Il limite temporale dell’insinuazione al passivo dei crediti “postfallimentari”

I Giudici di legittimità richiamano alcuni principi giurisprudenziali in materia di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, evidenziando che essa incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare oppure dalla maturazione del credito.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2308/21, depositata il 2 febbraio. Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l’ opposizione allo stato passivo di una società in liquidazione proposta da una compagnia assicurativa per via del credito derivante da polizza fideiussoria in favore della stessa ed escussa dall’Agenzia delle Entrate pochi mesi dopo. La decisione del Giudice si fondava sul fatto che la domanda del creditore, il cui credito era sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento ed il cui nominativo non risultava dai documenti contabili anche se ultratardiva , doveva essere proposta entro un congruo termine da quando il richiedente era venuto a conoscenza del fallimento, termine che va rimesso alla valutazione del giudice di merito secondo un criterio di ragionevolezza. La compagnia assicurativa impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 4, l.f. nonché del principio giurisprudenziale secondo cui all’insinuazione dei crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi nessun termine decadenziale . La Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso infondato , affermando che la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente risulta ormai superata dall’orientamento giurisprudenziale che afferma i seguenti principi - l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, co. 1 e 4, l.f. - in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato l’opinione secondo cui, costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.f.” - tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale , da individuarsi [] nel termine di 1 anno , espressivo dell’attuale sistema in materia , termine che decorre dal momento in cui si sono verificate le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del credito . Una volta richiamati tali principi, gli Ermellini rilevano che nel caso di specie la domanda era stata proposta a distanza di 4 anni e mezzo dall’insorgenza del credito postfallimentare”, pertanto la decisione impugnata va confermata e il ricorso della società ricorrente rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 novembre 2020 – 2 febbraio 2021, n. 2308 Presidente Ferro – Relatore Vella Rilevato che 1. Il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis S.r.l. in liquidazione dichiarato il 03/05/2010 proposta da Società Cattolica Assicurazione Soc. Coop. incorporante Fata Assicurazioni Danni S.p.a. per il credito da polizza fideiussoria in favore della società, escussa dall’Agenzia delle entrate in data 22/07/2010, insinuato al passivo ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c. ovvero art. 115 L. Fall., comma 2 in data 18/12/2014 a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo l’11/10/2010 , che il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che la mancata comunicazione dell’avviso ex art. 92 alla compagnia assicurativa non integrasse, di per sé, una causa non imputabile del ritardo ai sensi dell’art. 101 u.c 1.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, il tribunale, premesso che il mancato invio dell’avviso ex art. 92 L. Fall. a Fata Assicurazioni non era addebitabile a omissione colposa del curatore , poiché il nominativo non risultava nelle scritture della fallita, ha affermato che la domanda del creditore il cui credito sia sorto dopo il fallimento ed il cui nominativo non risulti dai documenti contabili . anche se ultratardiva, deve essere proposta entro un termine congruo da quando l’istante è venuto a conoscenza del fallimento - termine che non è predeterminato ma rimesso alla valutazione del giudice di merito secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto Cass. 23975/2015 - altrimenti gravando sul creditore l’onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo, mentre l’opponente non aveva dedotto e dimostrato dati fattuali idonei a provare la non imputabilità del ritardo ex art. 101 L. Fall., u.c 2. Cattolica Assicurazione ha proposto ricorso per cassazione, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. 3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che 4. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 L. Fall., comma 4, e del principio, affermato da Cass. 16218/2015, per cui alla insinuazione dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi alcun termine decadenziale. 5. Il motivo, che non coglie nemmeno la ratio decidendi del decreto impugnato in tutta la sua portata, è comunque infondato. 6. Invero, la tesi giuridica da esso veicolata - che cioè i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento possano essere insinuati al passivo sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza - pur trovando un addentellato in alcuni precedenti, risulta superata dal prevalente orientamento di questa Corte da ultimo Cass. 3872/2020, Cass. 18544/2019 , in base al quale i l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 L. Fall., comma 1 e 4 v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019 ii in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato Cass. 16218 / 2015 l’opinione secondo cui, costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c. iii tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. - nel termine di i anno, espressivo dell’attuale sistema in materia , decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare Cass. 3872/2020 , o dalla maturazione del credito Cass. 18544/2019 . 6.1. Alla luce di tali principi la decisione va confermata, trattandosi di domanda proposta solo in data 18/12/2014, a distanza di quattro anni e mezzo dall’insorgenza del credito postfallimentare , pacificamente individuata nella data del 22/07/2010, in cui è stata escussa dall’Agenzia delle entrate la polizza fideiussoria prestata in favore della società fallita, fermo restando che, per quanto accertato dal giudice di merito, il ricorrente non ha nemmeno allegato anche in questa sede le ragioni del ritardo, ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020 . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.