Il condominio non risarcisce la caduta sul pavimento scivoloso se non è provato rigorosamente il fatto storico

Il danno da cose in custodia è fondato su due presupposti un’alterazione della cosa trabocchetto od insidia e la sua imprevedibilità ed/od invisibilità. In loro assenza non spetterà alcun risarcimento alla vittima.

La sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1510 del 13 dicembre 2011, analizzando un caso di responsabilità di un condominio per il sinistro occorso ad un condomino nell’androne, esclude il risarcimento ex art. 2051 cc per carenza dei presupposti dello stesso e per la mancanza della prova del fatto storico . La vicenda. L’attore, nell’uscire dall’ascensore, cadeva a causa del pavimento reso scivoloso dal versamento di liquidi detergenti ed acqua e riportava la frattura del femore subendo, poi, un intervento chirurgico. Lamentava che non vi fosse alcun segnale dell’avvenuta pulizia né del pericolo del pavimento reso sdrucciolevole dalla presunta presenza di acqua e di residui di sapone. Citava in giudizio il condominio, l’assicurazione e la ditta di pulizie. Il G.I., a seguito dell’istruttoria, rigettava le sue richieste, condannandolo alle spese di giudizio e di CTU per la carenza degli elementi sopra indicati. Nessuna omissione di controllo se la ditta delle pulizie usa lucidanti . Il G.I. ha evidenziato che la vittima, peraltro affetta da problemi di deambulazione, conosceva l’ambiente in cui è avvenuto il sinistro e che nessuno, salvo un solo teste, aveva riferito di aver assistito alla pulizia dell’androne, che il pavimento fosse bagnato e di essere stato presente alla caduta. Dall' istruttoria è infatti emerso che il pavimento era asciutto o comunque non è provato che fosse umido o bagnato , ma lucido e scivoloso per il pregresso uso di particolari detergenti che la ditta era solita usare. Viene pertanto meno la dedotta responsabilità del condominio per non aver vigilato sulle modalità di esecuzione dei lavori di pulizia dell'androne da parte dell'impresa , poiché non ha alcun potere di controllo sulla esecuzione del suddetto servizio. L’evento deve sempre essere provato rigorosamente . Ergo, questo è l’unico fatto storico dimostrato non è pericoloso, né imprevedibile. È palesemente diverso da quello su cui si fonda la lite. Il danno da cose in custodia, perciò, deve essere escluso e sarebbe stato inopponibile anche se fosse stata ravvisata una connessione tra l’incidente e l’uso dei suddetti lucidanti. Presupposti del danno. Il G.I. ha adottato un’esegesi minoritaria rispetto a quella prevalente secondo cui per la sussistenza della responsabilità ex art 2051 cc, sarebbe sufficiente un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso ex multis Cass. nn. 16607/08, 22882/07, 4308/07 e 548/01 . Basata su recenti pronunce della S.C. Cass. nn. 11592/10 e 25772/09 questa interpretazione afferma che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 cc, sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno cfr. Trib. Brindisi n. 306/11 . Come detto l'abituale frequentazione e conoscenza dei luoghi da parte dell'attore ivi compreso lo stato del pavimento , l'assenza di altri fatti analoghi cadute nel giorno dei fatti la escludevano nella fattispecie, non essendo possibile ravvisare tali vincoli per i motivi appena esplicati.

Tribunale di Brindisi, sentenza 13 dicembre 2011, n. 1510 Giudice Unico De Giorgi Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato B. T. ha convenuto in giudizio il Condominio Adriatico 84 esponendo che Il 21.12.2002 alle ore 07,45 circa, l'istante, nell'uscire dal vano ascensore dello stabile del condominio convenuto, cadeva a causa del pavimento reso scivoloso dal versamento di liquidi detergenti ed acqua, dei quali non era segnalata né era visibile la presenza a seguito della caduta riportava la frattura del femore, e successivamente veniva sottoposto ad intervento chirurgico con ulteriore periodo do convalescenza e riabilitazione per essere dimessa il successivo 2.7.1999 dal sinistro sono residuati postumi permanenti accertati dal ctu nella misura del 5% ed una ITT di 50 giorni ed una ITP, nella misura del 50%, di 100 giorni ed un ulteriore al 25% di giorni 60 senza esito è risultata la richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale. Ha chiesto pertanto accertarsi la responsabilità del condominio convenuto nella causazione del sinistro, con condanna al pagamento di € 12.359,97 oltre interessi legali e rivalutazione con vittoria delle spese di lite. Si costituiva il Condominio convenuta, in persona del legale rappresentante p.t, che preliminarmente chiedeva di chiamare in causa la compagnia Nuova Tirrena Assicurazioni spa, nonché l'impresa di pulizie Nuova Fania soc coop arl, e nel merito concludeva per il rigetto della domanda poiché non provata in caso di accoglimento chiedeva di essere manlevata dalle terze chiamate il tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la Nuova Tirrena Assicurazioni spa, che assicurava per la responsabilità civile verso terzi il condominio convenuto, che concludeva per il rigetto della domanda attrice poiché non provata e, in caso di accoglimento, per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo alla impresa di pulizie convenuta in giudizio il tutto con vittoria delle spese di lite. Non si costituiva la terza chiamata Nuova Fania soc coop arl che pertanto veniva dichiarata contumace. La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata attività istruttoria nonché CTU medico-legale, è stata assegnata a questo giudice dal 16.9.2009 e rinviata per discussione orale all'odierna udienza ed all'esito decisa come da sentenza letta in udienza. Motivi della decisione Costituisce fatto non contestato che la caduta dell' attore nell' androne comune del fabbricato convenuto, né le lesioni fisiche conseguenti. I testi escussi hanno infatti indicato la presenza dell'attore per terra nell'area posta tra l'ascensore ed i gradini di collegamento con il portone di accesso al fabbricato Nessuno dei testi ha assistito alla caduta dell'attore, essendo tutti intervenuti successivamente. Nessuno ha notato la presenza di personale intento ad effettuare la pulizia dell'androne né di materiale flaconi di detersivi, secchi etc afferente a tale attività. Nessuno dunque ha potuto affermare se quella mattina, prima del sinistro, fosse stata effettuata o meno la pulizia dell'androne. Inoltre tre dei quattro testi escussi tra cui la moglie dell'attore hanno escluso o dichiarato di non ricordare se il pavimento dell' androne fosse bagnato o comunque umido. Hanno invece tutti dichiarato che il pavimento in parola era lucido e reso un po' scivoloso, verosimilmente, per l'uso di detergenti lucidanti, all'epoca utilizzati dall'impresa di pulizie. Solo un teste, B., ha riferito che il pavimento si presentava umido, ma tale circostanza, non confermata dagli altri testi escussi, non può dirsi provata. Altresì incontestato che l'attore, per una pregressa patologia alla gamba destra deambulava esclusivamente con l'ausilio di un bastone. Orbene sulla base delle riscontate emergenze istruttorie non appare raggiunta la prova del fatto storico così come descritto in citazione, ossia una asserita scivolosità del pavimento per versamento di liquidi detergenti ed acqua. Dall' istruttoria è infatti emerso che il pavimento era asciutto o comunque non è provato che fosse umido o bagnato , ma lucido e scivoloso per il pregresso uso di particolari detergenti. Né risulta provato che al momento del fatto fosse in atto o comunque appena conclusa la pulizia dei locali condominiali. Viene pertanto meno la dedotta responsabilità del condominio per non aver vigilato sulle modalità di esecuzione dei lavori di pulizia dell'androne da parte dell'impresa Brill Fania, che secondo l'assunto attoreo non avrebbe segnalato la scivolosità del pavimento dovuta al versamento di liquidi detergenti ed acqua. Il fatto storico accertato è infatti una leggera scivolosità del pavimento per il pregresso uso di detergenti lucidanti quali ad esempio cera . Tuttavia tale circostanza, oltre che integrare un fatto diverso da quello dedotto in citazione, comunque, per un verso, non sembra costituire fatto tipologia dei detergenti usati dall'impresa di pulizia di cui il condominio avesse un potere di controllo rispetto alla cosa oggetto di sua custodia il locale condominiale , per altro verso non sembra costituire un fatto che, oltre che oggettivamente insidioso, sia da ritenersi anche soggettivamente imprevedibile. Invero è acclarato che l'attore era da vari anni, ed è tuttora, un condomino del fabbricato in cui è accaduto il sinistro. I testi hanno poi concordato nel riferire che per un limitato arco temporale l'impresa di pulizie, temporalmente addetta, era solita usare prodotti lucidanti. Il fatto si è verificato di mattina e l'androne risulta ben illuminato come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti . Per tali complessive circostanze ove anche il fatto originariamente dedotto dall'attore fosse stata la scivolosità del pavimento per uso di detergenti lucidanti e non per pavimentazione bagnata per pulizie in corso o appena terminate comunque difficilmente sarebbe configurabile, per le circostanze sopra elencate, la soggettiva imprevedibilità dell'insidia da parte del condomino attore, stante la sua quotidiana frequentazione dei luoghi e la presumibile e comunque esigibile conoscenza delle caratteristiche dell'immobile, ivi compresa la condizione della pavimentazione dell'androne più o meno lucida . Invero, contrariamente alla tesi sostenuta dall'attore nelle note conclusive secondo cui per la sussistenza della responsabilità ex art 2051 cc, sarebbe sufficiente un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso , la Suprema Corte ha ripetutamente affermato Cass 11592/10, per identica fattispecie Cass 25772/09 che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 cc, sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno. Diversamente, nel caso in parola, l'abituale frequentazione e conoscenza dei luoghi da parte dell'attore ivi compreso lo stato del pavimento , l'assenza di altri fatti analoghi cadute nel giorno dei fatti, lasciano fondatamente presumere che il fatto sia riconducibile a cause non ascrivibili ad alcun titolo al condominio convenuto, bensì a circostanze soggettive dell' attore, con conseguente rigetto della domanda. Motivi di equità, dovuti alla oggettiva scivolosità del pavimento, giustificano la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite che per la restante parte si pongono a carico dell'attore per il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU definitivamente a carico dell'attore. Vanno invece interamente compensate le spese di lite tra convenuta e compagnia terza chiamata, stante la ritualità ed opportunità di tale chiamata in garanzia. P.Q.M. Visto l'art 281 sexies cpc Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da B. T. con atto di citazione ritualmente notificato a Condominio Adriatico 84 ed ai terzi chiamati così provvede - Rigetta la domanda. - Spese compensate nella misura del 50% tra attore e condominio convenuto. - Condanna l'attore al rimborso delle residue spese di giudizio sostenute dal condominio che si liquidano in complessivi € 1640,00 di cui € 40,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 1000 per onorari, oltre 12,5 % spese generali, CAP ed IV A come per legge. - Spese di CTU definitivamente a carico dell'attore. - Spese integralmente compensate tra convenuto e compagnia terza chiamata