Esdebitazione e soglie di soddisfacimento

Nel caso di fallimento del socio accomandatario dichiarato in estensione per il fallimento della società, l’esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria. La valutazione della irrisorietà” del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice il quale non può però considerare – a tal fine – unicamente quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale.

Il Tribunale di Ferrara dichiarava il fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario in estensione ex art. 147 l. fall Chiuso il fallimento il debitore chiedeva l’esdebitazione ex art. 142 l.f. La domanda veniva rigettata dal giudice delegato perché le percentuali di soddisfacimento dei creditori non erano considerate sufficientemente satisfattive. Anche il reclamo del debitore veniva respinto dalla Corte d’Appello. Non rimaneva che il ricorso in Cassazione. Con il primo motivo di ricorso il debitore solleva la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 142 l. fall. perché la norma sarebbe stata introdotta nel nostro ordinamento per eccesso di delega. Secondo la parte infatti la legge delega n. 80/2005 non prevedeva, né forniva indicazioni sulle soglie di soddisfacimento da considerare . Secondo la Corte la questione è manifestamente inammissibile dato che la giurisprudenza stessa ha più volte escluso di dover considerare soglie minime di soddisfacimento nell’applicazione dell’art. 142 l. fall In altre parole, spiegano gli Ermellini, l’esistenza di soglie postulerebbe una formulazione specifica, mentre la disposizione del secondo comma dell’art. 142 l. fall. è clausola generale rimessa al prudente apprezzamento del giudice così Cassazione Sezioni Unite n. 24214/2011 . Non vi è stato quindi nessun eccesso di delega nella formulazione dell’art. 142 l. fall Sotto altro profilo la Corte ricorda che per la valutazione di eventuali eccessi” nei rapporti tra legge delega e norma delegata occorre confrontare la ratio complessiva della delega e verificare se la norma delegata è coerente con essa. Di fatto non sono esclusi margini di discrezionalità in favore del legislatore delegato, ma l’importante è che siano rispettati i principi e criteri direttivi della legge delega e le finalità cui essa tende. Nel caso di specie i giudici ritengono coerente la disciplina dell’esdebitazione con i principi e criteri direttivi della delega poiché l’istituto contempera l’esigenza di reimmettere” sul mercato una nuova attività imprenditoriale con la concorrente necessità di un soddisfacimento almeno parziale dei creditori anteriori. La Cassazione accoglie invece il secondo motivo di ricorso con il quale il debitore aveva contestato il ragionamento dei giudici di merito in ordine alle percentuali di soddisfacimento ritenute non sufficienti per ambire all’esdebitazione. In particolare, le Sezioni Unite con la pronuncia 24214/2011 avevano precisato che il soddisfacimento almeno parziale dei creditori previsto dall’art. 142 l. fall. deve intendersi realizzato anche quando alcune categorie di creditori non hanno ricevuto alcunché in sede di riparto. La valutazione di tale presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve però essere orientato al favor debitoris . Sarebbe quindi possibile escludere l’esdebitazione solo se i creditori sono rimasti totalmente non pagati o se sono stati pagati con percentuali irrisorie. Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva stimato non sufficiente il soddisfacimento perché aveva considerato l’attivo ricavabile dal solo fallimento individuale. Al contrario nel caso di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società di persone non è sufficiente considerare solo quanto ricavabile dall’attivo della singola persona fisica. Il riferimento ai creditori concorsuali ” dell’art. 142 l. fall. comprende infatti anche quelli della società. Pur rimanendo distinte le procedure fallimento sociale e fallimento individuale , il credito dei creditori sociali dichiarato nel fallimento della società si intende dichiarato anche in quello del fallimento dei singoli soci come dispone l’art. 148 l. fall Diversamente gli eventuali creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. In altri termini, mentre il credito ammesso al passivo della società si riferisce anche al fallimento dei singoli soci, quello riferito al singolo socio non può essere ammesso al fallimento della società. La Corte spiega inoltre che il creditore sociale ha così diritto di partecipare a tutte le ripartizioni e il previo soddisfacimento del creditore sociale non è irrilevante per il fallimento del singolo socio dato che può partecipare al riparto relativo solo per la parte residua. I Giudici di merito avrebbero quindi dovuto indagare tale aspetto e spiegare adeguatamente perché la percentuale è stata giudicata irrisoria dato che si è presa in considerazione la sola liquidazione del fallimento personale. La Cassazione rinvia quindi alla Corte d’appello in diversa composizione affinché giudichi attenendosi ai principi enunciati.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 30 luglio 2020, n. 16263 Presidente Valitutti – Relatore Terrusi Rilevato che il tribunale di Ferrara dichiarò il fallimento della omissis s.a.s. e dell’accomandatario in proprio chiuso il fallimento, questi chiese di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione la domanda fu rigettata dal giudice delegato in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori non potevano esser considerate sufficientemente satisfattive il reclamo del G. è stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Bologna, e avverso il decreto di rigetto è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi nessuno degli intimati ha svolto difese. Considerato che I. - col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 142, e dell’art. 2740 c.c., il ricorrente si limita a riproporre la questione di costituzionalità della norma speciale, perché introdotta nell’ordinamento in eccesso di delega, non contenendo la delega alcun riferimento a soglie di soddisfazione concorsuali col secondo motivo, invece, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 142, il ricorrente censura la decisione per aver affermato la mancata integrazione del presupposto del pagamento almeno parziale dei creditori concorsuali, all’esito di una valutazione comparativa falsata, tuttavia, dal riferimento non indispensabile ai crediti chirografari al netto dei quali invece la percentuale di soddisfacimento era da considerare, rispetto ai privilegiati, pari al 19,82% II. - la questione di costituzionalità è inammissibile poiché ancorata a un presupposto - l’esistenza nella L. Fall., art. 142, di soglie minime di soddisfazione concorsuale - che la norma, nell’interpretazione datane da questa Corte in funzione nomofilattica, non contiene affatto l’esistenza di soglie postulerebbe una formulazione specifica, mentre quella di cui all’art. 142, comma 2, corrisponde a una clausola generale rimessa al prudente apprezzamento del giudice v. Cass. Sez. U n. 24214-11 a scopo di precisazione concettuale la questione è anche manifestamente infondata nelle scansioni preliminari del ragionamento prospettato invero, non solo rilevano nell’esegesi della delega le ragioni di contesto esplicitate dalla corte d’appello - facenti leva sull’essere stata la L. delega n. 80 del 2005, promulgata nella esplicita e ben vero ovvia necessità di rispettare la normativa comunitaria e il coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra cui l’art. 2740 c.c. -, ma è dirimente la considerazione che la Corte costituzionale, sebbene in relazione a distinte norme, ha già esaminato la questione degli asseriti molteplici eccessi di delega eccepiti in relazione alla L. n. 80 del 2005 e ne ha escluso il fondamento confermando il costante principio secondo cui il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l’altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi cosicché, da un lato come fatto dalla corte d’appello nel presente caso il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano - che costituiscono la base e il limite delle norme delegate e nel contempo gli strumenti per l’interpretazione della loro portata e, dall’altro, va sempre tenuto in conto che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega per valutare, allora, se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità occorre pur sempre individuare la ratio della delega, e verificare se la norma delegata sia con questa coerente v. C. Cost. n. 98 del 2008 e prima ancora, in indicativa sequenza C. Cost. n. 250 del 1991, n. 198 del 1998, n. 163 del 2000, n. 290 del 2001, n. 413 del 2002, n. 199 del 2003, n. 426 del 2006, n. 340 del 2007 n. 490 del 2000 ord. , n. 213 del 2005 ord. e non c’è dubbio che una tal coerenza debba essere ravvisata quanto all’istituto dell’esdebitazione, poiché la ratio va sì rinvenuta nell’esigenza di consentire all’imprenditore fallito di avviare, nell’interesse generale del mercato, una nuova attività imprenditoriale al netto del peso dei debiti accumulati in passato, spesso riconducibili a situazioni contingenti ed esterne, senza che però possa dirsi irrilevante, in un ambito compartivo esso pure indotto dall’interesse del mercato, la concorrente esigenza di un soddisfacimento almeno parziale dei creditori anteriori III. - la censura consegnate, al secondo motivo è invece, nel senso che segue, manifestamente fondata come questa Corte ha già altre volte osservato, nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori nella specie, i creditori chirografari non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto v. oltre a Cass. Sez. U n. 24214-11, anche Cass. n. 9767-12, Cass. n. 16620-16 ciò ottiene che la valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere operata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria di recente Cass. n. 7550-18 IV. - nel caso di specie dal decreto si evincono le seguenti percentuali di soddisfacimento 9,60% dei creditori del fallimento sociale percentuale interamente destinata ai privilegiati , riferita alla proporzione tra attivo e passivo 19,82% dei creditori medesimi sempre destinata ai soli privilegiati , riferita al solo attivo dopodiché è esposta una situazione definita come sorte della liquidazione nel fallimento personale e tale situazione è indicata in termini tali da far ritenere che la liquidazione dell’attivo avesse consentito la soddisfazione dei soli creditori privilegiati nella percentuale dello 0,03% 0,01 in termini assoluti, vale a dire - se ben si comprende il senso dell’espressione come utilizzata dalla corte d’appello - correlati alla proporzione tra attivo e passivo su tale punto la decisione è manchevole, poiché è eccentrico ipotizzare la decisività del dato attinente a quanto sia stato consentito soddisfare con la liquidazione dell’attivo del solo fallimento individuale ciò non basta a escludere l’esdebitazione infatti l’ambito soggettivo di applicazione della L. Fall., art. 142, per quanto circoscritto al fallito persona fisica , va sicuramente riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società fallita come tale, il quale socio sia a sua volta fallito in estensione questo impone di coerentemente valutare il presupposto oggettivo rilevando che l’art. 142, comma 2, è riferito ai creditori concorsuali e tali sono, per il socio fallito in estensione, pure e necessariamente quelli della società difatti L. Fall., art. 148 , pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori il creditore sociale ha quindi diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, il che vuol dire però - e anche - che il previo soddisfacimento del creditore sociale non è irrilevante nel fallimento del socio, nel senso che può il creditore sociale pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua la corte d’appello avrebbe dovuto considerare simile aspetto del problema, condizionato dal rapporto tra e L. Fall., art. 148 e art. 142 avrebbe dovuto cioè, in altre parole, specificare la ragione per la quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali, per tali intendendosi, a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari, dovesse esser ritenuta manifestamente irrisoria il che non si evince affatto dalla differenziata e approssimativa esposizione che ha preceduto il dispositivo, nel quale l’irrisorietà è razionalmente motivata a fronte della sola ma incompleta sorte della liquidazione del fallimento personale il decreto va quindi cassato segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame la corte d’appello di uniformerà al principio detto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.