Sosta senza grattino, non basta pagare per salvare l’automobilista. Legittima la multa

Doppia pronuncia della Cassazione e questione riaffidata, per la terza volta, al Giudice di pace, che aveva disatteso il principio di diritto affermato dal Palazzaccio.

Strisce blu, ovvero croce per gli automobilisti e delizia per i Comuni . Perché i primi debbono pagare, i secondi possono incassare. Ma in caso di parcheggio abusivo”, ovvero senza esporre il grattino d’ordinanza, non esiste l’ipotesi che il semplice pagamento di quanto dovuto per il parcheggio possa chiudere la questione. A ribadirlo – due volte, sulla stessa vicenda – è la Cassazione con ordinanza numero 30, sezione sesta civile, depositata oggi , fissando un principio netto e richiamando il Giudice di pace a un’azione più razionale. Blitz. Automobile parcheggiata in fretta, sulle strisce blu, ma, purtroppo, senza ‘grattino’. E il blitz compiuto, nella zona di sosta a pagamento, da un vigile urbano ha un esito letale automobilista sanzionato con tanto di verbale. Situazione chiara? Non per il Giudice di pace, che, accogliendo l’opposizione dell’automobilista, annulla il verbale e, per giunta, condanna il Comune a pagare le spese processuali. Ragioni della decisione? In pratica, nessuna norma prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio , quindi il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta . Doppia puntata. La questione, però, non è chiusa. Anzi, essa torna per ben due volte in Cassazione – sempre su ricorso del Comune –, dove viene ribadito lo stesso identico principio, non accolto, neanche in seconda battuta dal Giudice di pace. L’ultima pronuncia, però, in terzo grado, pare essere quella definitiva. Il riferimento è netto la sosta in un’area di parcheggio, e la sosta all’esterno di essa, rientrano, secondo i giudici di piazza Cavour, nella previsione del Codice della Strada sulla sosta a tempo, e qualora esse siano subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria . Mentre, invece, per il Giudice di pace, all’interno dell’area di parcheggio scatta soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta . Ubi maior A distanza di quasi nove anni dal verbale comminato all’automobilista, il contenzioso ritorna, per la terza volta, al Giudice di pace. Questo, però, è destinato ad essere l’ultimo, decisivo passaggio. Perché i giudici della Cassazione, dopo aver ribadito la legittimità della contravvenzione nei confronti dell’automobilista, richiamano il Giudice di pace, che ha disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi , e affidandogli nuovamente la questione impongono la strada da seguire.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 24 novembre 2011 – 9 gennaio 2012, n. 30 Presidente Felicetti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 19 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ. Il Giudice di pace di Caserta, con sentenza del 29 settembre 2003, in accoglimento dell'opposizione proposta il 1° luglio 2003 da A. B. avverso il verbale n. omissis di accertamento della violazione dell' art. 157, comma 6 ed 8, del codice della strada, per avere il B. sostato il 14 gennaio 2003 in area del Comune di Caserta destinata a parcheggio a pagamento senza esporre il prescritto grattino, annullò il verbale e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali. Il primo giudice sostenne che nessuna norma prevede l' irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio a pagamento e che il conducente de1 veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta. La Corte di cassazione, con sentenza 2 settembre 2008, n. 22036, accogliendo il ricorso del Comune, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. La Corte di legittimità ha negato fondamento alla tesi secondo cui il parcheggio a pagamento non integrerebbe una fattispecie di sosta a tempo limitato. Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione Il codice della strada definisce 'sosta' la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma l, lett. c - e ‘parcheggio’ l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli art. 3, comma l, n. 34 . Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o limitare o subordinare al pagamento - ex artt. 7, comma 1, lett. a e 6 comma 4, lett. d si distinguono conseguentemente tra loro, solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo in aree poste all’interno della carreggiata e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'art. 157, comma 6, cod. str. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell'art. 7 cod. strada . Riassunta la causa, il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza in data 2 febbraio 2010, ha confermato la non sanzionabilità della condotta contestata. Si deve escludere – ha affermato il giudice del rinvio – che nell’ipotesi di cui all’art. 7 cod. strada, superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’art. 157 codice della strada”. Nel primo caso scatta soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta”. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso con atto notificato il 10 dicembre 2010, sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. E’ assorbente l'esame del secondo motivo. Esso è fondato. Il Giudice di pace, con la sentenza resa in sede di rinvio, ha accolto l'opposizione a verbale riportandosi alla stessa motivazione già adottata con la prima decisione cassata da questa Corte con la sentenza n. 22036 del 2008, e discostandosi dal principio di diritto dettato in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha pertanto disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi. Infatti, allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell’art. 384, primo comma cod. proc. civ., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata sia in ordine ai principi di diritto affermati, sia in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronunzia di annullamento. In conclusione,. il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli. artt. 376, 380- bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto . Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che pertanto, il ricorso deve essere accolto che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Caserta, in persona di diverso giudicante che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Caserta, in persona di diverso giudicante.