



processo civile telematico | 22 Gennaio 2021
Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo ufficiale giudiziario in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
L'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo attualmente vigente, nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1058/21; depositata il 21 gennaio)








- Il Fisco può insinuarsi nel passivo con l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo?
- L’applicazione della lex mitior per chi integra il reato di insider trading
- Sì all’accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati
- Rapporto tra espropriazione presso terzi e concordato preventivo
- Dalla cancellazione della società si può inferire in via presuntiva la volontà dei soci di rinunciare ai loro diritti di credito?



Sull'argomento
























Network Giuffrè



















