Il coronavirus contagia l'economia: novità normative e riflessioni in tema di crisi di impresa

La sospensione, o comunque l'enorme contrazione, dell'operatività delle imprese ormai a livello mondiale per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19 è destinata a produrre effetti negativi che, purtroppo, andranno ben oltre il tempo necessario ad arginare l'emergenza sanitaria in se stessa.

Premessa La sospensione, o comunque l'enorme contrazione, dell'operatività delle imprese ormai a livello mondiale per effetto dell' emergenza sanitaria Covid-19 è destinata a produrre effetti negativi che, purtroppo, andranno ben oltre il tempo necessario ad arginare l'emergenza sanitaria in se stessa. L'attuale situazione certamente assume enorme rilievo per chi si occupa di crisi di impresa - da un lato, perché molte imprese in bonis al 31 dicembre 2019 sono probabilmente destinate ad entrare in crisi, in conseguenza delle misure adottate a livello mondiale per il contenimento della pandemia - dall'altro lato, perché comunque la situazione in atto esplica importati effetti anche nei confronti di quelle imprese che già avevano intrapreso un percorso di risanamento in passato percorso, al momento dell'avvento della pandemia, concluso e in fase di esecuzione oppure ancora in corso - dall'altro lato ancora, perché essa esplica effetti non minori persino nella gestione delle procedure di natura meramente liquidatoria , il cui andamento influisce in maniera forse meno visibile ma certamente apprezzabile sull'economia, sia in termini di tempi ed entità di soddisfacimento dei creditori , sia soprattutto avuto riguardo a quegli operatori che in maniera sempre più professionale da qualche anno si interfacciano con le procedure per effettuare investimenti e, in vario modo, re-immettere sul mercato gli asset che compongono il patrimonio delle società sottoposte a procedura concorsuale. Il Legislatore, da ultimo con il D.L. 8aprile 2020,n. 23 , contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, ha introdotto anche alcune novità finalizzate a gestire il tema della crisi di impresa in questa peculiare fase storica. La prima, che si potrebbe definire, di sistema” è rappresentata dal differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 Codice Crisi di Impresa al 1° settembre 2021 , ossia ad un momento in cui si auspica che la fase peggiore della crisi da Covid-19 si sarà esaurita. Tra le condivisibili ragioni addotte a fondamento di questa scelta vi è la constatazione che - la novità più rilevante del Codice è rappresentata dalla introduzione del sistema delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, il sistema dell'allerta potrebbe produrre risultati marcatamente disfunzionali, anche a danno di imprese sane e che vivono una fase di temporanea crisi proprio per la pandemia in atto - l'obiettivo perseguito dal Codice è quello di garantire nella forma più ampia possibile il salvataggio delle imprese e della loro continuità la sua applicazione in questa fase frustrerebbe irrimediabilmente tale obiettivo - in una situazione di sofferenza economica generalizzata, è preferibile che gli operatori possano utilizzare strumenti noti, che garantiscono una maggiore stabilità a livello applicativo - il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione dellaDirettiva UE 1023/2019in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese. Altre novità, comunque, significative sono state introdotte nelle ultime settimane e qui di seguito se ne darà conto, avendo come riferimento i tre ambiti applicativi esplicitati in premessa. Le imprese in bonis esposte a rischio di crisi a causa del Coronavirus La preoccupazione massima è evidentemente concentrata sulle imprese che godevano di buona salute sino a poche settimane fa e che, a causa dei provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità per contenere la pandemia, si trovano o rischiano di trovarsi nell'arco di pochi mesi , d'improvviso e per un fattore esogeno totalmente imprevedibile, in uno stato di crisi. Con ilD.L. 8 aprile 2020, n. 23sono state introdotte norme che, sul piano giuridico, vengono incontro alle imprese repentinamente esposte alla crisi da Covid-19, con - esonero temporaneo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al del 31 dicembre 2020 dall'obbligo di assumere le iniziative liquidazione, ricapitalizzazione o ristrutturazione conseguenti alla constatazione di una perdita di capitale rilevante sospensione della operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale articolo articolo 6 permane l'obbligo di rilevare la perdita nella nota integrativa - disposizioni temporanee in materia di principi di redazione del bilancio , che consentono di redigere e approvare i bilanci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art . 2423- bis ,1 comma, n. 1 , cod. civ.nei casi in cui tale continuità risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 articolo 7 , ciò anche con riferimento al bilancio 2019, laddove la perdita della continuità sia da imputarsi alla emergenza sanitaria - esclusione della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 articolo 8 - improcedibilità di tutte le istanze di fallimento presentate nel periodo 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 con eccezione di quelle formulate dal Pubblico Ministero, con richiesta di misure cautelari , come temporaneo ombrello protettivo che pone al riparo da iniziative aggressive dei creditori la finestra temporale sopra indicata non viene computata nella determinazione dei termini a ritroso rilevanti ai sensi dell'articolo 10e69- bis L. Fall. articolo 10 . Con ilD.L.6 aprile 2020,n. 23come noto, sono inoltre state introdotte norme che contemplano un significativo sostegno finanziario , grazie alla possibilità di accesso agevolato al credito bancario, con garanzia statale non è questa la sede per una indagine nel dettaglio di tali misure, anche perché è preferibile avere un quadro completo delle regole attuative che ABI sta emandando. La possibilità di accedere a forme di finanziamento agevolate o di beneficiare di temporanee agevolazioni sul piano della normativa societaria , all'evidenza, non deve sviare l'attenzione dalla necessità di analisi puntuale dei fattori di crisi specifici per approntare rimedi appropriati a tutti i livelli e soprattutto cercare di programmare le iniziative necessarie per il ritorno alla normalità non si tratta infatti di finanziamenti a fondo perduto , per cui è inevitabile porsi il tema anche del loro rimborso sia pure nel medio termine. In tal senso, dunque, è caldamente consigliato a tutte le imprese di fare luogo senza indugio ad una seria analisi dell'andamento attuale per identificare le esigenze che devono essere soddisfatte con carattere di urgenza e, al contempo, formulare un piano previsionale per la ripresa formulando all'evidenza solo ipotesi, che siano però concretamente ancorate ad assunzioni plausibili . Nell'immediato vanno naturalmente riviste leprevisioni di budget per l'anno 2020, con particolare attenzioneall'aspetto finanziario e dunque alla propria capacità di fare fronte comunque alle scadenze di pagamento relative all'anno in corso per le quali le parti non riusciranno a rinegoziare le previsioni dei contratti pendenti . È inoltre opportuno che le imprese - effettuino verifiche costanti ed a breve termine dell'indice di indebitamento in rapporto con il cash flow - verifichino senza indugio se, come oramai imposto dalla legge, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui l'impresa è dotata sia idoneo a consentire una tempestiva rilevazione della crisi - gestiscano l'attività aziendale in modalità conservativa, evitando ove possibile ogni atto di straordinaria amministrazione - qualora le attività abbiano ad oggetto settori con riguardo ai quali è stata imposta la sospensione dai recenti provvedimenti governativi, o comunque che abbiano subito una notevole contrazione in ragione della situazione in atto 1. avviino una negoziazione che abbia ad oggetto un adeguamento delle condizioni contrattuali pattuite contratti di locazione/affitto, contratti di fornitura, ovvero, se le prestazioni hanno perso di utilità 2. aprano un percorso finalizzato alla risoluzione legale o consensuale , avvalendosi degli istituti all'uopo invocabili della impossibilità totale o parziale sopravvenuta, della eccessiva onerosità sopravvenuta, della forza maggiore, a seconda evidentemente delle diverse fattispecie configurabili in concreto. Tanto al fine di operare, ove possibile, risparmi sui costi. Sarà poi doveroso verificare se sussistano i presupposti per accedere alle misure in favore delle imprese previste nel Decreto Cura Italia” Decreto-Legge17 marzo 2020, n. 18 al fine di attutire l'impatto della crisi in atto, quantomeno da un punto di vista finanziario. Tali misure sono, ad esempio - la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, dei canoni di leasing e dei prestiti non rateizzati articolo 56 - il rafforzamento/ampliamento del sistema delle garanzie prestate dallo Stato al fine di agevolare l'accesso delle imprese al credito bancario mediante la previsione di numerose deroghe alla normativa sulle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con laL. n. 662/1996 articolo 49, 51, 55 e 57 - la previsione di una moratoria straordinaria di cui possono beneficiare, facendone semplice richiesta alla banca o all'intermediario finanziario creditore, previa autocertificazione di avere subìto carenze di liquidità correlate direttamente all'emergenza Covid, le micro-piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già ottenuto prestiti o che siano titolari di linee di credito e i cui crediti non siano già stati classificati come deteriorati” articolo 56 . - la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria per tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO nonché per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 articolo 19 - la possibilità di fruire della cassa integrazione in deroga al CIGD per i datori di lavoro del settore privato ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore che non hanno accesso alla CIGO, FIS o Fondi Bilaterali articolo 20 - un alleggerimento del carico fiscale mediante la sospensione di numerosi termini di pagamento nonché dell'attività dell'Agenzia delle Entrate artt. 62, 67 e 68 - incentivi per cessione a titolo oneroso dei crediti deteriorati finanziari e commerciali mediante possibilità di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE articolo 54 . Da ultimo, identificate in maniera ragionata le esigenze finanziarie, si potrà accedere alle forme di finanziamento D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , in forma auspicabilmente rapida e agevole, grazie alla presenza della garanzia statale ovvero dare corso a immissione di capitali da parte dei soci , sapendo che è momentaneamente sospesa la regola della postergazione . Qualora, nonostante tutto, non fosse possibile tenere sotto controllo la crisi in atto, resta sempre possibile accedere ad uno degli strumenti di composizione della crisi che la legge mette a disposizione piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi con la consapevolezza che, soprattutto nei piani in continuità, dovrà essere dedicata particolare cura alla redazione del piano e dell'attestazione, stante la oggettiva difficoltà in questa fase di formulare previsioni attendibili. È peraltro possibile che, con la legislazione di emergenza alla quale siamo stati abituati nelle ultime settimane ovvero in fase di conversione dei Decreti Legge sopra richiamati , vengano delineate ulteriori regole specifiche per gestire la attuale fase di crisi ove non addirittura istituti specifici, dettati proprio per la composizione della crisi da Covid-19. Le imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento L'attuale situazione esplica effetti significativi anche sulle imprese che già avevano intrapreso un percorso di risanamento di una crisi, preesistente rispetto a quella derivata dalla pandemia, soprattutto nelle ipotesi in cui fosse prevista la continuità. I profili rilevanti sono essenzialmente due - queste imprese particolarmente se si è in presenza di procedure in continuità al pari delle altre subiscono le conseguenze che scaturiscono dal blocco delle attività disposte dalle pubbliche autorità per contenere la pandemia ovvero comunque dalle limitazioni operative per esigenze sanitarie , con tutto ciò che ne consegue in termini di cessazione/riduzione di flussi attivi - vi è poi una fase di stallo sul piano procedurale ilD.L.17 marzo 2020, n. 18 , all'articolo 18, ha sancito una sospensione di tutti i termini processuali nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, con rinvio di a data successiva al termine di sospensione di tutte le udienze. Il termine è stato ulteriormente prorogato, dalD.L.8aprile 2020, n. 23 articolo 36 , all'11 maggio 2020. In particolare, si intendono rinviate a data successiva all'11 maggio 2020, ai fini che qui rilevano, tutte le udienze previste nell'ambito del Titolo II il Fallimento e del Titolo III il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti dellaLegge Fallimentarea meno che non si ricada nell'ambito dell'eccezione prevista nel punto i dell'articolo 83, 3° comma, delD.L. 17 marzo 2020, n. 18 i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti . In questo caso, l'eccezione si realizza solo quando l'urgenza venga attestata con decreto del Giudice delegato o dal Presidente del Tribunale, dietro ricorso della parte interessata, che dovrà attestare e dimostrare quali siano i motivi dell'urgenza. Nella consapevolezza che anche questo peculiare settore di gestione della crisi di soggetti che già erano in procedura al momento della insorgenza dell'emergenza Covid-19 può esplicare effetti sull'economia in generale, il legislatore, e immediatamente a seguire anche alcuni tribunali, hanno cercato di disciplinare le principali fattispecie, con il difficile compito di coniugare la doverosa tutela della salute pubblica e al contempo il sostegno altrettanto doveroso alla economia in generale. Procedure pendenti Le procedure pendenti quelle cioè che ancora non sono state omologate , soprattutto se in continuità, sono certamente quelle che presentano maggiori problematiche operative nella attuale fase. Da un punto di vista sostanziale , le criticità principali sono rappresentate dal fatto che - nei casi in cui un Piano sia già stato redatto, la sua tenuta è messa a dura prova dallo stop delle attività imposto dalle pubbliche autorità la situazione è resa vieppiù difficile non solo dal fatto che un imprenditore in procedura è più fragile per definizione, ma anche dal fatto che gli è inibito per lo più l'accesso alle misure straordinarie di sostegno messe a disposizione dal legislatore alle imprese in bonis cfr. ad esempio, articolo 55 e 56 Decreto Cura Italia” nonostante una apparente apertura contenuta all'articolo 13, comma 1, lett. g del Decreto Liquidità a mente del quale la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all' articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell' articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto ” , gli spazi di effettiva operatività della norma appaiono pressoché inesistenti alla luce dei presupposti di accesso le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell' articolo 47-bis, comma 6, lettere a e c del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ” - nei casi in cui il Piano non sia ancora stato redatto è certamente ardua la sua formulazione e la sua attestazione, in ragione della difficoltà di formulare, in questa fase, previsioni attendibili nel breve, medio termine. Da un punto di vista procedurale , si registrano 1. la generalizzata dilatazione dei tempi, dovuta alla sospensione dei termini nel c.d. periodo cuscinetto 9 marzo 2020-11 maggio 2020 2. la necessità in ogni caso di aggiornamento del Piano ove lo stesso ancora non sia stato portato alla approvazione dei creditori, per verificarne la attualità e la tenuta. In linea di massima possono verificarsi tre fattispecie - procedure pendenti, nelle quali non sia ancora stato depositato il Piano qui vi è massima libertà per il debitore di adeguamento ai fatti sopravvenuti del Piano in corso di redazione dunque, nessuna difficoltà da un punto di vista procedurale, ma solo le criticità connesse alla difficoltà/impossibilità per l' advisor finanziario e per l'attestatore di formulare previsioni attendibili nel breve/medio termine, con tutto ciò che ne consegue. Essenziale in questa fase un dialogo costante con gli Organi della Procedura, per offrire un quadro aggiornato della situazione e valorizzare, ove vi siano, gli elementi che rendono preferibile la coltivazione della procedura, piuttosto che il suo arresto ai sensi dell'articolo 173 L. Fall. ilD.L.8aprile 2020 , n. 23ha per vero introdotto una facoltà di proroga eccezionale di ulteriori novanta giorni per il deposito del Piano - procedure pendenti con Piano depositato , per le quali non sia ancora stata celebrata l'adunanza dei creditori anche in questo caso vi è ampia libertà di manovra per l'aggiornamento del Piano con rinvio dell'adunanza, per consentire il rispetto anche dei termini per la presentazione di eventuali proposte concorrenti - procedure per le quali sia già stato acquisto il voto favorevole dei creditori e si sia in attesa dell'omologa . È, questa, la fattispecie più critica, che non a caso ha visto l'intervento del Legislatore D.L.8aprile 2020,n. 23,articolo 9 per disciplinare la fattispecie in cui si manifestassero scostamenti rilevanti tali da incidere sul giudizio di fattibilità giuridica del Piano approvato dai creditori. Il creditore potrà i ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato da portare nuovamente in votazione o un accordo di ristrutturazione ii ove necessiti solo di una proroga contenuta in un termine massimo di sei mesi per l'esecuzione del Piano, accedere comunque al giudizio di omologa, senza necessità di nuova espressione di voto e senza pregiudizio in termini di giudizio di fattibilità. Nel caso in cui non si riscontrassero scostamenti rilevanti, il giudizio di omologa dovrebbe ad avviso di chi scrive essere trattato con la massima urgenza su istanza del debitore vi è un precedente in tal senso delTribunale di Milano, 2 aprile 2020 , al fine di consentire all'imprenditore di tornare in bonis al più presto possibile e beneficiare degli strumenti legislativi di sostegno alle imprese già emessi, al fine di completare il processo di risanamento intrapreso. Questa in effetti è la linea dettata nella recente circolare emessa dal Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, in data 15 aprile 2020 . Effetti sulle procedure fallimentari e concorsuali minori liquidatorie La attuale situazione determina, come detto, effetti non minori persino nella gestione delle procedure di natura meramente liquidatoria prima tra tutte il fallimento la normativa nazionale, infatti, integrata dalle circolari dei singoli Tribunali, determina una significativa dilatazione dei tempi di procedura, essendo stato disposto un rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze e le scadenze già fissate nel periodo compreso nel periodo 9 marzo 2020-11 maggio 2020 verifiche del passivo, riparti, rendiconti ed essendo in atto un fisiologico rallentamento di tutte le operazioni ordinarie, a causa del funzionamento a scartamento ridotto delle cancellerie. Sul punto, va richiamata la Circolare in data 15 aprile 2020 della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano , che – prospettando soluzioni pragmatiche per superare le molteplici difficoltà esistenti a livello operativo – delinea regole finalizzate a dare deciso impulso - a tutte le attività finalizzate a distribuire liquidità ai creditori riparti, rendiconti, mandati di pagamento in forma telematica, chiusure - alle attività che possono svolgersi in forma scritta omessa cioè la celebrazione dell'udienza , senza pregiudizio per il diritto di difesa e del contraddittorio tanto al fine di garantire per quanto possibile l'operatività della sezione. Resta ferma, per tutte le fattispecie non espressamente contemplate, la possibilità di far dichiarare l'urgenza della trattazione così come in precedenza disposto dai provvedimenti legislativi emanati e precedenti circolari l'esperienza di questi mesi ha evidenziato un grande senso di responsabilità ed una grande elasticità degli uffici giudiziari e dei magistrati, per affrontare e risolvere le questioni più delicate. I rallentamenti interessano non solo i creditori che sono gli interlocutori principali dei fallimenti , ma anche quella moltitudine di operatori professionali che in maniera sempre più incisiva da qualche anno si interfacciano con le procedure per effettuare investimenti e, in vario modo, re-immettere sul mercato gli asset che compongono il patrimonio delle società sottoposte a procedura concorsuale. Sul punto, può essere utile ricordare che - la sospensione dei termini in linea generale interessa anche le procedure di concordato fallimentare salva la dimostrazione di ragioni di urgenza, che consentano di derogare alla regola generale - la dilatazione dei tempi si registra anche nella celebrazione delle aste in data10 marzo 2020, la sezione fallimentare del Tribunaledi Milano, al fine di assicurare la regolare operatività dei procedimenti di vendita e scongiurare possibili effetti negativi sulla competitività che è un vero e proprio principio cardine della liquidazione in sede concorsuale , ha disposto 1. La sospensione - delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31 maggio 2020 termine che deve ritenersi prorogato al 30 giugno 2020 per effetto delD.L. 8 aprile 2020,n. 23 - dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato sino al 31 maggio 2020 o se per immobili diversi non è possibile scaglionare con agio le visite termine che deve ritenersi prorogato al30 giugno 2020 per effettoD.L.8 aprile 2020,n. 23 2. il differimento delle aste oltre il 30 giugno 2020 cfr.D.L. 8 aprile 2020,n. 23 provvedimento che vale sia per delle aste per le quali non sia stata ancora eseguita la pubblicazione, sia per quelle per cui è stata eseguita 3. come unica eccezione al differimento generalizzato, la celebrazione delle aste già pubblicate e per le quali siano state raccolte offerte in busta chiusa in questo caso, sarà operato unicamente il differimento della celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni previsto dall'articolo 571 cod. proc. civ. con la conseguente pubblicità integrativa sui siti e sui portali autorizzati al fine di informare coloro che hanno presentato offerta irrevocabile di acquisto . Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus