La ristrutturazione al tempo del covid-19: prime riflessioni

La pandemia in corso suggerisce di svolgere alcune riflessioni rispetto ai suoi effetti sulle operazioni di ristrutturazione, in fase di preparazione, di perfezionamento e di esecuzione, con particolare riguardo al profilo finanziario ed al più rilevante profilo patrimoniale.

Premessa La constatazione generale, in linea con le indicazioni rinvenienti dai numerosi provvedimenti emergenziali promulgati ed in corso di promulgazione, è che il CoVid-19, per usare le parole del Decreto Cura Italia, rappresenta un evento di forza maggiore , da intendersi quale evento straordinario, sopravvenuto ed imprevedibile , la cui comparsa e la cui repentina diffusione non è certamente riconducibile ad una condotta volontaria di un imprenditore che sia in fase di ristrutturazione e che ne subisca gli effetti senza potervi efficacemente rimediare, almeno nell'immediato. Si tratta dunque di un fattore di crisi esogeno che incide in modo decisivo sulla capacità dell'imprenditore in ristrutturazione di adempiere, secondo le scadenze contrattuali, alle proprie obbligazioni di pagamento e, quale conseguenza, sul regolare svolgimento dell'attività d'impresa, compromettendone la possibilità di generare flussi di cassa positivi, considerata, nell'attualità, l'assenza di incassi e la sostanziale invarianza della struttura dei costi fissi. L'intera imprenditoria, non solo nazionale, si trova, dunque, ad operare in un contesto economico negativo che, in più fattispecie, si aggiunge a situazioni di difficoltà aziendali preesistenti e magari già oggetto di rimedio mediante gli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa disciplinati dal R.D. 267/1942 e s.m.i. In questo contesto, gli operatori del settore restructuring sono oggi chiamati a riflettere su quale possa essere il miglior approccio da adottare per fronteggiare e superare questa crisi, contemperando le nuove esigenze ed i nuovi rimedi con le procedure di ristrutturazione pendenti. I passaggi cui è chiamata l'impresa Seguendo questa linea, il primo passaggio consiste nella verifica se la pandemia Covid-19, anche in ragione del settore nel quale opera l'impresa e delle restrizioni che, tempo per tempo, vengono introdotte dal Governo, rappresenti causa od occasione di una crisi oppure, a seconda dei casi, di disallineamento del piano di risanamento consuntivo rispetto a quello prognostico predisposto in sede di perfezionamento dell'operazione ristrutturativa. È, in altri termini, necessario porsi la domanda se, in assenza dell'evento di forza maggiore, l'impresa si sarebbe o meno trovata in una situazione di crisi oppure, a seconda del caso, avrebbe o meno rispettato il proprio piano di risanamento. Il secondo passaggio consiste nel verificare, in base alle caratteristiche oggettive o soggettive, se l'impresa possa avere o meno accesso alle agevolazioni che, tempo per tempo, il Governo sta introducendo. In questo senso, il D.L. Cura Italia” ha introdotto, tra le altre, misure a sostegno de - il reddito dei lavoratori con la previsione di circa 10 miliardi di spese, tutte sostanzialmente dedicate agli ammortizzatori sociali, quali Cassa Integrazione Guadagni anche straordinaria, Fondo Integrazione Salariale, e contributi e voucher anche per gli autonomi - il sistema del credito, nell'ottica di mettere le banche e gli istituti finanziari in condizione di esaudire le richieste delle imprese e così prevedendo, inter alia, 1. l'impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020 2. la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali e 3. la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 - la liquidità delle imprese, così prevedendo una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non, in favore dei soggetti persone fisiche e non localizzate sull'intero territorio nazionale. Il terzo passaggio consiste nell'adottare un immediato action plan , essendo opportuno che gli amministratori monitorino costantemente l'andamento sociale ed annotino nei libri sociali le attività svolte al fine di salvaguardare il valore aziendale e le azioni poste in essere a tutela delle pretese dei creditori sociali. Più nel dettaglio, gli amministratori dovrebbero - identificare le cause endogene ed esogene che possano originare la riduzione del capitale sociale rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c.oppure dell'art. 2482 ter c.c. - quantificare il valore dell'indebitamento complessivo della società gestire l'attività aziendale in termini di sostanziale ordinaria amministrazione, in conformità con l'oggetto sociale ed in regime di continuità, al fine di conservare il valore dei propri beni e, con essi, la possibilità di migliore soddisfacimento dei creditori - identificare e descrivere i rimedi che possono consentire alla società di affrontare e risolvere l'attuale situazione di crisi - analizzare e valutare le prospettive di cash flow attese dall'impresa con orizzonte al 30 settembre 2020 o, quanto meno, al 30 giugno 2020 - redigere un'aggiornata situazione economica, patrimoniale e finanziaria - mappare e monitorare i creditori in base al rango di ciascuno di essi privilegiato o chirografario , nonché alle garanzie emesse dalla società e/o da terzi a favore dei medesimi creditori - identificare l'esposizione debitoria della società verso l'erario e/o enti previdenziali - evitare la conclusione di transazioni tra la società e terzi se aventi natura di straordinaria amministrazione e comportanti obbligazioni nuove e diverse da quelle esistenti al tempo dell'insorgere della crisi ovvero se concluse con società collegate e/o controllate, anche al fine di evitare possibili responsabilità - valutare l'opportunità di proseguire e/o completare le commesse in corso, nell'ottica della conservazione dell'integrità dell'azienda, anche al fine di avere una consistenza del magazzino che non impatti sulla continuità - identificare quale, tra le procedure pre concorsuali e concorsuali, potrebbe risultare, secondo un giudizio di prognosi non irragionevole e/o irrazionale, la migliore per risanare lo stato di crisi della società - rinviare la decisione di attivare una procedura pre-concorsuale o concorsuale non appena sia terminata l'attuale fase emergenziale. Il quarto passaggio consiste nel verificare se l'impresa, per effetto o in occasione della pandemia, presenti un deficit finanziario oppure anche un deficit patrimoniale, considerando che, nel secondo caso, si pone sicuramente la necessità di verificare se debbano essere adottati i rimedi che la legge impone in caso di patrimonio netto negativo, e conseguente perdita dal capitale sociale, e se vada arrestata, se del caso attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale, la maturazione di perdite che possano erodere le consistenze attive a garanzia dei creditori. Il quinto passaggio consiste nel procedere ad una valutazione di prognosi secondo il giudizio di cram down . Più in particolare, qualunque scelta e qualunque iniziativa deve passare attraverso una possibile relazione sulla situazione periodica dell'imprenditore proiettata e paragonata allo scenario alternativo fallimentare nell'attuale contesto pandemico Covid-19, con l'obiettivo di verificare se l'interesse dei creditori sia la prosecuzione di un percorso ristrutturativo piuttosto che l'apertura di una diversa e più invasiva procedura concorsuale, come sarebbe il fallimento. La declinazione dei passaggi in base allo stato di gestione della crisi I superiori quattro passaggi dovranno poi essere necessariamente soggetti a differente declinazione a seconda di quale sia lo stato” ristrutturativo nel quale si trova l'impresa. Più nel dettaglio. - nel caso di operazioni alle loro prime fasi di implementazione , il focus principale è quello ricognitivo dello stato attuale dell'attività e delle prospettive del business, e ciò con il primario obiettivo di comprendere se vi sia una concreta prospettiva di ripresa su cui fondare la ristrutturazione in questo scenario, è senz'altro opportuna l'adozione delle misure governative volte a traghettare” l'impresa oltre la pandemia e segnatamente la moratoria dei debiti bancari, il rinvio delle scadenze fiscali e la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali straordinari, e ciò nell'ottica di poi definire, in base alla fattispecie, quale sia il migliore strumento ristrutturativo per comporre la crisi d'impresa - nel caso di operazioni di ristrutturazione già definite nella sostanza ma non ancora rese oggetto di attestazione , il focus è nel senso di rinviare il rilascio del giudizio attestativo, prendendo atto che l'annualità corrente difficilmente potrà rispettare gli obiettivi di piano, che tuttavia potranno essere confermati nelle annualità successive in questo scenario, non pare, infatti, ipotizzabile una specifica sensitivity attestativa volta a considerare lo sviluppo della situazione economica - nel caso di operazioni di ristrutturazione attestate ed in fase di loro esecuzione al di fuori dello strumento del concordato preventivo , il focus è quello di chiedere ed ottenere dai principali creditori la concessione di un pactum de non petendo” che, similmente alle misure governative sopra descritte, consenta di traghettare” l'impresa all'autunno 2020 quando si auspica sia rientrata l'emergenza sanitaria in questo scenario e decorso il termine concesso dai creditori, sarà possibile verificare se il piano di ristrutturazione è, nella sua sostanza, confermato, magari con qualche correttivo non sostanziale, o se, invece, sia necessario un intervento più strutturale a sostegno dell'impresa - nel caso di concordato preventivo già depositato, ma non ancora votato ed omologato , è ragionevole ipotizzare che l'imprenditore debba modificare il proprio piano industriale ed il collegato piano di ripagamento prima che i creditori esprimano il loro voto - nel caso infine di concordato preventivo già omologato, ma ancora in fase di esecuzione , l'imprenditore ritornato in bonis potrà adottare i rimedi recentemente introdotti dal Governo, così da superare la fase epidemica a valle di questo, si renderà tuttavia necessaria una verifica circa la possibilità di adempiere al pagamento delle obbligazioni concordatarie secondo i termini già omologati o se si renda necessaria un intervento più incisivo, magari tramite l'accesso ad un nuovo strumento ristrutturativo con cui affrontare e definire anche le pendenze concordatarie. In conclusione Volendo provare a trarre una conclusione, è evidente come la situazione attuale sia contraddistinta dal tratto della straordinarietà e non possa essere affrontata con l'approccio ordinario” concorsuale e ristrutturativo, essendo quindi essenziale giungere alla gestione di una crisi di impresa sulla base di un processo di effettiva composizione nell'interesse di tutte le parti interessate. Ma, questo, da sé solo, non basta a fronteggiare la straordinarietà della situazione che stiamo vivendo, essendo essenziale che il legislatore italiano intervenga immediatamente , quanto meno su due fronti. Il primo , che nasce dall'esperienza quotidiana di questi giorni, è di valutare misure temporanee di sostegno , sotto il profilo della moratoria bancaria, anche per imprese diverse dalle PMI, considerato il recente provvedimento di lock down , che ha arrestato flussi attivi per molte aziende che, in modo del tutto contraddittorio e forse anche non coerente con il principio costituzionale dell'uguaglianza, subirebbero un ingiustificato trattamento sperequato. Del resto, se come prevede l'articolo 56, comma 1, del Decreto Cura Italia, la pandemia è evento di forza maggiore, questo evento vale indistintamente per tutte le imprese. Il secondo , in linea con quanto fatto dal legislatore tedesco e spagnolo, è di adottare alcune fondamentali decisioni quali, tra le altre, la sospensione delle norme sugli obblighi di ricapitalizzazione se ovviamente i problemi” nascono dall'emergenza sanitaria la reintroduzione del silenzio assenso” nel concordato e la eliminazione della soglia d'ammissibilità del 20% nel concordato liquidatorio . Tutto questo per un tempo limitato, ma necessario per superare l'attuale fase pandemica e, con essa, di blocco dell'attività economica mondiale. In difetto, e considerata la strutturalità patrimoniale di numerose crisi aziendali, l'unica opzione possibile non potrebbe che essere quella, davvero estrema per non dire drammatica, di vedere incrementarsi esponenzialmente istanze di auto-fallimento e questo non sarebbe certo il risultato auspicabile cui tendere. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus