L’omessa produzione in giudizio di copia dello stato passivo non rende l’opposizione improcedibile

In tema di opposizione allo stato passivo, laddove il creditore opponente abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato non ricorre un’ipotesi di improcedibilità. Non trova infatti applicazione l’art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l’appello ed inoltre il tribunale può comunque accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 l. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9339/21, depositata il 7 aprile. Il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di una S.r.l. proposta da una società creditrice avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva accolto solo parzialmente la domanda di insinuazione del credito. La decisione era fondata sull’ omessa produzione in giudizio del decreto di esecutività dello stato passivo , circostanza che aveva precluso al collegio giudicante ogni valutazione sulle censure dell’opponente. La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Collegio ritiene fondata la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 99, comma 1 e 2, l. fall. per aver il Tribunale ritenuto che l’omessa produzione in giudizio della copia dello stato passivo comporti l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso in opposizione. La giurisprudenza ha infatti affermato il principio secondo cui in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l’art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 l. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato Cass.Civ. 23138/20 . Per questi motivi, la Corte annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 gennaio – 7 aprile 2021, n. 9339 Presidente Ferro – Relatore Fidanzia Rilevato - che viene proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. già Serit Sicilia s.p.a. , affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto del 10.6.2019 con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento [] s.r.l. proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso, a fronte di una domanda di insinuazione per Euro 394.367,13 di cui Euro 372.864,70 in privilegio, ed Euro 21.502,43 in credito , il credito per la minor somma di Euro 33.776,14 in privilegio ed 15.840,00 in chirografo che il rigetto dell’opposizione ex art. 98 L. Fall. e ss. si è fondate sul rilievo che l’omessa produzione in giudizio del decreto di esecutività dello stato passivo aveva precluso al collegio giudicante ogni valutazione sulle censure mosse dall’opponente all’impugnato decreto del Giudice Delegato - che il curatore del fallimento [] s.r.l. non ha svolto difese - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c Considerato 1. che con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata prodotta la documentazione richiesta copia dello stato passivo , che invece era stato allegato al ricorso in opposizione come allegato alla pec del curatore del 9.2.2016 allegato 3 al ricorso in opposizione 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall., comma 1 e 2, per avere il provvedimento impugnato erroneamente ritenuto che l’omessa produzione in giudizio della copia dello stato passivo abbia l’effetto di determinare l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso in opposizione 3. che il secondo motivo, da esaminare prioritariamente per il principio della ragione liquida è manifestamente fondato che, infatti, questa Corte ha recentemente affermato il principio - cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l’art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 L. Fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato Cass. n. 23138 del 22/10/2020 vedi anche Cass. n. 17086/2016 - che d’altra parte, depone per tale interpretazione anche il dato testuale dell’art. 99 L. Fall., il quale, nell’indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell’opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal G.D. in sede di formazione dello stato passivo 4. che il primo motivo è quindi assorbito che deve, pertanto, cassarsi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame.