Sì all’accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati

L’art. 7 l. n. 3/2012, come modificata dall’art. 18 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4270/21, depositata il 18 febbraio. Il Tribunale di Roma respingeva il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 7 e 9 l. n. 3/2012. La decisione si fondata sul fatto che la falcidia dei crediti privilegiati contenuta nella proposta risultava ostativa all’omologazione. La pronuncia è stata impugnata con ricorso in Cassazione. Il ricorso risulta fondato in quanto l’art. 7 l. n. 3/2012, come modificata dall’art. 18 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca . Tale possibilità era già stata in precedenza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità con la condizione che dei crediti muniti di privilegi fosse assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato v. Cass.Civ. n. 26328/16 . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 18 gennaio 2021, n. 4270 Presidente Scaldaferri – Relatore Terrusi Rilevato che F.M. ricorre per cassazione contro il decreto col quale il Tribunale di Roma ne ha respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L. n. 3 del 2012, artt. 7 e 9 l’O.c.c., in persona del professionista designato avv. Palmieri, non ha svolto difese. Considerato che I. - dal decreto si evince che la proposta di accordo aveva contemplato la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall’Iva, con pagamento in misura dell’8% del totale e la riduzione al chirografo della parte residua, e inoltre il pagamento generale dei crediti chirografari al 7% II. - il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo ostativa la prevista falcidia dei crediti privilegiati, a prescindere dalla prospettata precedenza temporale dei pagamenti a essi riferibili III. - con l’unico motivo il ricorrente si duole della pronuncia perché la ritiene assunta in violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 Cost., degli artt. 2740 e 2741 c.c., e della L. n. 3 del 2012, artt. 8, 11, e 12 in sintesi, sostiene non essersi considerata, da un lato, l’evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia, teso a consentire dopo C. giust. 7-4-2016, causa C-546/14 anche per il concordato preventivo il pagamento parziale del debito Iva, ove migliore rispetto al trattamento ottenibile nell’ambito del fallimento e dall’altro che nella concreta fattispecie il piano di ristrutturazione aveva rappresentato l’importo massimo recuperabile dal debitore nelle condizioni date, non esistendo alcun patrimonio liquidabile ed essendo invece il parziale pagamento dei crediti dipendente dalla sola possibilità del debitore di continuare a lavorare IV. - il ricorso è manifestamente fondato il tribunale di Roma ha respinto il reclamo ritenendo che il piano proposto, nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica tale affermazione, argomentata con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, è in contrasto con la previsione della L. n. 3 del 2012, art. 7, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 18, convertito in L. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi v. Cass. n. 26328-16 il tenore della normativa dettata per l’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l’orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari V. - occorre precisare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell’Iva oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione , e in ciò costituiva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo codesto tratto di differenziazione è stato infine eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1, terzo periodo, giustappunto limitatamente alle parole all’imposta sul valore aggiunto v. C. Cost. n. 245-19 nella fattispecie neppure è necessario indugiare su codesto aspetto, poiché il tribunale ha premesso che l’accordo aveva prospettato la falcidia dei privilegiati crediti erariali diversi da quelli relativi all’Iva ne segue che il decreto deve essere cassato VI. - segue il rinvio al medesimo tribunale di Roma affinché, in diversa composizione, rinnovi l’esame uniformandosi al principio di diritto sopra esposto il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.