



Infortuni a scuola | 07 Novembre 2012
Gli obblighi di sorveglianza e tutela dell’istituto scolastico si fermano alla porta
di Alessandro Villa - Avvocato cassazionista
Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 codice civile.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 19160/12; depositata il 6 novembre)
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 19158/12; depositata il 6 novembre)








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