Anche la revocatoria “in via breve” è soggetta al “doppio termine”?

La pronuncia in rassegna pone al centro dell’attenzione la vexata quaestio generata dai termini decadenziali, di cui all’art. 69-bis, comma 1, l.fall. In particolare, si tratta di stabilire se il doppio termine”, valga, o meno, anche per la cosiddetta revocatoria incidentale o in via breve” .

E, i Giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 9136/20, depositata il 19 maggio 2020, precisano che l’articolo 95, comma 1, l.fall., allorquando si riferisce all’eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore fallimentare e alla relativa prescrizione dell’azione, richiama il doppio termine di cui all’articolo 69- bis , comma 1, l. fall., nonostante l’espresso richiamo nella rubrica della norma da ultimo citata al termine decadenziale dell’azione. Il fatto. Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo della Banca Omega nei confronti della curatela fallimentare della Immobiliare Alfa s.r.l. avverso il provvedimento di parziale ammissione al passivo emesso dal giudice delegato – con il quale il creditore istante era stato ammesso per il solo credito derivante dal contratto di mutuo fondiario pari ad € 428.093,47 ed escluso, invece, per gli ulteriori crediti azionati relativi al saldo di un conto corrente e quelli ipotecari relativi al saldo di un altro conto, per nullità dei relativi contratti e per l’accoglimento dell’eccezione revocatoria relativa alla costituzione della garanzia ipotecaria – ha confermato il provvedimento del giudice delegato, rigettando, pertanto, la proposta opposizione. Il Tribunale reggiano ha ritenuto che, quanto al credito pari ad € 2.607, la nullità del contratto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 117 T.U.B., per carenza di forma scritta, discendesse dalla mancata produzione in giudizio da parte del creditore istante dei contratti relativi all’apertura dei predetti conti. Il giudice emiliano ha, inoltre, ritenuto l’eccezione revocatoria proposta dal curatore, in sede di verifica dello stato passivo, per un verso, ammissibile, anche se prescritta la relativa azione, ai sensi del novellato articolo 95, l.fall., dovendosi, a tal fine, ritenere irrilevante la questione nominalistica della differenza tra prescrizione” e decadenza”, ex articolo 69- bis , l.fall. e, per altro verso, fondata, perché, attraverso la diversa numerazione del conto corrente, era stata posta in essere un’operazione di apertura di credito ipotecaria con l’evidente finalità di trasformare un credito chirografario in credito privilegiato. Quest’ultimo decreto è stato impugnato dalla Banca Omega e da Beta Gestione Crediti s.p.a., con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. In particolare, per quanto qui ci occupa, con il primo motivo di gravame la parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione degli artt. 95 e 69- bis , l.fall., in relazione al profilo della decadenza dall’azione diversa dalla prescrizione. Si evidenzia che l’articolo 95, l.fall., prevede la possibilità di sollevare da parte del curatore eccezioni estintive , modificative ed impeditive o comunque di eccepire l’inefficacia del titolo relativo al credito o alla prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, con la precisazione tuttavia che la decadenza di cui all’articolo 69- bis , l.fall., non è compresa nel predetto regime normativo. Sul punto, gli Ermellini dissentono chiarendo che è proprio il contenuto dell’articolo 95, comma 1, l.fall., laddove richiama la possibilità per il curatore di eccepire la inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione”, a richiamare, per la revocatoria azionata in via breve”, i termini dettati dall’articolo 69- bis , comma 1, l.fall., allorquando, nella norma stessa, si fa riferimento alla prescrizione della relativa azione giudiziaria. E ciò per la evidente ragione che gli unici termini richiamabili, per le azioni revocatorie disciplinate dalla Sezione III del Titolo II della legge fallimentare, sono proprio quelli di cui al predetto articolo 69- bis . Ne consegue che – come puntualmente osservano i giudici di vertice – non possono ritenersi condivisibili le osservazioni spese dall’istituto di credito quanto ad una ontologica differenza tra i termini decadenziali”, disciplinati dall’articolo 69- bi s, l.fall., ed il termine di prescrizione ordinaria dell’azione revocatoria, per come richiamati dall’articolo 95, comma 1, l. all., in relazione al regime di eccezioni sollevabili dal curatore fallimentare, in sede di redazione del progetto di stato passivo. Il quarto e il quinto motivo di censura, invece, che riguardano la medesima doglianza relativa alla mancata ammissione del credito da saldo di conto corrente ipotecario, sono fondati. Il decreto impugnato viene dunque annullato e rinviato al Tribunale di Reggio Emilia, cui viene demandata la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Il tenore letterale dell’articolo 69-bis, l.fall., indica che la revocatoria fallimentare non può più essere esperita quando scade uno dei due termini da esso previsti. Prima della riforma della legge fallimentare ai sensi del d. lgs. n. 5/2006 tanto la giurisprudenza, quanto la prevalente dottrina erano concordi nel ritenere che la disciplina della prescrizione di cui all’articolo 2903, c.c., fosse applicabile in riferimento all’azione revocatoria fallimentare. Le nuove disposizioni entrate in vigore dal 16 luglio 2006 sono dettate dall’articolo 69- bis, l.fall., che disciplinano la decadenza dall’azione” prevedendo l’impossibilità di dare corso all’azione revocatoria decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Nel caso, invece, in cui si fosse previsto un termine soltanto decorrente dalla dichiarazione di fallimento, ciò non sarebbe stato sufficiente a scongiurare l’eventualità di un divario temporale eccessivo ed irragionevole tra il compimento dell’atto revocabile e la sua impugnazione. Proprio per evitare tale evenienza è stato aggiunto un secondo termine decorrente dall’atto revocando. L’articolo 69- bis, l.fall., pertanto, mira a bilanciare due diverse esigenze da una parte quella di porre il titolare dell’azione revocatoria al riparo dal decorso del tempo finché costui si trovi nell’impossibilità di esercitarla, dall’altra parte, vi è l’interesse del terzo revocando a non essere soggetto sine die alle conseguenze dell’esercizio del diritto di azione altrui. A garanzia di questo interesse opera il termine quinquennale, che funge da limite estremo alla situazione di soggezione in cui versa il soggetto contro il quale può esperirsi la revocatoria. La figura della cosiddetta revocatoria incidentale è stata da tempo accolta dalla giurisprudenza, la quale ha osservato come nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l’azione revocatoria. La legge, infatti, consente al giudice delegato l’indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest’ultimo è tenuto a proporre, in via riconvenzionale, tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’articolo 98, l.fall., essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo tuttavia, non essendovi stata proposizione di azione revocatoria in senso formale, la richiesta del curatore non ha carattere autonomo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento da parte del giudice delegato di un credito o di un privilegio resta circoscritto nell’ambito della verifica dello stato passivo, cui è strettamente funzionale la richiesta del curatore. Il principio ha trovato ora riconoscimento nell’articolo 95, comma 1, l.fall., che ha qualificato come eccezione la titolarità di tale potere in capo al curatore così che la pronuncia giudiziale non dichiara l’inefficacia, né dispone restituzioni, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, in ragione della revocabilità del titolo della pretesa. Anteriormente alla riforma fallimentare ai sensi del d. lgs. n. 5/2006 era sorto il problema, di grande rilevanza pratica, se il diritto del curatore di far valere in via d’eccezione la revocabilità fosse soggetto al termine di prescrizione quinquennale. La dottrina prevalente escludeva che la curatela dovesse attivarsi entro il predetto termine prescrizionale, in quanto il principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum , accolto all’articolo 1442, comma 4, c.c., era considerato espressione di una regola di carattere generale, applicabile analogicamente anche all’eccezione di revocabilità. Di contrario avviso si mostrava invece altra dottrina, seguita dalla giurisprudenza di legittimità. Nel contrasto fra le due opinioni, il legislatore del 2006 ha aderito tuttavia alla tesi più liberale, prevedendo all’articolo 95, l. fall., che il curatore può eccepire l’inefficacia del titolo o della prelazione anche se è prescritta la relativa azione. Peraltro, questo è quanto viene confermato esplicitamente dagli Ermellini nella decisione de qua laddove precisano come risulti chiara la volontà del legislatore di codificare, nell’articolo 95, comma 1, l.fall., per l’eccezione revocatoria, l’adesione al succitato principio temporalia ad agendum, perpetua ad excipiedum . È pacificamente ammessa la revocatoria in via breve” di un atto o di una garanzia in sede di verifica dello stato passivo, sull’implicito presupposto che la revocabilità possa formare oggetto di eccezione proposta nei confronti del creditore istante. Nella fase di verifica dei crediti, pertanto, non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta azione revocatoria da parte del curatore, perché la legge consente allo stesso giudice delegato l’indicata esclusione sulla base della semplice contestazione del medesimo curatore ex multis, Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2002, n. 11029 . Ne consegue l’ammissibilità dell’eccezione revocatoria relativa, ad esempio, alla costituzione di una garanzia ipotecaria, come nel caso che qui ci occupa. In conclusione. L’articolo 95, l.fall., nella parte in cui si riferisce alla prescrizione dell’azione - il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione - deve ritenersi evocare, per l’eccezione revocatoria sollevata in via breve”, proprio i termini di cui all’articolo 69- bis , comma 1, l.fall., non rivestendo valenza decisiva la circostanza che essi siano qualificati, nella rubrica della norma, termini di decadenza” e non già di prescizione”, difatti, in definitiva, è superfluo ribadire che rubrica legis non est lex.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 novembre 2019 – 19 maggio 2020, n. 9136 Presidente De Chiara – Relatore Amatore Rilevato che 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Emilia - decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata dalla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C. nei confronti della curatela fallimentare della omissis s.r.l. avverso il provvedimento di parziale ammissione al passivo emesso dal g.d. con il quale il creditore istante era stato ammesso per il solo credito derivante dal contratto di mutuo fondiario numero pari ad Euro 428.093,47 ed escluso, invece, per gli ulteriori crediti azionati relativi al saldo di conto corrente numero e quelli ipotecari relativi al saldo del c/c numero , per nullità dei relativi contratti e per l’accoglimento dell’eccezione revocatoria relativa alla costituzione della garanzia ipotecaria - ha confermato il predetto provvedimento del g.d., rigettando, pertanto, la proposta opposizione. Il Tribunale ha ritenuto che - quanto al credito pari ad Euro 2.607 - la nullità del contratto di conto corrente, ai sensi dell’art. 117 T.U.B., per carenza di forma scritta, discendesse dalla mancata produzione in giudizio da parte del creditore istante dei contratti relativi all’apertura dei conti correnti n. e n. . Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto l’eccezione revocatoria proposta dal curatore, in sede di udienza di verifica dello stato passivo, per un verso, ammissibile, anche se prescritta la relativa azione, ai sensi della L. Fall., novellato art. 95, dovendosi, a tal fine, ritenere irrilevante la questione nominalistica della differenza tra prescrizione e decadenza L. Fall., ex art. 69 bis e, per altro verso, fondata, perché, attraverso la diversa numerazione del conto corrente, era stata posta in essere un’operazione di apertura di credito ipotecaria con l’evidente finalità di trasformare un credito chirografario in credito privilegiato. 2. Il decreto, pubblicato il 15.9.2014, è stato impugnata da BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C. e da NETTUNO GESTIONE CREDITI s.p.a., nella qualità di procuratrice della AVIA PERVIA s.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione della L. Fall., artt. 95 e 69 bis, in relazione al profilo della decadenza dall’azione diversa della prescrizione. Si evidenzia che la L. Fall., art. 95, prevede la possibilità di sollevare da parte del curatore eccezioni estintive, modificative ed impeditive o comunque di eccepire l’inefficacia del titolo relativo al credito o alla prelazione, anche se è prescritta la relativa azione, con la precisazione tuttavia che la decadenza di cui alla L. Fall., art. 69 bis, non è compresa nel predetto regime normativo. 2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 2901 c.c. e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta fondata eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria che assiste il credito di cui al saldo del c/c numero . 3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della L. Fall., art. 67, in relazione alla dedotta assenza dei presupposti applicativi della norma da ultimo citata, qualora si qualificasse l’accolta eccezione revocatoria come revocatoria fallimentare. 4. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della L. Fall., artt. 2901 e 67, in riferimento agli effetti discendenti dall’eventuale accoglimento dell’eccezione revocatoria, perché tali effetti riguarderebbero al più la inefficacia della iscrizione ipotecaria e non già il diritto del creditore istante all’ammissione al passivo del credito in via chirografaria. 5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione al credito derivante dal saldo di conto corrente ipotecario numero . 6. Con il sesto motivo si articola vizio di erronea applicazione dell’art. 117 T.U.B. e art. 1230 c.c., in relazione al credito di Euro 2.607, derivante dal rapporto di conto corrente n. . Si osserva che era stata prodotta idonea documentazione attestante la stipula per iscritto del predetto conto corrente, essendo evidente la novazione dei precedenti rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti. 7. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati. 7.1 I primi tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente riguardando la questione della revocatoria per le vie brevi del richiesto privilegio ipotecario - sono, invero, infondati, atteso che, al di là del profilo della sinteticità delle argomentazioni utilizzate dal tribunale emiliano sul punto qui in esame, occorre evidenziare come corretta risulti essere l’affermazione secondo cui la mera operazione di modificazione della numerazione del conto corrente fosse diretta - in relazione alla nuova apertura del conto corrente ipotecario - a trasformare illegittimamente un credito originariamente chirografario in ipotecario, con violazione, dunque, della par condicio creditorum. 7.1.1 Ne consegue che l’eccezione revocatoria sollevata dalla curatela, già in sede di verifica dello stato passivo, in relazione al richiesto privilegio ipotecario, deve considerarsi correttamente e legittimamente avanzata dalla curatela fallimentare. 7.1.2 Quanto, invece, alla controeccezione sollevata dall’istituto di credito in relazione alla L. Fall., art. 69 bis, occorre, in primo luogo, ricordare come risulti chiara la volontà del legislatore di codificare, nella L. Fall., art. 95, comma 1, per l’eccezione revocatoria, l’adesione al principio temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. La norma, da ultimo richiamata, nella parte in cui si riferisce alla prescrizione dell’azione Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione , deve ritenersi evocare, per l’eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi, proprio i termini di cui alla L. Fall., art. 69 bis, comma 1, non rivestendo valenza decisiva la circostanza che essi siano qualificati, nella rubrica della norma da ultimo citata, termini di decadenza e non già di prescrizione. Detto altrimenti, è proprio il contenuto della norma dettata dalla L. Fall., art. 95, comma 1, laddove richiama la possibilità per il curatore di eccepire la inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione , a richiamare, per la revocatoria azionata per le vie brevi, i termini dettati dalla L. Fall., art. 69, bis, comma 1, allorquando, nella norma stessa, si fa riferimento alla prescrizione della relativa azione giudiziaria. E ciò per la evidente ragione che gli unici termini richiamabili, per le azioni revocatorie disciplinate dalla Sezione III del Titolo II della L. Fall., sono proprio quelli di cui al predetto art. 69 bis. Ne consegue che non possono ritenersi condivisibili le osservazioni spese, sul punto qui da ultimo in esame, dall’istituto di credito, quanto ad una ontologica differenza tra i termini decadenziali , disciplinati dalla L. Fall., art. 69 bis, ed il termine di prescrizione ordinaria dell’azione revocatoria, per come richiamati dalla L. Fall., art. 95, comma 1, in relazione al regime di eccezioni sollevabili dal curatore fallimentare, in sede di redazione del progetto di stato passivo. 7.2 Sono, invece, fondati il quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando, invero, la medesima doglianza relativa alla mancata ammissione del credito da saldo di conto corrente ipotecario numero , sebbene sotto due diversi angoli visuali, comunque, convergenti. 7.2.1 Sul punto, occorre ricordare, in termini generali, che secondo un orientamento consolidato espresso da questa Corte di legittimità cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018 , il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. 7.2.2 Orbene, osserva la Corte come - sebbene la parte ricorrente non esprima un diretto riferimento della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., in relazione al profilo dell’omesso esame di un motivo di censura sollevato in sede di giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98, emerga, con immediata chiarezza, dalla lettura combinata dei due motivi di censura sopra ricordati, che, in realtà, le società ricorrenti avessero voluto denunciare fondatamente, per quanto si preciserà tra breve la mancata valutazione da parte del giudice dell’opposizione delle contestazioni sollevate in punto di nullità del conto corrente ipotecario numero , per carenza dei necessari requisiti di forma. 7.2.3 Sul punto, risulta corretta e fondata la censura sollevata con il ricorso introduttivo laddove evidenzia come la motivazione impugnata avesse dichiarato espressamente la nullità - per carenza della richiesta forma scritta ex art. 117 T.U.B. - del contratto solo relativamente al conto corrente n. e di cui al credito per Euro 2.607 , non già anche in relazione all’altro contratto di conto corrente ipotecario di cui al numero come, invece, statuito dal g.d. in sede di verifica dello stato passivo . 7.2.4 Ne consegue che risulta omissiva oltre che giuridicamente errata, come denunciato dai ricorrenti la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondare incongruamente il pronunciamento di rigetto della richiesta di ammissione del credito derivante dal saldo del conto corrente ipotecario numero , accogliendo l’eccezione revocatoria sollevata dalla curatela fallimentare. Ed invero, l’accoglimento della predetta eccezione avrebbe potuto determinare solo l’esclusione dell’invocata ipoteca a corredo del credito derivante dal saldo del conto corrente e non già di quest’ultimo in via chirografaria, profilo sul quale, invece, il tribunale emiliano non si è pronunciato, sembrando, dunque, far discendere la mancata ammissione del credito per il solo fatto di accogliere l’eccezione revocatoria della curatela che, invece, riguardava il contestato privilegio ipotecario. 7.3 Il sesto motivo di doglianza le cui censure riguardano l’altro conto corrente con saldo di Euro 2.607 è invece inammissibile perché volto a richiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione della documentazione già scrutinata dai giudici del merito ed in relazione alla quale quest’ultimi hanno escluso, con valutazione in fatto, la produzione dei contratti scritti di apertura dei relativi conti correnti, affermazione quest’ultima che, dunque, avrebbe dovuto essere censurata con l’impugnazione straordinaria di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. 7.4 Da ultimo, si può, dunque, affermare - in relazione al primo motivo di censura sopra ricordato - il seguente principio di diritto La L. Fall., art. 95, comma 1, allorquando si riferisce all’eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore fallimentare e alla relativa prescrizione dell’azione, richiama il doppio termine di cui alla L. Fall., art. 69 bis, comma 1, nonostante l’espresso richiamo nella rubrica della norma da ultimo citata al termine decadenziale dall’azione . 7.5 Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato in relazione ai motivi di doglianza sopra evidenziati, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia cui viene demandata la decisione anche in ordine alle spese dell’odierno giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso rigetta i restanti motivi cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.