risarcimento danni | 03 Agosto 2012
In assenza di un determinato fatto illecito che si realizza in un determinato momento preciso non è possibile liquidare il danno biologico temporaneo
di Alessandro Villa - Avvocato
Non è possibile provvedere alla liquidazione del danno biologico temporaneo in assenza di un evento traumatico, o morboso, collocabile in un determinato momento preciso non essendo possibile l’individuazione del momento iniziale dal quale far decorrere il nocumento.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13722/12; depositata il 31 luglio)
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi identici; costituisce, pertanto, una duplicazione risarcitoria...
Caro Lettore, per consultare questo documento è necessario essere abbonati. Abbonati subito e potrai accedere a tutti i contenuti del sito, se sei già registrato effettua il login.
Notizie correlate
- «Chi non è in grado di fare il perito, stia a casa»: avvocato condannato al risarcimento per diffamazione
- L'azienda è responsabile per la morte del lavoratore imprudente
- Parco giochi del ristorante: bambino vittima di un incidente, nessuna responsabilità del ristoratore
- Il condominio risponde dei danni causati dalla proprietà comune
- Durante la recita un ragazzo dà fuoco al costume di una compagna: l’istituto scolastico è comunque responsabile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Network Giuffrè
appalto
assicurazione
assicurazioni
circolazione stradale
codice della strada
concorso di colpa
condominio
danno biologico
danno morale
danno non patrimoniale
danno patrimoniale
diffamazione
furto
lucro cessante
nesso causale
nesso di causalità
onere della prova
rc auto
responsabilità civile
responsabilità medica
responsabilità professionale
risarcimento
risarcimento danni
sinistri stradali
sinistro stradale




