Fa redigere il verbale da un collega: l’atto è valido e fa prova fino a querela di falso

Un vigile, viaggiando a bordo dell’auto di servizio, vede una macchina parcheggiata sulle strisce, prende nota della targa, ma non procede alla contestazione immediata e l’accertamento è effettuato da un altro agente. L’atto pubblico è comunque efficace e coperto da fede privilegiata.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Così afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1069/12, depositata il 25 gennaio scorso. Il caso. Un’automobile è parcheggiata sulle strisce pedonali. Passa una macchina dei vigili e un agente a bordo si accorge del fatto. Prende allora nota del numero di targa dell’autovettura, ma non si ferma e non procede alla contestazione immediata. Qualche tempo dopo, la proprietaria dell’automobile si vede recapitare la sanzione amministrativa irrogatale dal Comune. La donna non ci sta e si oppone rivolgendosi al giudice di pace, ma senza successo. Ci riprova in tribunale, ma l’esito è lo stesso. Si arriva dunque in Cassazione. L’efficacia dell’atto pubblico. Secondo la proprietaria dell’automobile il fatto che l’accertamento fosse stato effettuato da agente diverso dal verbalizzante avrebbe dovuto comportare la mancanza di attestazione ex art. 2700 c.c Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la prevalenza delle deposizioni testimoniali secondo le quali, quel giorno, l’auto si sarebbe trovata in un’altra località. La suprema Corte giudica il ricorso infondato. Per prima cosa, la questione relativa alla diversità tra agente verbalizzante e agente accertatore è stata proposta solo nel giudizio di legittimità risultando dunque inammissibile. Esistono dei limiti alle contestazione ammesse nel giudizio di opposizione. In ogni caso poi, ricorda la Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva . Bisogna proporre la querela di falso. Nel caso di specie, vi è una attestazione positiva di fatti da parte del pubblico ufficiale e non ci sono indizi circa la contraddittorietà degli stessi. Sarebbe stata necessaria, da parte della ricorrente, la proposizione della querela di falso volta a far valere l’erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale che, invece, sono state confermate in sede istruttoria, seppur con qualche comprensibile incertezza relativa al colore dell’auto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 7 ottobre 2011 – 25 gennaio 2012, n. 1069 Presidente Golloni – Relatore D’Ascola Fatto e diritto Il 19 gennaio 2010 il tribunale di Lanciano ha respinto l'appello proposto da D.R.E. per impugnare la sentenza n. 26/07 del locale giudice di pace, con la quale era stata respinta l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dal Comune per un'infrazione sosta su un attraversamento pedonale rilevata il 16 agosto 2005. Il tribunale ha osservato che l'accertamento dell'agente accertatore non era stato impugnato con querela di falso e formava quindi piena prova dell'infrazione. L'appellante ha proposto ricorso per cassazione notificato il 1 marzo 2010. Il Comune ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria. L'unico complesso motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2699 e 2700 cc e vizi di motivazione. Secondo parte ricorrente il verbale notificato non sarebbe coperto da fede privilegiata perché l'accertamento era stato effettuato da agente diverso dal verbalizzante il rilevatore aveva ammesso, secondo quanto testimoniato in giudizio, che, mentre transitava a bordo di una vettura di servizio, aveva notato un veicolo in sosta sulle strisce pedonali, annotando i numeri di targa, senza arrestarsi e senza procedere alla contestazione immediata. Di qui, secondo il ricorso, la mancanza di attestazione ex art. 2700 c.c. e la prevalenza delle deposizioni testimoniali di segno contrario, dalle quali sarebbe emerso che in quel giorno e in quella data il veicolo si trovava in altra cittadina marittima Torino di Sangro anziché in Lanciano, ove la ricorrente gestiva con il marito un distributore di benzina all'epoca chiuso per ferie. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la questione relativa alla diversità tra agente verbalizzante e agente accertatore non risulta trattata nella sentenza impugnata. La relativa questione è pertanto nuova e inammissibile. La ricorrente avrebbe infatti dovuto dolersi di eventuale omessa pronuncia sul punto o comunque indicare in quale parte dell'atto originario di opposizione o dell'atto di appello e in quali esatti termini la questione fosse stata posta Cass. 22540/06 9765/05 . Peraltro la sentenza d'appello riferisce chiaramente che il tenente accertatore dell'illecito diede atto nel verbale dei fatti costituenti l'illecito contestato, cioè la presenza del veicolo modello Multipla, targato CB 987 AE, sull'attraversamento pedonale. Vi è quindi verbale facente prova fino a querela di falso di un fatto che il pubblico ufficiale ha attestato essere avvenuto in sua presenza, cioè la sosta in zona vietata, in quell'ora, in quel giorno, proprio del veicolo che risulta appartenere alla ricorrente. Le Sezioni Unite hanno ritenuto SU 17355/09 che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non e1 suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Nel caso di specie vi è invece attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati. Non vi è inoltre alcun indizio di intrinseca contraddittorietà del fatto. Era quindi indispensabile proporre querela di falso per far valere l'erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale eventuale annotazione di numero di targa errato dalla quale questi fosse risalito al veicolo dell'opponente peraltro confermate in sede istruttoria, sia pur con le comprensibili incertezze nei particolari quanto al colore dell'auto , giustificate dall'inevitabile alto numero di infrazioni che, nel tempo, un vigile urbano fa oggetto di verbale e che rende pressocché impossibile ricordare minuti particolari. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.