



crisi d’impresa | 16 Febbraio 2021
Rapporto tra espropriazione presso terzi e concordato preventivo
di Ilaria Pietroletti - Avvocato
Nel concordato preventivo non trova applicazione il meccanismo dello spossessamento: il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sicchè è legittimo il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito a pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, purchè l’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 3850/21; depositata il 15 febbraio)








- L’amministratore, anche solo di facciata, non può sottarsi al dovere di vigilanza sulla società stessa
- Il Fisco può insinuarsi nel passivo con l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo?
- L’applicazione della lex mitior per chi integra il reato di insider trading
- Sì all’accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati
- Dalla cancellazione della società si può inferire in via presuntiva la volontà dei soci di rinunciare ai loro diritti di credito?



Sull'argomento
























Network Giuffrè



















