Un minuto di differenza nell’orario di rilevamento dell’infrazione, ma l’eccesso di velocità rimane

Il trasgressore evidenzia un minuto di differenza tra l’orario di rilevamento riportato nel verbale e quello risultante dall’autovelox, ma ciò non influisce sulla misurazione della velocità tenuta dall’automobilista e, quindi, sulla validità dell’accertamento dell’infrazione.

Autovelox difettoso quindi multa invalida? Non necessariamente. La divergenza di un minuto tra l’orario riportato nel verbale e quello risultante dall’apparecchio non attiene al rilevamento di velocità l’accertamento dell’infrazione rimane perfettamente valido. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1327 del 30 gennaio. La fattispecie. Un intraprendente automobilista impugna il verbale di accertamento relativo a infrazione del Codice della strada per eccesso di velocità, rilevato mediante tele laser, sostenendo un difetto di funzionalità dell’apparecchio evidenzia, infatti, un minuto di differenza tra l’orario del rilevamento riportato nel verbale e quello dell’apparecchio rilevatore. Tentativo vano, per i giudici di merito che confermano la piena validità del verbale. L’automobilista però non demorde e si rivolge alla Cassazione uno spreco di tempo Differenza minima, un solo minuto probabile la discrasia tra orologi. Come già osservato nelle precedenti fasi del giudizio, la differenza appare così modesta da risultare non significativa. Anche perché la discrasia di un solo minuto ben può attribuirsi ad una differente taratura tra l’orologio dell’apparecchio e quello del soggetto verbalizzante. Il difetto di funzionalità relativo all’orologio non attiene al rilevamento della velocità l’accertamento resta valido. In ogni caso, quand’anche la discordanza fosse addebitabile all’autovelox, l’eventuale difetto di funzionalità sarebbe riferibile solo all’orario e non anche al rilevamento della velocità, elemento, quest’ultimo, che appare l’unico rilevante in relazione alla violazione del C.d.s. contestata. Non emerge in alcun modo il malfunzionamento dell’apparecchio relativamente alla velocità registrata, come lamentato dal ricorrente, per cui l’eventuale inesattezza del minuto del rilevamento non inficia in alcun modo l’infrazione accertata. Difetto di funzionamento? Se ne sarebbero accorti anche gli altri automobilisti. Anche perché, come rileva la S.C., se davvero si fosse trattato di un difetto di funzionamento, ci sarebbero state anche numerose altre contestazioni da parte di altri utenti sull’effettività della velocità di crociera. E’ noto, infatti, che l’uso di apparecchi elettronici difettosi cagiona in poco tempo gran numero di errate contestazioni, con risalto immediato sulla stampa locale e nella giurisprudenza di prossimità . L’automobilista arriva fino in Cassazione tempo sprecato Insomma, l’automobilista ci ha provato, ma il suo ricorso appare totalmente privo di fondamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 10 novembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1327 Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola Fatto e diritto Il 7 agosto 2006 il giudice di pace di Monfalcone respingeva l'opposizione di R L. a verbale di accertamento relativo a infrazione all'art. 142 comma 9 CdS, verificata il omissis , a mezzo apparecchio tele laser, per aver viaggiato a 129 km orari in luogo degli 80 consentiti in quel tratto dell'autostrada A4. Il tribunale di Trieste, con sentenza 19 ottobre 2009, rigettava l'appello proposto dal trasgressore, rilevando che non era stata offerta prova della dedotta mancata funzionalità dell'apparecchio rilevatore utilizzato. R L. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 gennaio 2010 e resistito da controricorso dell'amministrazione. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. I due motivi di ricorso lamentano rispettivamente violazione degli artt. 2697 e 2700 c.comma e vizi di motivazione, dolendosi della non corretta funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato dai verbalizzanti. Come rilevato nella relazione preliminare, che il Collegio condivide e che in gran parte è qui riportata, il ricorso è infondato. Unica circostanza addotta per inficiare la validità della contestazione consiste nella circostanza che vi è discrasia di un minuto tra l'orario del rilevamento riportato nel verbale 15,35 e l'orario in cui sarebbe avvenuto il rilievo di velocità 15,36.15 . Lo stesso ricorso riferisce che già il primo giudice ha respinto questa osservazione, trattandosi di minima discordanza tra l'orologio del verbalizzante e quello del palmare , cioè, a quanto si può comprendere, dell'apparecchio rilevatore. Tale spiegazione, confermata dalla onnicomprensiva valutazione del giudice di appello, è ineccepibile. Non solo infatti è di elementare evidenza che la discrasia tra orologi è la più logica e probabile spiegazione di un differenza così modesta, ma soprattutto emerge dalla stessa sua deduzione che il preteso difetto di funzionalità non attiene al rilevamento della velocità, ma all'orario della stessa, cioè a una parte dell'apparecchio del tutto diversa. Ora, posto che è incontestato che in quel momento il conducente si trovava in quel luogo e che dunque l'esattezza del minuto del rilevamento nulla toglie alla veridicità del suo passaggio, presupposto della tesi del trasgressore era dimostrare che egli andava a velocità inferiore a quella riscontrata dall'apparecchio rilevatore adoperato dai verbalizzanti. Il difetto di funzionamento dell'apparecchiatura doveva quindi concernere la velocità registrata, circostanza che non emerge in alcun modo. Né, in relazione alla discrasia oraria che ben potrebbe corrispondere a leggerissimo ritardo dell'orologio del verbalizzante piuttosto che del cronografo che accede al telelaser , sorgeva necessità alcuna di apposita ctu - da esperire in causa - sul funzionamento dell'apparecchio. Le attestazioni dei verbalizzanti sui controlli eseguiti erano già largamente rassicuranti, in mancanza di altri elementi che legittimassero il sospetto di mancato funzionamento del telelaser. Mette conto chiarire, in risposta alle deduzioni di memoria, che è appropriato quanto osservato nella relazione preliminare anche riguardo al mancato riferimento a coeve contestazioni provenienti da altri automobilisti sull'effettività della velocità di crociera. È noto infatti che l'uso di apparecchi elettronici difettosi cagiona in poco tempo gran numero errate contestazioni, con risalto immediato sulla stampa locale e nella giurisprudenza dei giudici di prossimità, presto nota al foro. Il secondo motivo, che denuncia insufficiente motivazione sul corretto funzionamento dell'apparecchio, verte su congetture dell'opponente circa quest'ultimo punto, desunte dalla mancata produzione dei decreti di approvazione e omologazione del telaser e dei verbali delle operazioni preliminari di verifica dello stesso. Sfugge a parte ricorrente che, una volta chiarito lo scarso pregio e la paradossalità della tesi che riconnette alla minima differenza oraria tra display del rilevatore e orologio del verbalizzante la prova del mancato funzionamento del rilevatore di velocità, sarebbero state superflue specifiche indagini istruttorie puramente esplorative, perché non giustificate da serio quadro indiziario. Ma v'è di più. Il ricorso non riferisce che in sede di appello sia stata richiesta una specifica attività istruttoria e che sia stata indebitamente rifiutata. Il Collegio non può quindi neanche prendere in esame questo profilo di ricorso, non sorretto da censura autosufficiente tra le tante Cass. 17915/10 . Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito.