Finanziamenti e garanzie elargiti dallo Stato sono crediti privilegiati in caso di fallimento del beneficiario

Gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.

Con l’ordinanza n. 27159/20 del 27 novembre, il S.C. conferma – accogliendo il ricorso in tal senso proposto dalla Sace – la natura di credito privilegiato degli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, secondo la previsione di cui al d.lgs. 123/1998. Il caso. Il provvedimento in commento definisce – parzialmente – la controversia azionata dalla Sace s.p.a. Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione in ordine alla insinuazione nel fallimento di una società destinataria di finanziamenti concessi da una banca e garantiti dalla Sace tramite una lettera di manleva, oggetto di escussione da parte della banca finanziatrice a seguito dell’insolvenza del soggetto finanziato. Il giudice delegato prima ed il Tribunale poi hanno ammesso nel passivo il credito della Sace come chirografario. Avverso questo decisione la Sace ha promosso ricorso per Cassazione sostenendo, per contro, la natura di credito privilegiato del credito in questione stante la natura di finanziamento statale dello stesso, anche se concesso tramite forma di garanzia. La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte territoriale per una nuova valutazione della fattispecie secondo il principio espresso dalla massima in epigrafe. Interventi pubblici e struttura del procedimento. Il S.C., prima di risolvere il caso in esame, illustra – in termini generali – il procedimento di concessione dei finanziamenti pubblici come previsti dal d.lgs. 123/1998. In particolare, tali interventi si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La garanzia come forme di finanziamento. La Cassazione interviene peraltro su un punto importante che, nella prospettiva adottata dal Tribunale, ha ritenuto non privilegiato il credito della Sace. Nel caso di specie, la lettera di manleva – e, quindi, quanto corrisposto al soggetto mutuante in caso di insolvenza del beneficiario finanziato - ha natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 va quindi fornita un’interpretazione estensiva della nozione di privilegio, comprensiva anche delle garanzie e dei crediti per firma. Le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123 – secondo la Cassazione - appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore e per questo non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste Quando può aversi la revoca del finanziamento? Nel procedimento sopra descritto, la deviazione dallo scopo – ossia l’utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli indicati nella concessione - determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce presupposto alla revoca del beneficio. La revoca costituisce la condizione affinché Sace possa agire per il recupero del proprio credito, che è privilegiato sin dalla sua nascita, come visto in precedenza. La revoca dal finanziamento gli effetti. Fermo quanto precede, va inoltre segnalato il fatto che la revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall'Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio sicché essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa. La revoca non ha quindi natura costitutiva – come sostenuto dal Tribunale che aveva rigettato l’opposizione di Sace – ma di mero accertamento e, quindi opponibile anche al fallimento. Credito che va, quindi, considerato come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito. Privilegio e surrogazione. Da ultimo, la Cassazione conferma la piena compatibilità del meccanismo di surrogazione con il privilegio riconosciuto dal finanziamento prestato da Sace. Nel caso di specie, il garante – la Sace che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest'ultimo e non già sul garante solvens , che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un debito . Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens , il c.d. diritto di rivalsa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 luglio – 27 novembre 2020, n. 27159 Presidente Acierno – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- La s.p.a. Sace ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.r.l. omissis . Ha titolato la propria richiesta nell’avere rilasciato una lettera di manleva , quale forma di intervento di sostegno pubblico ex D.Lgs. n. 123 del 1998, e di averla poi onorata a seguito dell’escussione effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro, soggetto mutuante e garantito dalla manleva. Ha inoltre aggiunto di avere, già prima della subita escussione, accertato la sussistenza di inadempimenti dell’impresa mutuataria e dato altresì corso al procedimento di revoca del sostegno pubblico. Il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografo. 2.- Sace ha allora proposto opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Milano. Che la ha respinta con decreto depositato in data 16 maggio 2018. 3.- Premesso che il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, è condizionato alla ricorrente di specifici requisiti - la revoca dell’intervento e l’esistenza di un finanziamento erogato in base a detto D.Lgs. n. 123 del 1998 -, il Tribunale ha affermato che entrambi gli elementi non sussistono nel caso di specie . 4.- Quanto alla revoca del beneficio, il decreto ha osservato che questa sarebbe stata disposta da Sace con lettera datata 14.04.2015, a seguito del mancato riscontro a precedente lettera del 2.03.2015 , per argomentare che tale lettera, in realtà, fa riferimento unicamente all’avvio del procedimento, sì che non risulta l’adozione di un formale provvedimento di revoca . E tuttavia - ha precisato l’immediato prosieguo deve ritenersi pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca, considerato il contenuto delle comunicazioni prodotte la contestazione del 2.03.2015 e la contestazione/comunicazione del 14.04.2015 . Tale revoca - si è dunque rilevato - deve considerarsi viziata per eccesso di potere e quindi soggetta a disapplicazione da parte del giudice ordinario , posto che il giudizio incidentale sulla legittimità del provvedimento da parte del Tribunale riconosciuto in termini generali dalla L. n. 2248 del 1865, All. E, è nella fattispecie consentito dalla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario , trattandosi di situazione in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto . Ciò posto, il Tribunale ha poi rilevato che, nella specie, il vizio di eccesso di potere si è manifestato sotto forma di illogicità della motivazione e di sviamento di potere l’avvio del procedimento di revoca è esplicitamente fondato sul dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione del mutuo erogato da BNL ed è illogico dedurre che un inadempimento del beneficiario mutuatario possa far scaturire una richiesta di documentazione atta alla dimostrazione della destinazione del mutuo erogato i controlli effettuati da Sace, in connessione coll’imminente escussione della garanzia , appaiono essere stati disposti al solo scopo di addivenire a un procedimento di revoca, che avrebbe consentito al credito restitutorio di assumere astrattamente rango privilegiato ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 . 5.- Il Tribunale ha poi affermato che la prestazione di garanzia erogata da Sace a MPS non è sussumibile nella nozione di finanziamento di cui al citato D.Lgs. n. 123 del 1998. In base a una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni rilevanti , il termine finanziamento implica necessariamente - così si è osservato - una contribuzione diretta in danaro a favore del soggetto beneficiato . D’altro canto - pure si è aggiunto - il meccanismo di surrogazione nei diritti ex art. 1203 c.c. , di cui al D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 7, istitutivo di Sace, appare del tutto incompatibile con il riconoscimento del suddetto privilegio il privilegio non sarebbe riconoscibile al soggetto garantito, originario creditore che viene soddisfatto da Sace, il quale si surroga nei suoi diritti , ma solo a favore di Sace in questo caso il privilegio derogherebbe , allora, ai principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, perché attribuirebbe al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario . 6.- Avverso questo provvedimento propone ricorso la s.p.a. Sace, esponendo cinque motivi di cassazione. Il Fallimento resiste con controricorso, anche assumendo l’inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente. Il resistente ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 7.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito si riportano. Primo motivo violazione della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5 . Secondo motivo violazione della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5 . Terzo motivo violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, e del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 . Quarto motivo violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, e del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, e dell’art. 1 TUB, comma 2, lett. f , punto 6, e dell’art. 106 TUB, comma 3 . Quinto motivo violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, e dell’art. 1745 c.c., in combinato disposto . 8.- In punto di inammissibilità del ricorso il controricorrente sia in sede di controricorso, che in memoria adduce due distinti rilievi. Il primo attiene all’assunto difetto di autosufficienza dei primi due motivi, non avendo controparte nè citato con precisione, nè indicate con il richiamo alla numerazione del fascicolo dell’opposizione le due comunicazioni pec rilevanti ai fini dell’impugnativa . Il secondo, che appare riferita al ricorso in quanto tale, ripropone l’eccezione per cui non è vera nè vi è alcun preciso riferimento documentale l’affermazione avversaria per cui Sace avrebbe accertato l’inadempimento dell’impresa beneficiaria alle obbligazioni assunte nella lettera di manleva ivi inclusi la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 10, e il rispetto degli impegni di comunicazione . 9. Le eccezioni di inammissibilità svolte dal controricorrente vanno disattese. In ordine al primo rilievo, va osservato che, nell’ambito dei primi due motivi, il ricorrente si limita a richiamare alla sussistenza, in fattispecie, di un atto di revoca del beneficio atto la cui esistenza - e consistenza - è assunto come a presupposto della motivazione svolta dal decreto impugnato cfr. sopra, n. 4, primo capoverso . Il secondo rilievo fa riferimento ad aspetti veridicità delle dichiarazioni e rispetto degli impegni di comunicazione , che risultano estranei all’ambito del presente giudizio, posto se non altro che il decreto impugnato ha ritenuto che, nella specie, la revoca del beneficio sia stata determinata dall’inadempimento del beneficiario all’obbligo di restituzione del mutuo erogato da BNL. 10.- Il primo motivo del ricorso svolto da Sace sostiene che il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni della L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5, in quanto, pur formalmente dichiarando di disapplicare meramente il provvedimento di revoca, ha invero sostanzialmente annullato lo stesso . Delle due l’una , si rileva o l’atto non costituisce provvedimento amministrativo, rientrando quindi nella cognizione piena del giudice ordinario, il quale potrebbe pertanto astrattamente annullarlo o dichiaralo nullo, ma non certo disapplicarlo oppure la revoca ha natura amministrativa e, conseguentemente, sfugge dall’annullamento diretto del giudice ordinario e può essere solo disapplicata dallo stesso . In ogni caso, pur a volere ritenere l’atto di revoca un provvedimento amministrativo, il decreto non ha comunque fatto uso corretto del potere di disapplicazione posto che tale atto, assolutamente legittimo non essendo stato impugnato nelle sedi dovute , non è venuto in rilievo, nella vicenda in esame, in via meramente incidentale, ma come oggetto di decisione . 11.- Il secondo motivo di ricorso si sostanzia, a sua volta, nel rilevare che il decreto impugnato si è arrogato un potere - quello dell’annullamento in via diretta del provvedimento, ovvero di disapplicazione di un atto iure privatorum - che è precluso dalla legge in ragione del riparto di giurisdizione sancito dalla L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5 . 12.- Il terzo motivo di ricorso rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere escluso dal privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, l’intervento di sostegno pubblico realizzato a mezzo di rilascio di garanzia personale. Non vi sono validi motivi per discriminare, tra le varie forme di sostegno pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7, il rilascio di garanzie . Sarebbe del tutto illogico, al punto di esporre la norma in esame a profili di illegittimità costituzionale difficilmente superabili, ritenere che il legislatore abbia inteso discriminare la concessione di un credito di firma concessione in garanzia da quello di credito per cassa finanziamento in contanti , trattandosi di interventi aventi la medesima ratio di sostegno alle imprese, seppure in forme diverse . 13.- Il quarto motivo assume, ancora, che l’applicazione del privilegio anche agli interventi di garanzia non comporta nessuna applicazione analogica dell’art. 9, comma 5, preclusa nella materia dei privilegi, ma solo una consentita interpretazione estensiva . 14.- I motivi appena riassunti, che danno corpo al ricorso, risultano suscettibili di esame unitario. 15.- Nell’avviare l’esame del ricorso, appare opportuno richiamare, prima di ogni altra cosa, taluni degli accertamenti effettuati, nel contesto del decreto impugnato, dal giudice del merito. Può dunque dirsi senz’altro acquisita, per quanto concerne la sua consistenza fenomenica, la sussistenza della revoca del beneficio da parte del garante Sace cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4 è pacifico il sopravvenuto provvedimento di revoca . Non diversamente è da ritenere acquisito che tale revoca si colleghi all’avvenuto inadempimento della società ora fallita agli obblighi restitutori derivanti dal mutuo erogatole dalla BNL e alla connessa escussione della garanzia, all’uopo prestata da Sace, da parte del mutuante insoddisfatto cfr. nell’ultimo capoverso del già richiamato n. 4 l’avvio del procedimento di revoca è fondato sul dedotto inadempimento della beneficiaria alla obbligazione di restituzione . 16.- Posti questi dati, si deve ora osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, si limita ad accertare il venire meno di un presupposto previso in modo puntuale dalla legge, senza che l’atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva cfr. Cass., 4 febbraio 2020, n. 2457 Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664 . Tant’è vero che la revoca - si è altresì puntualizzato - resta opponibile al fallimento del beneficiario anche se intervenuta dopo la relativa sentenza dichiarativa cfr. Cass., n. 2664/2019 Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510 Cass., 3 luglio 2015, n. 13763 . 17.- Appare poi opportuno precisare, inoltre, che i controlli previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 8, comma 1, il soggetto competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione risultano previsti - nel contesto del sistema normativo di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, in esame - in funzione diretta e propria del mantenimento, o per contro della revoca, del beneficio che è stato concesso cfr. il citato D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 1 . 18.- Ancora è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non solo le patologie diversamente attinenti alla fase genetica della concessione del sostegno pubblico, ma pure gli inadempimenti del beneficiario agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento vengono a riflettersi sulla causa giustificativa dell’intervento di sostegno e costituiscono perciò presupposto alla revoca del beneficio erogato . Anche la patologia inerente alla successiva fase di gestione del rapporto di credito, insorto per effetto della concessione, viene dunque a incidere su quest’ultima, determinando il venire meno del beneficio cfr., in particolare, Cass., 28 aprile 2018, n. 9926 Cass., 20 settembre 2017, n. 21841 . 19.- Alla serie di osservazioni appena svolte segue che un ipotetico vizio della revoca del beneficio per eccesso di potere - che l’impugnato provvedimento predica ricorrere nel presente caso - non potrebbe comunque venire a interferire sui termini di applicabilità alla fattispecie in esame della norma del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, e, quindi, del privilegio che ivi viene previsto. Si può senz’altro procedere, di conseguenza, a considerare il punto dell’applicabilità previsione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, gli interventi di sostegno attuati per il mezzo di un negozio di garanzia posto a presidio di un finanziamento bancario. 20.- Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai venuto a consolidare, in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno normativo e pure perché occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione . In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., n. 2664/2019, già citata Cass., 31 maggio 2019, n. 14915 Cass., 26 giugno 2019, n. 17101 Cass., 25 novembre 2019, n. 30621 Cass., 26 novembre 2019, n. 30739 Cass., n. 2457/2020. 21.- Con riferimento alla nozione di finanziamento , che il Tribunale in modo non condivisibile circoscrive alle sole erogazioni dirette di danaro sopra, nel n. 5, primo capoverso , questa Corte ha rilevato, in specie, che il D.Lgs. n. 123 del 1998, non detta una definizione del termine finanziamento . Sì che lo stesso si pone, in tale contesto, come un’incognita, più che come uno strumento per risolvere i problemi applicativi della relativa disciplina. Anche perché nel quadro del diritto vigente il termine finanziamento non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. Tanto meno può essere identificato con l’operazione di mutuo ovvero con l’erogazione diretta di somme di danaro, secondo quanto sembrano ritenere i ricorrenti . In realtà, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998, e descritte nella norma dell’art. 7 appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell’intero settore cfr., tra l’altro, la norma dell’art. 1 . E portatore di una disciplina di segno unitario delle diverse forme di intervento, pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi così, in particolare, la già richiamata pronuncia di Cass., n. 2664/2019 . Il tutto nel segno uniformante - si è anche precisato - delle finalità proprie dei finanziamenti in discorso e, nel contempo, delle necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito anche al fine di consentire alle risorse pubbliche di trovare adeguata protezione, per potere realizzare l’interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi poi frustrati dall’inadempimento delle medesime agli obblighi assunti sul punto si confronti, in specie, Cass., n. 9926/2018 . Il che pure spiega perché, nell’ipotesi d’intervento di garanzia che non copra l’intera misura del diritto del creditore garantito, la previsione dell’art. 9, in ordine alla sussistenza del privilegio, venga senz’altro a prevalere anche sulla peculiare disciplina dettata nella L. Fall., art. 61. 22.- Quanto all’ulteriore rilievo addotto dal Tribunale, per cui non è possibile che la posizione del soggetto che si surroga sia migliore di quella del creditore originario sopra, nel n. 5, secondo capoverso , questa Corte ha rilevato, in particolare, che il garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo - non già sul garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un debito . Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens c.d. rivalsa , che il relativo comportamento di effettuare il pagamento, appunto tenga perché garante . È da da aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare cadere un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore accipiens. La norma dell’art. 1203 c.c., è univoca nel dichiararsi a vantaggio , e non già a danno, del solvens la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei vantaggi , che risultano connessi alla posizione propria di questo così, in particolare, Cass., 25 novembre 2019, n. 30621 . 22.- Il ricorso va dunque accolto. 23.- Di conseguenza, va cassata la pronuncia impugnata e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.