Falcidia concorsuale esclusa per il creditore che ha ottenuto l’aggiudicazione del quinto dello stipendio? La parola alla Consulta

Nell’ambito del sovraindebitamento qual è il trattamento riservato al creditore che, nelle more della procedura, si sia visto assegnare il quinto dello stipendio del debitore a seguito di pignoramento presso terzi? Potrà essere soggetto alla falcidia oppure seguirà il proprio percorso singolare” segnato dall’ordinanza di assegnazione? E in questo caso la soluzione sarebbe costituzionalmente legittima?

Sovraindebitamento e processi esecutivi. Sono essenzialmente queste le domande che si è posto il Tribunale di Livorno che con l’ordinanza del 31 marzo 2021 ha deciso di investire la Corte Costituzionale della problematica cui abbiamo accennato e che attiene al rapporto tra sovraindebitamento e processi esecutivi. Nel caso di specie, infatti, era accaduto che il debitore avesse presentato una proposta di piano del consumatore che prevedeva il pagamento mensile di 200 euro per fronteggiare in 77 rate i debiti prededucibili e privilegiati e il 18,64% dei creditori chirografari. Senonché il Giudice di prime cure aveva ritenuto la proposta giuridicamente inammissibile perché uno dei creditori il cui credito il debitore avrebbe voluto falcidiare aveva ottenuto dopo il deposito della proposta di piano, ma prima della dell’omologa del piano un’ordinanza di assegnazione nell’ambito di un processo esecutivo individuale” ciò è possibile perché nell’ambito del piano del consumatore è il Tribunale che deve valutare se sospendere una procedura esecutiva e nel caso di specie non l’aveva sospesa . La giuridica inammissibilità del piano deriverebbe, secondo il Tribunale di Livorno, dalla constatazione che quella ordinanza di assegnazione non può essere posta nel nulla poiché l’art. 8 comma 1- bis della l. 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha già ottenuto un’ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi . Del resto – aveva precisato il Tribunale – trattandosi di provvedimento definitivo, essa non può essere posta in discussione . Una volta proposto reclamo avverso questa decisione, il Tribunale di Livorno ha ritenuto di condividere il ragionamento del Giudice di prime cure sull’ impossibilità di procedere alla falcidia del credito già tutelato in sede esecutiva . E sulla base di questa premessa ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3. Il tertium comparationis. Ma qual è stata la norma che, secondo il Tribunale di Livorno, funge da tertium comparationis ? Ebbene, quella norma è rappresentata dall’art. 8, comma 1- bis l. n. 3/2012 come modificato dalla l. n. 176/2020 secondo cui la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo . Quella norma è stata inserita per chiarire – seguendo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza - che il credito del finanziatore che si era garantito” con la cessione del quinto dello stipendio del debitore, una volta intervenuta l’omologa, non poteva invocare quella sua garanzia” su credito futuro essendo soggetto al concorso come tutti gli altri creditori. Ora – se riprendiamo il ragionamento del Giudice – quella norma sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all’omologazione del piano . Analogie. Ne deriva che, per l’ordinanza di rimessione, le due situazioni e, cioè, la cessione del quinto volontaria” e assegnazione forzata” del quinto sono analoghe e dovrebbero essere disciplinate analogamente. E ciò perché il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito è del tutto analogo, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla ordinanza di assegnazione relativa a crediti ancora non sorti in entrambi i casi si ha una modificazione soggettiva del rapporto creditorio nel credito futuro verso il terzo subentrano il creditore assegnatario ovvero il creditore cessionario , con effetto liberatorio posteriore condizionato all’effettiva riscossione successiva, ossia pro solvendo . Peraltro, il risultato ipotizzato e, cioè, che anche il creditore già assegnatario lite [sovraindebitamento] pendente non potrebbe essere raggiunto in via interpretativa né applicando analogicamente l’art. 44 l.fall. sul presupposto della natura concorsuale del piano del consumatore della, né estendendo l’art. 8, comma 1- bis alle ipotesi di precedenti assegnazioni definitive di quota parte dello stipendio all’esito di procedura esecutiva anche per il principio di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187- bis disp. att.c.p.c Non resta, quindi, che rimanere in attesa di conoscere le valutazioni della Corte Costituzionale.

Tribunale_Livorno_30_marzo_2021