L’autovelox può essere sempre utilizzato

Le legge non vieta mai l’impiego dell’apparecchiatura agli agenti, ma pone soltanto l’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione rilevata su alcune categorie di strade.

La legge non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade indicate dall’art. 4 del d.l. n. 121/02, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. È quanto afferma, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 781/12, depositata il 19 gennaio scorso. Il caso. Una donna è alla guida della sua auto. Forse è di fretta o forse su quella strada la circolazione è particolarmente scorrevole. In ogni caso, sta viaggiando ad una velocità troppo alta e non si accorge che di lato degli agenti della Polizia stradale sono appostati e stanno procedendo ad effettuare degli accertamenti mediante autovelox. Scatta dunque la sanzione. La donna, però, non vuol pagare e si oppone rivolgendosi al giudice di pace che le da torto. Ricorre al Tribunale, ma anche qui l’esito è sfavorevole per lei. Si arriva quindi in Cassazione. La possibilità di effettuare i rilievi della velocità mediante apparecchiature elettroniche. La donna sostiene l’illegittimità dell’utilizzo dell’autovelox. La legge dispone che tale apparecchiatura sia utilizzabile su autostrade e strade extraurbane principali, nonché su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento purché individuate con specifico decreto prefettizio. Si da il caso però, che la strada sulla quale stava viaggiando non rientra in nessuna di queste categorie. Inoltre, la donna lamenta la mancata informativa all’utenza. La Suprema Corte rigetta il ricorso e lo fa richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sull’uso degli autovelox con postazioni mobili utilizzate da agenti. Secondo tale orientamento, la norma dedotta dalla donna non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in esame, ma lascia, per contro, in vigore relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada . Obbligo, quest’ultimo, che non sussiste per le strade dove lo scorrimento è più veloce perché, in questi casi, il fermo del veicolo può costituire motivo di intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone. La presenza dell’autovelox va indicata. La donna lamenta poi la mancata informativa all’utenza dell’accertamento in corso. L’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità mediante l’utilizzo di cartelli o di segnalazioni luminose è stato introdotto nel 2007, e riguarda tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, ma solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia. In ogni caso poi, l’accertamento in questione è avvenuto nel 2005 e dunque i giudici di merito hanno correttamente escluso la necessità della preventiva informazione. Del resto, non è ratione temporis applicabile lo ius superveniens rappresentato dalle norme del 2007. Il giudice adito può quantificare la sanzione pecuniaria in base al libero convincimento. La donna lamenta infine la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. La Suprema Corte rigetta però il ricorso ricordando che in tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può – anche d’ufficio, in assenza di espressa domanda da parte dell’Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale . In questo caso, la motivazione adottata al riguardo dal giudice di merito appare sufficiente rispetto allo scopo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 30 novembre 2011 – 19 gennaio 2012, n. 781 Presidente Petitti – Relatore Parziale Fatto e diritto 1. L'odierna ricorrente impugna la sentenza 410 del 2008 del Tribunale di Venezia, che confermava la sentenza del Giudice di Pace di Treviso che a sua volta aveva respinto l'opposizione proposta alla sanzione di cui al verbale della Polizia stradale in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'articolo 142/8 del Codice della Strada, accertamento effettuato mediante autovelox 104/c2 presidiato da agenti. Al riguardo la ricorrente deduceva come motivi di opposizione l'illegittimo impiego di tale apparecchiatura, utilizzabile solo, ex articolo 4 del decreto legge 121/02, su autostrade e strade extraurbane principali, nonché su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento purché individuate con specifico decreto prefettizio. La strada sulla quale era stato effettuato l'accertamento non rientrava in tali categorie. La ricorrente lamentava inoltre la mancata informativa all'utenza. 2. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale adito per l'appello rigettavano l'opposizione, ritenendo che la normativa richiamata non aveva determinato alcuna innovazione con riguardo agli accertamenti effettuati da postazioni mobili con l'uso di apparecchiature di rilevazione della velocità da parte di agenti. 3. La ricorrente formula tre motivi di ricorso con i quale deduce 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 121/02 e motivazione insufficiente 2 violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e motivazione insufficiente 3 carenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione. 4. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. 5. Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle patti. 6. - Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte sull'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità con postazioni mobili se utilizzate da agenti anche al di fuori delle strade indicate nel richiamato art. 4. Al riguardo Cass. 2008 n. 376 ha affermato che il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del2002, convertito, con modificazioni nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituite motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso tegolate l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada limiti di velocità e sorpasso , tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada”. Quanto all'omessa segnalazione, occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17334 e n. 17335 Sez. 2, 26 settembre 2007, n. 19989 Sez. 2, 20 ottobre 2008, n. 25531 Sez. 2, 22 gennaio 2009, n. 1658 e n. 1659 , l'adempimento della preventiva segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità è richiesto esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n, 121 del 2002, art. 4, menzionati nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f , per il cui uso la legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e . Peraltro, l'obbligo di preventivamente segnalare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis. Quest'ultima norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base all'art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia. Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso la necessità della preventiva informazione dell'utenza con riguardo ad un accertamento del gennaio 2005, non essendo ratione temporis applicabile lo ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 117 del 2007, art. 3. Quanto al secondo motivo, col quale si lamenta la condanna in primo grado, confermata in appello, alle spese sostenute dall'amministrazione, malgrado la sua presenza in giudizio a mezzo funzionario, è infondato. Infatti, è vero che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatolo, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota. Ma occorre considerare che questa Corte Cass. 11389 del 2011 con orientamento che si condivide, ha ritenuto che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo di spese, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, come nella specie, rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti”. Il giudice dell'appello si è attenuto a tali principi. Quanto al terzo motivo è sufficiente richiamare l'orientamento di questa Corte che riguarda il potere di determinazione della sanzione da parte del giudice di pace, affermato da Sez. U, n. 25304 del 15/12/2010 rv. 615323, la cui massima è la seguente In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può - anche d'ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione - quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale”. La motivazione adottata al riguardo appare sufficiente rispetto allo scopo. Le spese seguono la soccombenza. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 Euro per onorati oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.