L'uso improprio degli impianti comuni da parte del proprietario libera il condominio

L'uso anomalo o improprio della cosa esclude qualsiasi responsabilità del custode, a tal punto che ove sia evidente tale uso improprio non sussiste più nemmeno il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso a tale uso.

Il caso. Alcuni condomini muoiono a causa dell'occlusione della condotta fumaria e la conseguente dispersione di monossido di carbonio. Il processo penale si chiude senza individuare responsabilità di alcuno. La causa civile di risarcimento intentata dai congiunti vede la reiezione delle domande sia in primo che in secondo grado, e giunge infine in Corte di Cassazione. La Terza Sezione, con la sentenza n. 5072 depositata il 29 marzo 2012, conferma la correttezza della decisione della Corte d'Appello di Milano. La responsabilità ex art. 2051 e la prova del fortuito. La laconica formulazione dell'articolo 2051 c.c. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito oltre a tutta la diatriba sulla natura di tale responsabilità colpa presunta, semi-oggetiva, oggettiva – in questo caso la Terza Sezione propende espressamente per quest'ultima impostazione ha fornito il destro anche per la discussione sul concetto di caso fortuito. Allo stato attuale sappiamo che tale caso fortuito deve essere inteso in senso ampio, così da ricomprendere sia il fatto naturale anche detto forza maggiore , sia il fatto del terzo e sia anche il fatto dello stesso danneggiato, sempreché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno. Come ricorda la sentenza in commento, deve trattarsi di un fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile in ogni caso non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità . La causa ignota è cosa diversa dal fatto del terzo rimasto ignoto. Vien altresì ricordata la differenza tra causa ignota, da un lato, e fatto del terzo rimasto ignoto, dall'altro. Mentre nel primo caso, permanendo l'incertezza sulla individuazione della concreta causa del danno, si ritiene non dimostrato il fortuito e quindi la responsabilità rimane a carico del custode, viceversa nel secondo caso si ritiene interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, e quindi, posto che l'individuazione precisa del terzo si ritiene non costituisca un elemento essenziale, il custode non risponde del danno. L'uso anomalo della cosa esclude la responsabilità. L'uso anomalo o improprio della cosa esclude qualsiasi responsabilità del custode, a tal punto che ove sia evidente tale uso improprio non sussiste più nemmeno il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso a tale uso. A meno che, peraltro, l'uso improprio non si sia esteriorizzato per usare l'espressione della Corte ovvero si sia stabilizzata la trasformazione della cosa da normale in cosa pericolosa, per effetto dell'uso prolungato in tale caso il custode è responsabile della cosa come è diventata, e non come era in partenza. Nel caso di specie, ritenuto provato l'uso anomalo da parte del proprietario dell'appartamento che aveva collegato lo scarico dei gas dello scaldabagno alla condotta di raccolta e allontanamento dei vapori e dei gas, la quale essendo intasata di materiale aveva causato il decesso degli occupanti l'appartamento , la Corte di Cassazione ha riconosciuto come corretta la sentenza di secondo grado che ha ritenuto non sussistere responsabilità in capo al condominio-custode.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 – 29 marzo 2012, n. 5072 Presidente Massera – Relatore Segreto Svolgimento del processo Con citazione notificata il 17.2.1997 C.R. , Q.G. e Q.A. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Milano il condominio via omissis per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti quali congiunti di D C. e Q.E. , deceduti per occlusione di una condotta fumaria e per la dispersione del monossido di carbonio nell'appartamento dove abitavano. C.G. , con atto di citazione notificato il 22.4.1997 conveniva in giudizio il Condominio detto e l'amministratore in carica al momento dell'evento per sentirli dichiarare solidalmente responsabili per la morte di E Q. , C.D. ed H H. e condannare in solido al risarcimento dei danni. Si costituiva il Condominio e chiamava in causa l'assicuratore Fondiaria Assicurazioni s.p.a Le cause venivano riunite. Venivano chiamati in causa i condomini F F. ed S.A. che avevano eseguito lavori di ristrutturazione all'appartamento sovrastante, nonché anche l'assicuratore La Liguria s.p.a. e l'appaltatore V B. . Il tribunale rigettava le domande. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata l'11.3.2010, per quanto qui interessa, rigettava l'appello proposto da C.R. , G Q. , I B. e Q.C. , nonché l'appello proposto da G C. , ad eccezione della statuizione sulle spese di primo grado, che compensava, mentre compensava per metà quelle di secondo grado. Riteneva la corte di merito sulla base degli accertamenti peritali svoltisi anche in sede penale il cui processo si era concluso senza affermazioni di responsabilità , che lo scaldabagno a gas dell'appartamento locato dalle vittime era impropriamente collegato alla canna di esalazione dei gas di scarico di odori e vapori della cucina e ciò in violazione del disposto normativo vigente che, conseguentemente, vi era stato un uso anomalo di tale condotta che vi era un onere del proprietario dell'appartamento di garantire la corretta installazione degli impianti, mentre il condominio non aveva un onere di continua ispezione all'interno degli appartamenti che in sede penale era rimasto accertato che tale condotta di esalazione di odori e vapori risultava di fatto ostruita da detriti, per cui, allorché gli stessi furono rimossi, presentava un tiraggio normale che la domanda andava rigettata anche nei confronti dei condomini F. e S. , nonché dell'appaltatore B. , poiché mancava la prova dell'origine e della provenienza dei detriti. Ostruttivi della condotta. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.R. , G Q. , B.I. e Q.C. , nonché separato ricorso C.G. . Resistono con separati controricorsi S.P.A. Allianz, la Liguria Assicurazioni s.p.a., la Fondiaria SAI, Lu.Ma Ch. ed il condominio Viale OMISSIS . Questi ultimi due hanno anche proposto ricorsi incidentali. Resistono con controricorso C.R. , G Q. , I B. e Q.C. . Hanno presentato memorie G C. , il condominio, Allianz s.p.a., Lu.Ma Ch. . G A. ha presentato nota di udienza. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Con l'unico motivo del ricorso principale C.R. , G Q. , I B. , lamentano l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1130 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c Ritengono i ricorrenti che era pacifico che numerosi condomini fossero collegati da tempo alla canna fumaria che era parte comune del condominio, per cui l'amministratore ed il condominio non potevano essere esclusi dalla responsabilità in ordine all'evento. Inoltre, secondo i ricorrenti, era noto al condominio ed all'amministratore che quel condotto era stato sempre usato come canna fumaria, e quindi il condominio e l'amministratore erano responsabili dell'occlusione dello stesso e dell'evento mortale conseguente a tale occlusione per la dispersione del monossido di carbonio nell'appartamento dove abitavano le vittime. Secondo i ricorrenti ciò escluderebbe il caso fortuito, con conseguente responsabilità del Condominio in via esclusiva o in solido con il suo amministratore che il condotto in questione, nonostante l'uso improprio, aveva svolto per anni la sua funzione di canna fumaria e che solo l'ostruzione con detriti per opere di ristrutturazione degli appartamenti sovrastanti ne aveva procurato l'occlusione che tanto risultava dalla consulenza in sede penale. I ricorrenti principali predetti lamentano anche che siano state poste a loro carico la metà delle spese processuali del secondo grado anche nei confronti dei chiamati in causa da parte dei convenuti e non da loro. 2.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale C.G. lamenta la violazione degli artt. 360 n,. 3 e 5 e 113 c.p.c., e 2051 c.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., ed il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza. Assume il ricorrente che l'amministratore ben avrebbe potuto ispezionare il condotto dall'esterno. 2.2. Il ricorrente principale C.G. , con tre motivi, lamenta la violazione degli artt. 40,41,43 3 45 c.p., e dell'art. 2051 c.c. nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, per varie ragioni. 3.1. Ritiene questa Corte che preliminarmente all'esame dei motivi del ricorso di G C. vada dichiarata l'improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorrente da infatti atto nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata il 4.5.2 010, ma essa ha depositato in questo giudizio di cassazione solo una copia autentica di detta sentenza, ma non la copia notificata. 3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione Cass. n. 25070 del 10/12/2010 Cass. Sezioni Unite 16.4.2009, n. 9005 . 3.3.Non vi sono ostacoli alla dichiarazione dell'improcedibilità. A parte l'orientamento secondo cui tale rilievo di improcedibilità può avvenire de plano da parte di questa Corte Cass. N. 15964/2011, con riguardo all'inammissibilità, ma la ratio è identica , che pure è condivisibile, in ogni caso nella fattispecie l'eccezione di improcedibilità è stata sollevata sia dallo contro ricorrente condominio con la memoria sia dal P.G L'eccezione di improcedibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all'udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operatività dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell'art. 3 79 c.p.c. u. c. Cass. S.U.21/06/2007, n. 14385 Cass. S.U. n. 16275/2007 Cass. n. 15901/2009 . A maggior ragione ciò vale allorché l'improcedibilità è anche sollevata dalla parte resistente con memoria, poiché la parte ricorrente può opporre le sue difese con la discussione orale. 3.4.Inconferente è l'assunto del ricorrente C.G. nella nota di udienza con cui assume la sentenza della corte di appello è stata impugnata nel rispetto del termine lungo in assenza di notifica della sentenza da parte del ricorrente e al ricorrente C.G. . A parte il rilievo che in questa sede non rileva la eventuale notifica della sentenza effettuata dal ricorrente ad altro ricorrente, ai fini della disciplina dell'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata, ex art. 369 nell'interpretazione di S.U. n. 9005/2008, ciò che rileva è che il ricorrente dichiari espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli sia stata notificata. Tanto è avvenuto nel ricorso pag. 2 di A.G. , come sopra detto, con il conseguente onere del deposito della sentenza notificata a pena di improcedibilità. 4.1. Il ricorso di R C. , G Q. , B.I. e C Q. è infondato. Anzitutto sono infondate le censure di violazione o falsa applicazione di norme di legge. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. 4.2. Una volta ritenuto che nella responsabilità aquiliana, il nesso di causalità materiale è regolato dalle norme penalistiche salvo il diverso standars probatorio in sede civile del più probabile che non , non può poi decamparsi da esse allorché si tratti del caso fortuito, previsto dall'art. 45 c.p., che esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore . La dottrina e la giurisprudenza penalistiche tradizionali ritenevano che il caso fortuito presupponesse il nesso causale e che esso operasse nell'ambito della colpevolezza, quale causa di esclusione della stessa ed in questi termini sembra muoversi anche la sentenza civile n. 3651/06 . Sennonché, da oltre quaranta anni, la dottrina penalistica dominante ritiene che il fortuito costituisca una causa di esclusione del nesso causale in quanto l'art. 45 c.p., nel far seguire al verbo ha commesso la preposizione per , sta ad indicare a causa di . In ogni caso la suddetta dottrina rileva, in modo pienamente condivisibile, che solo la concezione del fortuito come esclusione del nesso causale si coordina con il precedente art. 41 cpv. c.p., secondo cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento e soprattutto con il principio di regolarità causale o causalità adeguata. 4.3. Infatti la considerazione oggettiva del fortuito, inteso come avvenimento obbiettivamente non prevedibile come verisimile, è l'unica compatibile con la teoria della causalità adeguata. Il punto è che qui anche l'imprevedibilità dell'evento va osservata oggettivamente, cioè sul piano causale, e serve a porre in relazione tra loro accadimenti sulla base del calcolo delle probabilità. Non si tratta di stabilire se il custode potesse o meno prevedere l'evento dannoso con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio, ma di valutare se verosimilmente, in quelle circostanze di tempo e di luogo, l'evento fosse da mettere in relazione alla custodia ed in quale misura. 4.4. La giurisprudenza costante ritiene che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. è esclusa dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno Cass. 21/10/2005, n. 20359 Cass. 23/10/1998, n. 10556 . Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, quindi, dell'idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti Cass. 27/01/2005, n. 1655 Cass. 4/02/2004, n. 2062 Cass. 21/10/2005, n. 20359 . 4.5. A tal fine va osservato che diverse sono le conseguenze tra causa ignota e fatto del terzo rimasto ignoto. Nel primo caso per la persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che esso deriva dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode in quanto il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento Cass. 02/02/2006, n. 2284 . 4.6. Se è invece è certo che l'evento dannoso si è verificato per fatto del terzo rimasto ignoto, in questo caso, essendo interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, il custode non risponde del danno Cass. 15.2.1982, n. 365 . L'individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico. Naturalmente l'impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con l'incertezza sull'effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell'evento. In questo secondo caso, infatti viene a mancare la prova del caso fortuito. 4.7. Quanto al fatto del terzo che integri l'uso improprio o anomalo della cosa, la giurisprudenza afferma che un uso improprio del terzo o del danneggiato, cioè diverso rispetto a quella che era la sua normale destinazione, esclude qualsiasi responsabilità del custode cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n, 20334 Cass. 10 agosto 2004, n. 15429 Cass. 6 ottobre 2000, n. 13337 . Lo stesso dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria o anomala la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., Cass. 21/10/2005, n. 20359 Cass. 06/10/2000, n. 13337 . 4.8. Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, e cioè relative all'invocata responsabilità del condominio per danni all'immobile di proprietà esclusiva degli attori condomini, derivante in quelle fattispecie dall'occlusione della colonna fecale da parte di altro condomino questa Corte ha ritenuto di dover escludere la responsabilità del condominio Cass. 23/10/1998, n. 10556 e ciò vale anche allorché tale condomino rimanga ignoto. 5.1.Diversa è la circostanza in cui l'uso anomalo della cosa da parte del terzo si sia esteriorizzato, e, quindi, si sia stabilizzata la trasformazione della cosa da normale in cosa pericolosa, per effetto del prolungato uso anomalo. In questa ipotesi alla precedente relazione di custodia se ne è sostituita un'altra del custode con la cosa nel nuovo stato. Ciò comporta che il custode, che aveva astrattamente la possibilità di avvedersi dell'evoluzione e di evitare la produzione di eventi dannosi, non potrà trincerarsi dietro il caso fortuito del fatto del terzo avvenuto in precedenza, poiché egli non è più custode della cosa quale era, ma quale è. Solo in questo caso il danno subito dal danneggiato da una parte rientra nella serie causale prevedibile e dall'altra è evitabile dal custode della cosa modificata, in quanto svoltosi in area non sottratta alla sua nuova sfera di custodia. 5.2. La Corte di merito nella fattispecie ha effettuato corretta applicazione di tali principi, affermando che vi era stato un uso anomalo da parte del proprietario dell'appartamento locato ai congiunti degli attori, per aver il primo collegato lo scarico dei gas dello scaldabagno alla condotta di raccolta ed allontanamento dei vapori e dei gas, provenienti dagli apparecchi di cottura dei cibi, e che tale utilizzazione anomala della canna di aspirazione contrastava con le caratteristiche proprie della canne fumarie di cui alle norme UNI CIG 7129/72 . Riteneva la corte di merito che tale condotta del proprietario dell'appartamento, costituisse un uso imprevedibile ed anomalo della condotta, ignota all'amministratore, che non aveva il potere di ispezione degli appartamenti dei vari condomini, e quindi, una condotta del terzo, che, per la sua imprevedibilità integrava il caso fortuito. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, di stretta competenza del giudice di merito, non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge. 6.1. Altra questione è poi quella sostenuta dai ricorrenti, secondo cui effettivamente tale uso anomalo era noto all'amministratore. Il giudice di merito ha ritenuto che tale uso, quanto meno relativamente all'appartamento in questione, fosse imprevedibile da parte dell'amministratore e quindi del condominio. La censura dei ricorrenti, secondo cui dalle deposizioni testimoniali raccolte risulterebbero elementi diversi da quelli ritenuti dal giudice di appello, si risolve in un vizio revocatorio, ex art. 395 n. 4 c.p.c Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata - ovvero fondato sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa - è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Cass. 03/02/2000, n. 1195 Cass. 10/03/2006, n. 5251 Cass. 30.1.2003, n. 1512 . 6.2.In ogni caso l'accertamento della idoneità e sufficienza dell'attività del danneggiato o di un terzo a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso - che consente di superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2 051 cod. civ, nonché di escludere il concorso di colpa del medesimo - è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità Cass. 02/02/2006, n. 2284 . Nella fattispecie ritiene questa Corte che la ricostruzione dei fatti adottata dalla corte di merito sia immune da censure rilevabili in questa sede di sindacato di sola legittimità. 6.3. Peraltro va osservato che la stessa ricostruzione fattuale secondo cui l'occlusione della canna sarebbe stata determinata da detriti derivanti da opere di ristrutturazione degli appartamenti non identificati sovrastanti, finiti accidentalmente nella canna, finisce per creare un nesso casuale tra il comportamento di un terzo rimasto ignoto e l'evento dannoso, che egualmente costituisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode. 7. Infondata è anche la censura dei ricorrenti secondo cui erroneamente erano state poste a loro carico la metà delle spese processuali del secondo grado anche nei confronti dei chiamati in causa da parte dei convenuti e non da loro. È giurisprudenza costante che il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia e sempre che non risulti la soccombenza del chiamato ovvero del chiamante, a nulla rilevando la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso. Cass. 28/08/2007, n. 18205 Cass. 21/03/2008, n. 7674 . 8. Quindi va dichiarato improcedibile il ricorso principale di C.G. e va rigettato il ricorso principale di C.R. , G Q. , I B. e Q.C. . I ricorsi incidentali, essendo condizionati, vanno dichiarati assorbiti. 9. Per la peculiarità e complessità della vicenda deve ravvisarsi l'esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale di C G. e rigetta il ricorso principale di C.R. , G Q. , I B. e Q.C. . Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.