Società cancellata: l’ex socio può farne valere le ragioni in giudizio?

L’ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima. Queste qualità non implicano infatti la suddetta successione.

Sul tema la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 8521/21, depositata il 25 marzo. La controversia origina dal decreto ingiuntivo ottenuto da una s.a.s. per il corrispettivo di un contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di un’auto. L’ingiunto proponeva opposizione, inizialmente respinta ma poi accolta dal Tribunale di Messina con la revoca del decreto ingiuntivo. Ha dunque proposto ricorso in Cassazione la socia accomandataria e liquidatore della società creditrice, cancellata dal registro delle imprese. Si è dunque posta la questione relativa alla legittimazione processuale attiva della ricorrente. La Cassazione ha infatti sottolineato che la donna non ha documentato, né espressamente allegato, di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva già facente capo alla società, né ha indicato le ragioni per cui dovrebbe ritenersi sussistente un fenomeno successorio. La giurisprudenza di legittimità afferma ormai pacificamente che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, in caso di estinzione della società , di capitali o di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno di tipo successorio per il quale l’ obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione o illimitatamente a seconda della posizione ricoperta come soci durante la vita” della società. Quanto invece ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si verifica un trasferimento in capo ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi sul tema le Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/13 . Sulla base di tale arresto giurisprudenziale, il Collegio sottolinea che il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l’ onere , in primo luogo, di allegare espressamente di essere l’avente causa della società , con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assume verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione [] e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica . Tornando al caso di specie, non avendo la ricorrente assolto a tali oneri di allegazione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 ottobre 2020 – 25 marzo 2021, n. 8521 Presidente Olivieri – Relatore Tatangelo Fatti di causa Auto Elite Parnasso S.a.s., ha ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 2.790,00, oltre accessori, nei confronti di GP2 S.r.l., a titolo di corrispettivo per un contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di una autovettura. Il Giudice di Pace di Messina ha rigettato l’opposizione della società ingiunta. Il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, revocando il decreto ingiuntivo. Ricorre C.M. , che si qualifica già socia accomandataria e liquidatore della società Auto Elite Parnasso di C.M. & amp C. S.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data omissis , sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per il difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente C.M. . La C. si qualifica già socia accomandataria e liquidatore della società Auto Elite Parnasso di C.M. & amp C. S.a.s. società cancellata dal registro delle imprese in data OMISSIS , ma non ha documentato e, ancor prima, neanche ha allegato espressamente di essere succeduta nella posizione giuridica soggettiva già facente capo alla stessa, oggetto della presente controversia, nè ha indicato specificamente le ragioni per cui dovrebbe ritenersi sussistente il relativo fenomeno successorio. Come è noto, nella giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidato l’indirizzo cui si intende dare continuità secondo il quale dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali b i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale , il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo Cass., Sez. U., Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01 . Va in proposito precisato che, successivamente a tale arresto, si è in un primo tempo ritenuto che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015, Rv. 638288-01 , mentre, più di recente Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639-01 , si è precisato che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima . Non ha però rilievo ai fini del presente giudizio valutare la sussistenza di una eventuale disarmonia tra gli indirizzi da ultimo richiamati. Anche a prescindere dai presupposti necessari per ritenere oggetto o meno di estinzione per rinuncia le eventuali pretese non oggetto del procedimento di liquidazione, può infatti affermarsi con certezza che il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha quanto meno l’onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l’avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie . In altri termini, l’ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione. In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l’unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate nè attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse. In particolare, l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà 1 qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata 2 allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione nè sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare . Nella specie, come premesso, la C. non ha specificamente allegato e tanto meno dimostrato di essere subentrata, quale successore, nella pretesa creditoria per la quale agisce, ma si è limitata ad allegare di essere stata, in passato, già socia e liquidatore della società senza neanche chiarire se era ancora socia al momento della cancellazione , il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare. L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei singoli motivi. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.