Nullità della fideiussione omnibus: la competenza alla Sezione Specializzata Impresa

Con ordinanza n. 6523 del 10 marzo 2021 la Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, nel pronunciarsi sul regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Catanzaro, ha ribadito che la Sezione Specializzata per le Imprese è competente a decidere le cause concernenti la nullità della fideiussione per condotta anticoncorrenziale.

I fatti di causa. Il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava la propria incompetenza , in favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catanzaro, in ordine al giudizio promosso da un risparmiatore nei confronti di alcune banche. In particolare, il risparmiatore aveva dedotto la nullità di una fideiussione dallo stesso prestata per condotta anticoncorrenziale della banca mutuante in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a della l. n. 287/1990. Il Tribunale di Catanzaro richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ritenendo che la materia oggetto di lite non rientrasse tra quelle di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 e che comunque competente in materia di violazione della normativa antitrust sarebbe stato al più il Tribunale di Napoli. In dettaglio, ad avviso del Tribunale di Catanzaro 1 la Sezione Specializzata in materia di Impresa non può essere competente per ogni causa ove dedotta la nullità di una fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust ciò comporterebbe infatti una serie di effetti distorsivi sul contenzioso bancario rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale 2 ai sensi degli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003 la competenza in materia antitrust sarebbe comunque del Tribunale di Napoli, organo designato per gli Uffici compresi del distretto delle corti di appello della Calabria. Il nesso funzionale tra i contratti a valle e le intese illecite a monte. La questione, sottoposta all’attenzione della Sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, concerne la competenza a decidere sulle azioni di nullità delle fideiussioni contenenti le clausole del modello predisposto dall’ABI nell’anno 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al principio della libera concorrenza con provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. La Corte, in primo luogo, ricorda il proprio costante orientamento in tema di condotte anticoncorrenziali per cui i contratti stipulati a valle dell’intesa illecita costituiscono applicazione concreta dell’intesa stessa. In particolare, la Corte ha più volte ribadito il nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni contrattuali a valle e l’intesa concorrenziale vietata a monte , così riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per tutti i contratti che costituiscono applicazione delle intese illecite e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità cfr. Cass. n. 29810/20217 e Cass. S.U. n. 2207/2005 . Sulla competenza della Sezione Specializzata Imprese. La Corte chiarisce ulteriormente che il descritto nesso funzionale tra i contratti stipulati a valle e l’intesa concorrenziale vietata a monte, come non è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, non lo è neppure per la determinazione della competenza. Il ridetto nesso presuppone infatti che la violazione della normativa antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto. In buona sostanza la dedotta nullità della fideiussione deriverebbe dall’invalidità dell’intesa a monte per contrarietà al diritto della concorrenza sicché l’accertamento dell’intesa restrittiva rientrerebbe nell’oggetto del processo e dunque nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese. L’orientamento delle Sezioni Unite nel vigore della Legge n. 287/1990. Osserva la Corte che la conclusione rassegnata è d’altronde in linea con il precedente orientamento delle Sezioni Unite le quali, nel vigore della normativa previgente di cui alla Legge n. 287/1990, avevano chiarito che anche il consumatore è legittimato ad agire ex art. 33 comma 2 l. n. 287/1990 al fine di ottenere l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivategli da un'intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 comma 2 l. n. 287/1990 ciò in quanto, da un lato, non sussistono espresse limitazioni in proposito, dall’altro, la ratio” dell'art. 2 l. n. 287/1990 non va individuata esclusivamente nella tutela del rapporto concorrenziale tra gli imprenditori operanti sul mercato ma anche nella tutela dei consumatori, con l’ulteriore conseguenza che la relativa azione rientra nella competenza per materia della Corte d’Appello ex art. 33 comma 2, l. n. 287/1990. L’attuale disciplina in recepimento della Direttiva 2014/104-UE. Ritiene conclusivamente la Corte che l’insieme dei principi sopra richiamati, tradotto nel contesto della disciplina conseguente all’art. 18, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 3/2017, in recepimento della Direttiva n. 2014/104-UE, porti a riconoscere la competenza per materia della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli. Difatti ai sensi dell’art. 3 d. lgs. n. 168/2003, le Sezioni Specializzate sono competenti in materia di [] c controversie di cui all’articolo 33, comma2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e d controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea . A sua volta l’art. 4, comma 1 ter, d. lgs. n. 168/2003 reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c e d , anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti [] c la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto sezione distaccata , Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria . Sulla nullità della fideiussione omnibus i precedenti giurisprudenziali. Come ricordato nella sentenza qui in esame, l’ eccezione di nullità della c.d. fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust trova fondamento nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione 12 dicembre 2017, n. 29180, secondo cui sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie c.d. fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato ” pronuncia questa in linea con quanto statuito dalla Sezioni Unite con sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207 il cui contenuto è già stato sopra riportato. La giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che il principio appena richiamato non si traduce nella nullità automatica” di tutti i contratti di fideiussione che recepiscono lo schema ABI dell’anno 2003 ma comporta la possibilità di dichiararne la nullità ove sia provata la concreta applicazione a valle” delle intese a monte” ciò, anche se detti contratti si collochino cronologicamente prima del provvedimento della Banca d’Italia del 2005 cfr. Cass. n. 30818/2018 Cass. 22 maggio 2019, n. 13846 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 10 marzo 2021, n. 6523 Presidente Scaldaferri – Relatore Terrusi Fatti di causa Il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza dell’8-7-2019, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Catanzaro in ordine al giudizio promosso da Promi di P.M. s.a.s., ai sensi dell’art. 616 c.p.c., nei confronti di diverse banche. Il giudizio era teso a ottenere, tra l’altro, la declaratoria di nullità di una fideiussione per condotta anticoncorrenziale della banca mutuante in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a . La sezione specializzata del tribunale di Catanzaro ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la materia oggetto di causa non rientra fra quelle di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e che comunque non il foro di Catanzaro, ma semmai quello di Napoli, sarebbe competente in materia di violazioni della normativa antitrust. Dal primo punto di vista la sezione rimettente ha precisato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus , la controversia andrebbe deferita alla competenza del tribunale specializzato e ciò per gli effetti distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale. Difatti quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullità rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell’obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l’istituzione del tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le società di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitività sul mercato. Dal secondo punto di vista la sezione rimettente ha evocato il D.Lgs. n. 168 del 2003, artt. 3 e 4, dal combinato dei quali andrebbe in ogni c aso dedotto che la competenza in materia di antitrust non è sua, ma della sezione specializzata del tribunale di Napoli, quale organo competente per gli uffici compresi del distretto delle corti d’appello della Calabria. Le parti non hanno assunto difese in questa sede di regolamento. Ragioni della decisione I. - Viene in questione un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, qual’è quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali. Specificamente la questione si pone in relazione alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fideiussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. il quale schema, come noto, previo parere dell’A.g.c.m., è stato ritenuto dalla Banca d’Italia - soggetto responsabile pro tempore dell’enforcement antitrust per il settore bancario - contenere disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a così il provvedimento n. 55 del 2-5-2005 . II. - Deve essere affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli. Opportunamente va rammentato che questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell’attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese. Tali contratti si è detto costituire applicazione concreta dell’intesa vietata. Questa Corte in particolare ha riconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento v. Cass. n. 29810-17, sulla linea tracciata da Cass. Sez. U n. 2207-05 . L’affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l’intesa anticoncorrenziale vietata. III. - Se codesto legame non è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’attuazione dell’intesa vietata, è giocoforza inferire che lo stesso non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza. Esso difatti presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma - essa stessa la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto. In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell’intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza cosicché non può sostenersi, come invece fatto dal giudice a quo nell’odierna fattispecie, che la qualità della specifica controversia, come attinente alla L. n. 287 del 1990, art. 33, venga poi meno. La segnalata dal tribunale di Catanzaro necessità di valutare la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza , lungi dall’escluderlo, richiede di estendere l’accertamento alla sorte dell’intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell’oggetto del processo. Invero, in linea generale, fa parte dell’oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto. È pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità. Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell’attribuzione della competenza per materia. IV. - Consonante con tale conclusione è l’orientamento delle sezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente. Le Sezioni unite hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata. E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti di qualunque genere essi siano . La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione da un lato, il cosiddetto contratto a valle costituisce - si è detto sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti dall’altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi ric onosciuti rilevanti dall’ordinamento ai sensi dell’art. 2043 c.c., il consumatore finale - ancora si è detto - ha azione ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione e tale azione in quel caso di risarcimento del danno implica l’accertamento della nullità dell’intesa ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, al punto che la relativa cognizione - venne allora precisato a fronte del testo pro tempore - è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207-05 . V. - L’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 18, comma 1, lett. b , in recepimento della Dir. 2014/104-UE , porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l’altro, nel distretto di Catanzaro. Difatti, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate sono per quanto qui rileva competenti in materia di c controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2 e d controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea . A sua volta il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c e d , anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti c la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto sezione distaccata , Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria . P.Q.M. La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.