell'assoluta novità della questione sollevata in sede di legittimità. All'uopo, torna utile premettere che, come risulta dalla lettura della sentenza di secondo grado, gli appellanti ponevano a fondamento della propria impugnazione i seguenti motivi 1 la avvenuta interruzione del termine di prescrizione 2 la avvenuta rinuncia alla prescrizione ex articolo 2937 cc 3 la fondatezza della domanda cfr pag.4 della sentenza , limitandosi a censurare la sentenza di primo grado con riferimento alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, di alcuni pretesi atti interruttivi, la cui effettiva sussistenza agli atti processuali fu invece esclusa dalla Corte di merito cfr pag.6 . Ne deriva che sulla questione, riguardante il momento della decorrenza del termine della prescrizione con riguardo alla data di stabilizzazione dei postumi come manifestazione dell'invalidità permanente , in mancanza di specifica doglianza da parte della F. , la Corte di secondo grado non era affatto tenuta a compiere alcun accertamento fattuale poiché la questione della data di stabilizzazione dei postumi non rientrava affatto nel tema probatorio e decisionale del giudizio di appello. Ciò posto, come questa Corte ha già avuto modo di statuire con orientamento assolutamente consolidato, si deve sottolineare che, nel giudizio di cassazione, i motivi del ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità, le sole questioni già comprese nel tema decisionale del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. Cass. numero 5620/06 . Ne consegue che è definitivamente preclusa l'ulteriore valutazione della questione in sede di legittimità. Passando all'esame della terza doglianza erroneamente contrassegnata in ricorso dal numero 4 , articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2944 cc nonché del difetto di motivazione, va osservato che i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che nel caso di specie le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il R. , non costituissero riconoscimento del diritto dell'assicurato e non fossero quindi idonee ad interrompere la prescrizione. La doglianza è infondata per uno svariato ordine di considerazioni. In primo luogo, i ricorrenti omettono di considerare che, a norma dell'articolo 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa a sottoporre il danneggiato a visita medico-legale. Occorre inoltre che tale riconoscimento sia univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove, per converso, la mera affermazione, contenuta nella relazione, il caso è indennizzabile alle condizioni di polizza esprime un parere meramente medico - sanitario e non presenta assolutamente il carattere di un riconoscimento della sussistenza del diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo richiesto. E ciò, senza considerare che la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici. Cass. numero 23821/2010, numero 24555/2010, numero 4324/2010, numero 18904/07, conf. Cass. numero 9016/2002 . Resta da esaminare l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell'articolo 2937 cc e del difetto di motivazione, con cui i ricorrenti hanno dedotto che la Corte territoriale avrebbe trascurato che il comportamento tenuto dalla compagnia nel corso delle trattative era incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Ciò sarebbe emerso soprattutto dalla lettura di una nota del 31.7.1995, inviata alla F. dalla SAI Spa, con la quale veniva contestata la richiesta di pagamento dell'indennizzo, non già perché tale diritto fosse estinto per decorso del termine ma solo sulla base di una norma delle condizioni generali di assicurazione che non consentiva la trasmissione del diritto agli eredi. Ciò, senza considerare che, nella medesima nota, veniva richiesta la produzione di documenti diretti a provare le spese mediche sostenute onde liquidarle. Anche quest'ultima censura è infondata. E ciò, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui,perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorrendo cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. Peraltro, il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice del merito, e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. Cass. numero 14909/2002, numero 28254/2005 . Ed invero, nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza di un'inequivocabile volontà della compagnia assicurativa di rinunciare alla prescrizione già maturata ove si consideri quanto segue 1 la negazione della liquidazione dell'indennizzo per causa diversa dal decorso del termine di prescrizione, quale l'esistenza di una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede la intrasmissibilità del diritto all'indennizzo in quanto di natura personale, non rivela affatto la volontà, per di più inequivocabile, di rinunciare alla prescrizione già maturata ma esprime soltanto la volontà di comunicare al richiedente una delle ragioni ostative all'accoglimento della sua richiesta di indennizzo ragione, quella espressa nella nota richiamata, che era peraltro logicamente e giuridicamente preliminare in quanto atteneva alla legittimazione, sostanziale e processuale, degli eredi a far valere il diritto azionato, con ovvia salvezza - ciò è intuitivo - della facoltà spettante ad essa Compagnia di poter verificare, ove si fosse reso necessario, l'eventuale perdurante esistenza del diritto medesimo 2 a norma delle Condizioni Generali di Assicurazione l'indennizzo per invalidità permanente da malattia e le spese di ricovero e cura, come risulta dalla stessa nota invocata dai ricorrenti, costituivano oggetto di due distinte coperture assicurative, sia pure nell'ambito della medesima polizza. L'indennizzo per invalidità, costituente oggetto del tema decisionale della presente controversia, era previsto dalla garanzia 7 mentre le spese per ricoveri in genere, cure ed accertamenti diagnostici, relativamente alle quali fu richiesta la trasmissione della relativa documentazione, erano collegabili alle diverse garanzie 1 e 3. Con la conseguenza che la richiesta dell'inoltro dei documenti giustificativi delle spese mediche per i ricoveri e gli accertamenti diagnostici non poteva comunque significare la volontà di non avvalersi della prescrizione del diritto all'indennizzo, che costituiva l'oggetto di una copertura assicurativa assolutamente diversa. Peraltro, anche se si fosse trattato del medesimo diritto di credito, secondo questa Corte, va considerato che, in tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta ex lege rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta Cass. numero 23746/2011 . 3 ma v'è di più. Anche, con riguardo alle spese di ricoveri, cure, accertamenti diagnostici, l'invito della compagnia all'inoltro della documentazione non esprimeva la minima intenzione di non volersi avvalere della prescrizione poiché, come risulta dal dato testuale, opportunamente riportato in ricorso, la nota inviata dalla Compagnia subordinava espressamente l'eventuale rimborso alla necessaria verifica se esso fosse o meno dovuto . Ed è appena il caso di ribadire che, ai sensi dell'articolo 2937 c.c., comma 3, la rinunzia a far valere la prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Ad integrare la fattispecie prevista da questa normativa, cioè la fattispecie della rinunzia a far valere la prescrizione, è il fatto incompatibile con la volontà , cioè è necessario che il comportamento di colui il quale può disporre validamente del diritto, manifesti, senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, una volontà di rinunziare alla causa estintiva dell'altrui diritto oppure di non avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto. Come ha affermato, in varie occasioni, questa Corte è necessario che l'incompatibilità di cui si è detto tra il comportamento e la volontà di avvalersi della causa estintiva sia assoluta, cioè, che lo stesso comportamento non trovi altro significato o altra valenza giuridica Cass. numero 6397/2011, numero 5826/1995 in motivazione . Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità in considerazione della delicatezza delle questioni trattate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.