Covid-19: disposizioni temporanee su riduzione del capitale per perdite e finanziamenti dei soci. Prime note (critiche) sugli artt. 6 e 8 del Decreto Liquidità

Lo stratificarsi delle fonti normative mirate a fronteggiare l'attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19è proseguito con la recente approvazione, fra l'altro, delDecreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 noto come Decreto Liquidità”, nel prosieguo il Decreto Legge ” , recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Premessa Lo stratificarsi delle fonti normative mirate a fronteggiare l'attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19è proseguito con la recente approvazione, fra l'altro, delDecreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 noto come Decreto Liquidità”, nel prosieguo il Decreto Legge ” , recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Fra le numerose e assai variegate disposizioni contenute nel Decreto Legge, sono presenti alcuniinterventi molto significativi e dal grande impatto praticoin ambito societario. Le misure appena menzionate si aggiungono alle altre di matrice societaria contenute nelDecreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 noto come Cura Italia” , che hanno disposto, per quanto di maggior interesse i la facoltà di estendere il termine per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancioa 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,in ogni caso dunque anche in deroga agliarticolo 2364,comma 2, e2478- bis c.c.e alle relative previsioni statutarie ii l'introduzione di significative agevolazioni e facilitazioni per l'intervento assembleare e l'assunzione delle deliberazioni, con una disciplina emergenziale e temporanea improntata al canone della massima flessibilità su cui sia consentito rinviare a F. Urbani, Covid-19 intervento assembleare e assunzione delle deliberazioni. Prime note critiche sull'articolo 106, commi 2 e 3, d.l. n. 18/2020 , in questo portale . Il presente contributo, dopo aver fornito una sintetica ricostruzione delle misure da ultimo introdotte, propone alcune prime note critiche sugli articolo 6 e 8 del Decreto Legge, in materia di riduzione del capitale per perdite e di finanziamenti dei soci. Si tratta, dunque, di riflessioni provvisorie nella consapevolezza che gli argomenti trattati meriterebbero un'analisi più approfondita e articolata. Sintesi delle misure introdotte in materia societaria Come si è detto, il Decreto Legge ha introdotto specifiche misure in campo societario. In particolare e in estrema sintesi Art. 1, comma 2, lett. i senza entrare nel merito del regime di garanzia dei finanziamenti erogati a sostegno della liquidità delle imprese da parte di SACE S.p.A., i soggetti beneficiari di tali garanzie assumono l'impegno per sé e per le altre imprese appartenenti al proprio gruppo, aventi sede nel territorio nazionale a non approvare e a non far approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020” . Il fine della norma è evidentemente quello di impedire fuoriuscite patrimoniali incoerenti con la richiesta e l'ottenimento dell'intervento in garanzia di SACE S.p.A., sicché sembra potersi superare il dato letterale della disposizione meramente esemplificativo e ritenere che la regola debba essere estesa alla distribuzione di qualsiasi voce del netto , se non altro per impedire comportamenti sin troppo facilmente elusivi si pensi alla delibera, immediatamente conseguente all'approvazione del bilancio di esercizio, di accantonamento dell'utile e alla di poco successiva distribuzione in corso d'esercizio della riserva così formatasi o di un'altra riserva per un ammontare corrispondente . Inoltre, la norma è strutturata almeno in parte come un'obbligazione dell'ente – e per esso, in concreto, dell'organo amministrativo – per il fatto dei propri soci, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., unici legittimati ad approvare distribuzioni come quella in parola e ad autorizzare gli amministratori a compiere operazioni sulle proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357 c.c . Dal punto di vista degli amministratori, sembra però potersi trarre un duplice corollario i per un verso, essi devono far sì che l'ente eserciti coerentemente con il precetto in esame i propri diritti nelle assemblee delle società partecipate o controllate, indirizzando in tal senso anche l'eventuale attività di direzione e coordinamento in seno al gruppo , ai sensi degli articolo 2497 ss., ii per un altro, essi devono astenersi, in ogni caso, dal dare esecuzione a simili deliberazioni sia nel caso in cui queste siano assunte in violazione dell'articolo 1, comma 2, lett. i , del Decreto Legge, sia nella diversa ipotesi di delibere assunte legittimamente prima della concessione della garanzia ma non ancora eseguita alla data di quest'ultima Art. 6 dal 9 aprile data di entrata in vigore del Decreto Legge sino al 31 dicembre2020 non trovano applicazione le norme di cui agli ar ticoli i 2446 , commi 2 e 3, e 2482- bis , commi 4-6, c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo del capitale sociale, ii 2447 e 2482- ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo e intaccanti il minimo legale. Si chiarisce che tale disciplina di favore si applica con esclusivo riferimento alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro” il predetto termine finale. Inoltre, onde garantire la presenza di un coerente quadro normativo, si prevede che nel medesimo periodo, ove ne ricorressero i presupposti, non trovano applicazione gli articolo 2484, comma 1, n. 4 , e 2545- duodecies c.c. applicabili, rispettivamente, alle società di capitali e alle cooperative . Lo scopo di tale disciplina emergenziale è quindi quello di posticipare non di eliminare sine die l'emersione delle conseguenze di una grave criticità attuale a un momento in cui, sperabilmente, l'emergenza sarà cessata e le attività private e pubbliche saranno tornate a un regime di semi ordinaria operatività. Si tratta, appunto, di una sospensione, sicché una volta raggiunto il termine finale del 31 dicembre 2020 il regime ordinario-codicistico tornerà ad applicarsi Art. 7 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423- bis , comma1, n. 1 ,c.c . può essere in ogni caso operata, purché il going concern fosse sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 ossia precedentemente dell'introduzione delle prime misure di contenimento dell'attuale epidemia virale . Tale norma trova applicazione anche con riguardo ai bilanci d'esercizio chiusi prima del 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, anche se in tale ipotesi sarebbe stato probabilmente opportuno introdurre un termine massimo di retroattività” , così da escludere le società in estremo ritardo nella redazione e approvazione del bilancio d'esercizio. In caso di applicazione di tale regime di favore, il criterio di valutazione deve essere puntualmente illustrato in una nota informativa” collocabile, se del caso, in seno alla nota integrativa, come componente dell'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, n. 22- quater, c.c. , anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Si chiarisce poi che è fatta salva l'estensione straordinaria del termine per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio d'esercizio, sopra ricordata, per quanto pare trattarsi di una questione del tutto differente e slegata dal merito delle valutazioni contabili toccate dall'articolo 7 del Decreto Legge Art. 8 dal 9 aprile data di entrata in vigore del Decreto Legge sino al 31 dicembre 2020 , nel caso in cui un socio effettui un finanziamento in favore della società partecipata, non trovano applicazione le norme in materia di postergazione del diritto al rimborso di cui agli articolo 2467 e 2497- quinquies c.c. Art. 17 sono rafforzati i presidi di trasparenza e tutela dei mercati in materia di partecipazioni rilevanti nelle società quotate e ad azionariato diffuso , prevedendo i che il potere della CONSOB di introdurre soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nell'articolo 120, comma 2, TUFsia riferibile alla generalità delle società ad azionariato particolarmente diffuso eliminando così il secondo requisito dell' elevato valore corrente di mercato”, di cui al novellatoarticolo 120, comma 2- bis , TUF , ii l'attribuzione alla CONSOB del potere di introdurre nella disciplina anti-scorrerie”, anche in questo caso con riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, una soglia di rilevanza del 5% nuovoarticolo 120, comma 4- bis , ultimo periodo, TUF . La Relazione Illustrativa al Decreto Legge conferma che l'intervento legislativo si è reso necessario, quanto al primo profilo, per le attuali situazioni di forti turbolenze di mercato ” e in ragione delle difficoltà applicative connesse all'individuazione di un valore corrente di mercato che possa qualificarsi elevato” in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari ” e, quanto al secondo, per assicurare efficienza e trasparenza al mercato del controllo societario ”. Si segnala che questi recentissimi poteri sono stati immediatamente esercitati dalla CONSOB con le Delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020 la prima in esecuzione del nuovo comma 2- bis riferita a 39 emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso non controllati di diritto , con una nuova minor soglia dell'1%, e 65 emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso non controllati di diritto , con una nuova minor soglia del 3% e la seconda del nuovo comma 4- bis riferita a 104 emittenti quotati azionariato diffuso non controllati di diritto . Tali Delibere – efficaci per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dalla loro entrata in vigore, salvo revoca anticipata – comportano l'abrogazione della Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 e non pregiudicano l'applicazione delle esenzioni di cui agli articolo 119- bis e 122- ter del Regolamento Emittenti quest'ultimo come introdotto con Delibera n. 21320 del 7 aprile 2020 . Prime note critiche sugli articolo 6 e 8 del Decreto Legge Avendo sinteticamente ricostruito gli interventi normativi in esame, si possono fornire alcune prime note critiche a quanto disposto dagli articolo 6 e 8 del Decreto Legge in materia di riduzione del capitale per perdite e di finanziamenti dei soci. La riduzione del capitale per perdite Come si è detto, l'articolo 6 del Decreto Legge sospende utilizzando una formula ampia e generale l'operatività delle norme di cui agliarticolo 2446, commi 2 e 3,e 2482- bis , commi 4-6, c.c. riduzione del capitale per perdite superiori al terzo e 2447 e 2482- ter c.c. riduzione del capitale per perdite superiori al terzo e intaccanti il minimo legale , pur con esclusivo riferimento alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro ” il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda il caso della riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, la circoscrizione della sospensione ai soli commi 2 e 3 dell'articolo 2446e ai commi 4-6 dell'articolo 2482- bis c.c.consente di confermare che l'organo amministrativo o quello di controllo, nel caso di inerzia del primo – ove si manifestino perdite rilevanti – deve comunque attivarsi senza indugio” mediante la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale e la convocazione dell'assemblea dei soci per l'assunzione degli opportuni provvedimenti” . Difatti, come ribadito dalla Relazione Illustrativa al Decreto Legge richiamata anche da Assonime, Decreto liquidità Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale nell'emergenza Covid-19 , p. 2 , resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall' articolo 58 della Direttiva 1132/2017 ” ad avviso del quale, in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti”. Il regime di favore consiste dunque nella legittima possibilità, nel caso in cui la società si trovi nell'esercizio successivo” di cui agliarticolo 2446,comma 2, o2482- bis , comma 4,c.c. i per l'assemblea dei soci , a seguito del recepimento dell'informativa contabile contenuta nella relazione sulla situazione patrimoniale, di non assumere alcun provvedimento reintegrazione del capitale, riduzione del capitale, trasformazione dell'ente, assorbimento delle perdite con altre modalità che consentano la fuoriuscita dalla situazione di perdita rilevante e così via , ii per gli amministratori e i sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nelle sole società a responsabilità limitata , di non ricorrere al Tribunale per la riduzione giudiziaria del capitale sociale articolo 2446,comma 2, e2482- bis , commi 4-5, c.c. . Per quanto riguarda invece il caso della riduzione del capitale per perdite superiori al terzo e intaccanti il minimo legale, la sospensione è onnicomprensiva. Non si comprende però dalla lettera della disposizione in esame se in tale più grave ipotesi venga derogata l'intera disciplina, dall'informativa ai soci ritenuta applicabile in via analogica, pur nel silenzio degliarticolo 2447e2482- ter c.c. all'assunzione dei provvedimenti assembleari. Una simile interpretazione porterebbe però a effetti paradossali e difficilmente ammissibili se nel meno grave caso di cui agliarticolo 2446e2482- bis c.c.è preservato in favore dei soci il beneficio informativo di cui si è detto, allora altrettanto deve avvenire nel più grave caso di cui agli articolo 2447 e 2482- ter c.c. come sembrerebbe confermare anche la Relazione Illustrativa, che nel passaggio sopra richiamato non fa distinzioni . Il regime di favore è quindi analogo a quello già indicato per la situazione di perdite rilevanti ma non intaccanti il minimo legale, restando inteso che ove non sia legittimamente assunto alcun opportuno provvedimento reintegrazione del capitale quantomeno nel minimo legale, trasformazione dell'ente, assorbimento delle perdite con altre modalità che consentano la fuoriuscita dalla situazione di perdita rilevante e così via i non trovano applicazione gli articolo 2484, comma 1, n. 4 , e 2545- duodecies c.c. applicabili, rispettivamente, alle società di capitali e alle cooperative , ii di conseguenza, gli amministratori non sono tenuti ad accertare il verificarsi della temporaneamente inapplicabile causa di scioglimento e ad attivare la procedura di liquidazione articolo 2484 ss. c.c . . In questo senso l'intervento in commento pare avere due funzioni i da un punto di vista sostanziale, garantire un più ampio termine per la raccolta delle risorse utili a effettuare i necessari interventi di rafforzamento patrimoniale, possibilmente risolutivi delle perdite gravi, ii da un punto di vista organizzativo-procedurale, di assicurare una quanto più efficace ed efficiente gestione delle attività private e pubbliche, sgravando molti soggetti da impegnativi oneri nell'attuale contesto di crisi. Quanto alla sospensione dell'operatività dell'articolo 2446, comma 3,c.c. nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale [] sia deliberata dal consiglio di amministrazione” deve intendersi che questa vieti agli amministratori di procedere alla riduzione in forza di una clausola statutaria o di una deliberazione già esistente, garantendo così ai soci di non poter assistere a riduzioni del capitale per volontà del solo organo amministrativo nell'attuale situazione di crisi. Si rafforza così il principio emergenziale per cui qualsiasi riduzione per perdite non solo è facoltativa, ma è del tutto rimessa alla volontà assembleare . Segue Il tempo” e la fonte” delle perdite Da quanto detto risulta che l'impianto normativo è stato pensato per due specifici ipotesi i perdite superiori al terzo maturate nel corso dell'esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge e nel frattempo non diminuite a meno di un terzo, ammettendo la legittimità della mancata assunzione di alcun opportuno provvedimento induce tale conclusione il riferimento all'articolo 2446, comma2, c.c.e non anche al suo comma 1 , ii perdite superiori al terzo e intaccanti il minimo legale, a prescindere dall'esercizio di maturazione, ammettendo la mancata assunzione di alcun opportuno provvedimento, con blocco dell'operatività della relativa causa di scioglimento. Dal punto di vista temporale” , permane il dubbio circa la rilevanza della sospensione nel diverso caso in cui le perdite superiori al terzo ma non intaccanti in capitale minimo maturino nel corso di un esercizio con chiusura fra la data di entrata in vigore del Decreto Legge e il 31 dicembre 2020 e non siano diminuite a meno di un terzo entro l'esercizio successivo. In particolare, è incerto se quest'ultimo esercizio possa effettivamente considerarsi come successivo” e dunque impositivo della disciplina di cui all' articolo 2446, comma 2 , c.c. stante la sospensione dell'applicazione di parte della normativa con riferimento all'esercizio a esso precedente. A questo proposito, il puntuale riferimento all'articolo 2446, comma2, c.c. e non anche al suo comma 1 e l'esplicita limitazione applicativa alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro ” il predetto termine finale portano a preferire la soluzione dell'inoperatività in tal senso della sospensione. Sicché, ove le perdite rilevanti maturino nel corso di un esercizio con chiusura fra la data di entrata in vigore del Decreto Legge e il 31 dicembre 2020, nell'esercizio a questo successivo dovrà rispettarsi il dettato dell'articolo 2446, comma2, c.c.e quindi procedere alla risoluzione della situazione di patologia patrimoniale pena il possibile ricorso al Tribunale da parte dei membri degli organi di amministrazione e controllo per la riduzione giudiziaria del capitale . Dal punto di vista della fonte” , è inoltre dubbio se tale disciplina di favore trovi applicazione qualunque sia l'origine delle perdite rilevanti oppure se sia riferita alle sole imprese che le abbiano viste maturare o non siano riuscite a diminuirle a meno di un terzo in conseguenza dall'attuale contingente declino economico . Una certa lettura della Relazione Illustrativa che rimarca lo stretto nesso fra conseguenze economiche dell'attuale emergenza e perdite riduttive del capitale sociale potrebbe far propendere per la seconda ipotesi, per quanto l'articolo 6 del Decreto Legge è silente sul punto al contrario, una visione d'insieme – che valorizzi il generale fine di disinnescare” gli obblighi di intervento sul capitale e i rischi di scioglimento e che assuma l'inutilizzabilità ai presenti fini dei mesi caratterizzati dall'attualità dall'emergenza – suggerisce la preferenza per la soluzione avente portata più ampia e indiscriminata peraltro la verifica in concreto della fonte delle perdite potrebbe rivelarsi in molti casi assai complicata, se non addirittura impossibile . Tali incertezze non sono di poco conto, infatti è di fondamentale importanza per l'organo amministrativo conoscere quale sia l'effettiva portata dei propri doveri , come rimarcato nella stessa Relazione Illustrativa, in cui si ritiene inammissibile, nella prospettiva dei membri degli organi sociali, l'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile”. Tutti profili di incertezza su cui un chiarimento da parte del legislatore in sede di conversione non potrebbe che essere accolto con estremo favore. Segue Un possibile percorso alternativo Preme infine segnalare che il legislatore avrebbe potuto seguire un percorso alternativo, consistente nell'estensione alla generalità delle società pur limitata nel tempo del regime di cui all'articolo 26 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, dedicato alle start-up innovative, ad avviso del quale, per un verso, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagliarticoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo” e, per un altro, nelle ipotesi previste dagliarticoli 2447o2482-terdel codice civilel'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo” come proposto congiuntamente da CNDCEC e Confindustria nelle proprie Proposte condivise per far fronte all'emergenza da COVID-19 , pubblicate lo scorso 11 marzo 2020 . Una alternativa forse più lineare, senza dubbio improntata alla trasparenza nei confronti dei soci e già sperimentata nella prassi applicativa da parte di molte realtà imprenditoriali. I finanziamenti dei soci Come si è detto, l'articolo 8 del Decreto Legge sospende l'operatività delle norme di cui agliarticolo 2467e2497- quinquies c.c., con cui il legislatore della riforma del diritto societario ha introdotto puntuali ipotesi di postergazione del diritto al rimborso dei finanziamenti erogati dai soci in favore dell'entità partecipata in un momento di squilibrio dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri e nel quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento in tal senso si parla di finanziamenti anomali” . Per evitare una abusiva intromissione dei soci nel ceto creditorio in pregiudizio degli altri creditori sociali – in una situazione, appunto, in cui un socio avrebbe ragionevolmente vincolato alla disciplina del capitale sociale le risorse apportate nel patrimonio sociale –, le norme richiamate inserite, rispettivamente, nel quadro regolatorio dedicato alle società a responsabilità limitata e all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento,ma applicabili anche alle società per azioni monadi in ossequio all'orientamento giurisprudenziale al momento maggioritario, pur non pacificamente accolto fra gli interpreti prevedono la postergazione del diritto al rimborso dei finanziamenti anomali” rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. In tale contesto normativo, con il dichiarato fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese [e di sollecitare] un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento” così la Relazione Illustrativa, punto rimarcato anche da Assonime, Decreto liquidità Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale nell'emergenza Covid-19 , 3 , il legislatore ha sospeso l'operatività di tali regole, sicché i finanziamenti effettuati dai soci entro il 31 dicembre 2020 non patiranno la postergazione in parola. Anche in questo caso, la lettera della disposizione emergenziale non manifesta in modo chiaro il rapporto logico-giuridico fra il nuovo, ma temporaneo regime di maggior favore e l'impatto negativo derivante dall'attuale contingente declino economico, improvviso e inatteso . In altri termini, lungo due linee direttrici, non è chiaro se la disciplina emergenziale si applichi i a tutti i finanziamenti anomali” effettuati nel periodo di grazia” oppure solo a quelli finalizzati a raccogliere nuove risorse per fare fronte a esigenze derivanti o comunque connesse alla gestione o alla fuoriuscita dall'attuale situazione, ii qualunque sia la causa della situazione di squilibrio dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri e di maggior ragionevolezza di un conferimento oppure se essa debba necessariamente discendere dall'attuale contesto di crisi. Ad esempio, analizzando per semplicità i due casi estremi per un verso, è indubbio che la norma in parola si applichi ai finanziamenti effettuati per dotare la società di risorse da utilizzarsi per far fronte a impegni finanziari derivanti esclusivamente dall'emergenza, in una situazione di squilibrio dell'indebitamento dovuta anch'essa alla sola crisi contingente dall'altro, è quantomeno fortemente dubbio che essa si applichi ai finanziamenti effettuati per scopi slegati all'emergenza ad esempio per una necessità di raccolta generale e pregressa e in un contesto di squilibrio pre-esistente e neppure aggravato dagli impatti negativi sull'economia derivanti dall'epidemia . Il dato testuale fa propendere per l'interpretazione più ampia e permissiva , per quanto possibilmente legittimante atteggiamenti opportunistici. Sarebbe peraltro molto complicato se non addirittura impossibile effettuare verifiche caso per caso e in concreto. Tuttavia, non si deve escludere che, ove sia effettivamente fornita la necessaria prova, l'eventuale abusivo sfruttamento della norma di cui all'articolo 8 del Decreto Legge possa comportare la responsabilità dei soggetti coinvolti , fra cui gli amministratori che abbiano colpevolmente provveduto a rimborsare il socio cui avrebbe dovuto essere invece applicata la postergazione salvo la previsione emergenziale in parola abbia una portata dis applicativa così ampia da precludere qualsiasi valutazione di tal sorta . Anche in questo caso si tratta di profili di incertezza su cui un chiarimento in sede di conversione non potrebbe che essere accolto con estremo favore. Fonte ilsocietario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus