Avvio della fase B: accelerazione dei procedimenti finalizzati alla distribuzione di liquidità ai creditori

In un contesto in cui ciascun comparto della società civile e, in definitiva, ciascuno di noi si interroga su quale sia il proprio ruolo specifico nella c.d. fase B, quella che cioè dovrebbe traghettarci verso la ritrovata normalità in un tempo auspicabilmente breve, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, in data 15 aprile 2020, ha diramato una Circolare contenente Linee Guida di Comportamento” per la gestione delle attività giudiziarie che la riguardano, sino al 30 giugno 2020.

In un contesto in cui ciascun comparto della società civile e, in definitiva, ciascuno di noi si interroga su quale sia il proprio ruolo specifico nella c.d. fase B, quella che cioè dovrebbe traghettarci verso la ritrovata normalità in un tempo auspicabilmente breve, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, in data 15 aprile 2020 , ha diramato una Circolare contenente Linee Guida di Comportamento ” per la gestione delle attività giudiziarie che la riguardano, sino al 30 giugno 2020 . Tale Circolare integra e specifica le disposizioni della normativa emergenziale emanata dal Governo italiano da ultimo con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 con il quale è stato prorogato sino all’11 maggio 2020 il regime di generale sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e del provvedimento n. 56/2020 del Presidente del Tribunale di Milano che declina la norma generale, chiarendo che le modalità individuate per il funzionamento del sistema giudiziario andranno verificate in relazione al quadro epidemiologico sino al 30 giugno 2020 e comunque con un accesso assai ridotto del personale amministrativo . Condivisibili obiettivi dell’iniziativa assunta sono - il contenimento dei rischi di contagio , che giustifica la persistenza di un regime di limitato accesso agli uffici giudiziari degli operatori e del personale, al fine di preservare il diritto costituzionale alla salute - il recupero progressivo della operatività del sistema , per assicurare – pur con alcuni limiti – l’amministrazione della giustizia il cui totale stallo, ove prolungato nel tempo, produrrebbe effetti marcatamente negativi sul sistema ciò soprattutto avuto riguardo alla necessità di non bloccare la ripartizione di liquidità a beneficio dei creditori delle Procedure - il contemperamento del diritto costituzionale alla salute art. 32 Cost. , con il diritto di difesa art. 24 Cost. e con il principio del giusto processo art. 111 Cost. . Nel solco della normativa diramata a livello nazionale e in applicazione delle prerogative riservate ai singoli uffici giudiziari, la Sezione fallimentare ha quindi a delineato attività che sono considerate urgenti di default e dunque sono sottratte al regime di sospensione generalizzato riparti, rendiconti, chiusure , mentre per le altre vige la sospensione, salva apposita declaratoria di urgenza su richiesta della parte interessata b rimodulato i procedimenti, in modo da consentire ove possibile la trattazione di essi in forma scritta ovvero con trattazione da remoto , mediante udienza virtuale con teams c introdotto cautele, affinchè sia assicurato - ancorché in forma atipica - il diritto di difesa , nonché il diritto al giusto processo d adottato accorgimenti per ovviare alle criticità operative esistenti in considerazione della ridottissima operatività delle cancellerie affiancando, ad esempio, ai depositi telematici - che devono necessariamente essere scaricati dalla cancelleria - le trasmissioni a mezzo PEC ed il contatto diretto con la mail istituzionale del Giudice delegato . Qui in calce per praticità uno schema sintetico del trattamento riservato ai singoli adempimenti Come sopra accennato, il provvedimento adottato in linea con analoghi provvedimenti assunti dai Tribunali, fa emergere particolare sensibilità ed attenzione in relazione alla necessità di velocizzare ogni processo finalizzato alla rapida distribuzione di liquidità ai creditori delle procedure. È su questi aspetti che si ritiene, dunque, utile offrire un quadro schematico delle nuove modalità procedimentali, che consentiranno alle procedure concorsuali di iniettare liquidità nel sistema è forse auspicabile che, una volta rodate e affinate”, simili direttive possano essere di ispirazione per l’adozione anche in futuro usciti dalla fase emergenziale di meccanismi più snelli ed efficienti per la gestione amministrativa delle procedure concorsuali. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus