Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione

L' art. 9 del Decreto Liquidità decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 detta una disciplina di carattere eccezionale, oltre che in materia di procedimenti prefallimentari su cui si vedano le considerazioni da me svolte nel precedente articolo F. Lamanna, Il blocco” dei procedimenti prefallimentari imposto dal Decreto Liquidità, in www.ilFallimentarista.it , anche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione. Anche nell'esaminare tale norma mi asterrò dallo svolgere considerazioni in ordine alla sua tenuta o razionalità sul piano della politica economica, limitandomi alla sua esegesi, per dirimere i dubbi interpretativi che suscita e renderne più agevole l'applicazione.

Proroga dei procedimenti concordati preventivi e accordi di ristrutturazione già omologati Secondo il primo comma dell'art. 9 I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi ”. Tale proroga si riferisce ai procedimenti concordati preventivi e accordi di ristrutturazione già omologati quindi chiusi” , per i quali sia prevista l'esecuzione dei relativi obblighi attuativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il primo termine di tale arco temporale 23 febbraio 2020 è stato individuato jure imperii come il momento del palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ” così la Relazione illustrativa del D.L. e all'evidenza coincide con la data di emanazione, e di contestuale entrata in vigore, deldecreto-legge 23 febbraio 2020, numero 6, convertito, con modificazioni, dallaLegge 5 marzo 2020, numero 13[ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 CORONAVIRUS ”]. Si tratta, però, di un accertamento di tipo cronologico caratterizzato da un certo tasso di arbitrarietà, considerato che lo stessoD.L. numero 6/2020dava atto che già il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, rendendo quindi sin da allora del tutto palese l'emergenza epidemiologica. Altrettanto, e, all'evidenza, ancor più arbitraria appare la fissazione del secondo termine finale del predetto arco temporale 31 dicembre 2021 , che ne determina una particolare straordinaria ampiezza. Al riguardo non è chiaro se e perchè, pessimisticamente – e forse con un eccesso di prudenza –, il legislatore abbia paventato una durata così lunga dell'epidemia. Sta di fatto che ove questa cessi molto prima, vi saranno imprese in concordato che potranno avvalersi della proroga senza una ragione davvero ed ancora plausibile. La proroga opera ex lege e non occorre quindi adottare alcuno speciale provvedimento che la recepisca , escludendosi dunque qualsiasi vaglio di merito da parte del Tribunale anche sui concreti effetti determinati dall'emergenza COVID nel singolo caso al fine del rispetto dei termini di adempimento. Solo questi sono oggetto di modifica de jure , e non invece i piani e le proposte consacrati dall'intervenuta omologazione. Che la durata della proroga sia stata fissata in misura fissa non significa, naturalmente, che il debitore non possa comunque adempiere ai suoi obblighi nei termini previsti in origine, essendogli stata concessa una facoltà in più – quella di pagare più tardi – senza impedirgli affatto di pagare prima. È appena il caso di rilevare che, stante la proroga, il mancato adempimento dei predetti obblighi nei termini originari non costituisce giusta causa di risoluzione del concordato, occorrendo semmai fare riferimento a tal fine ai nuovi termini prorogati. In merito a tale proroga è stata già espressa una valutazione critica cfr. Morri, Il Decreto liquidità e le modifiche alla disciplina fallimentare. Una prima analisi, alcuni spunti critici e delle proposte , in www.ilFallimentarista.it , osservandosi che Prevedere il rinvio di sei mesi degli adempimenti delle società che hanno già ottenuto l'omologazione e sono in fase di esecuzione del piano vuol dire scaricare sui fornitori, già prostrati, il problema della liquidità di queste imprese, che non è per niente diverso dal problema della liquidità di tutte le altre imprese. È una mossa in totale controtendenza con la politica del Governo volta a non interrompere i cicli aziendali. Evidentemente la mano che ha scritto questa norma non è la stessa che ha scritto quelle sulla liquidità E poi non si capisce perché qui, a differenza di quanto si fa per i piani durante la procedura, non vi sia un vaglio di merito del Tribunale, cosicché sono messe sullo stesso piano aziende in grado di pagare, perché addirittura favorite da Covid 19, e altre in difficoltà ”. In effetti è palese che il legislatore ha voluto unilateralmente tutelare – con la detta proroga, nei limiti in cui essa può determinare utili effetti - i debitori in concordato, privilegiando, si potrebbe sommariamente dire, secondo il noto adagio, senza alcuna maggior distinzione, ma sulla base di una sorta di presunzione tipica, qui certat de damno vitando i debitori in concordato, appunto anziché qui certat de lucro captando i creditori . Ripeto non intendo entrare nel merito di tale opzione sul piano astratto e generale, ma evidenzio semplicemente – restando sul piano particolare dell'opzione comunque già fatta dal legislatore - che essa, al di là della sua durata tanto soprendentemente lunga quanto sottratta imprudentemente ad un qualsiasi vaglio del Tribunale come opportunamente denunziato da Morri nel citato commento , sarebbe stata più congruente ed accettabile se la proroga fosse stata circoscritta ai soli casi di concordato preventivo in continuità, laddove in effetti un differimento delle scadenze dei pagamenti potrebbe dare ossigeno ad imprese che devono ancora operare sul mercato in una situazione di crisi, mentre appare poco giustificabile per i concordati meramente ed integralmente liquidatori, nei quali l'attività d'impresa è già cessata e si tratta solo di dar corso – appunto - alle attività liquidative, sulle quali non si vede in che modo possa giocare in senso concretamente utile la proroga in questione. Termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta A tenore del secondo comma Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell' articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 . Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall' articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 ”. Questa disposizione, che prevede l'eccezionale beneficio della concessione di un termine aggiuntivo per il deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta dunque non si tratta, almeno stando al tenore letterale, di semplici modifiche” della proposta e/o del piano originari , pur all'interno del medesimo procedimento già incardinato, riguarda sempre le procedure suindicate, concordati preventivi o accordi di ristrutturazione, quando però non siano state già oggetto di omologa, ma siano ancora pendenti” alla data del 23 febbraio 2020. Per il concordato preventivo il beneficio in questione non può operare quando vi sia già stata la votazione dei creditori ed essa abbia avuto esito negativo, ciò all'evidenza perché in questo caso il procedimento, stante la valutazione non favorevole dei creditori, deve comunque cessare immediatamente ai sensi dell'art. 179 L.F Come puntualizza la Relazione illustrativa al D.L., per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 179 1. fall., sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo ”. La norma , tuttavia, al di là di tale caso, in cui è previsto esplicitamente che l'istanza non possa essere presentata, non chiarisce per le altre ipotesi di concordato preventivo in quale fase le procedure debbano trovarsi affinchè il debitore possa presentare ammissibilmente l'istanza in oggetto , o, meglio, indica solo quale sia il termine finale, vale a dire l'udienza fissata per l'omologa. Tale udienza, peraltro, è prevista dalla vigentelegge fallimentaresolo nel caso del concordato preventivo, per il quale, dunque, l'istanza non può essere presentata né all'udienza fissata per l'omologa, né – se vi siano rinvii – successivamente. Nel caso degli accordi di ristrutturazione, invece, in cui di norma manca un'udienza di tal genere, dovrebbe essere possibile presentare l'istanza fino a quando il Tribunale non si riservi di decidere o si ritiri per decidere in Camera di consiglio ex art. 182- bis, comma 4, L.F. . Quanto al termine iniziale dell'arco temporale in cui l'istanza può essere presentata, nelle procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione sembra di poter tranquillamente ritenere che esso coincida con la stessa data di deposito della domanda di omologa, o – meglio ancora – con quella di poco successiva della sua pubblicazione nel registro delle imprese, a partire dalla quale l'accordo è conoscibile dai terzi, visto che non è dato ravvisare alcun altro successivo momento – diverso da questi - a partire dal quale il procedimento possa considerarsi pendente. Dubbia è invece l'individuazione del termine iniziale nel caso del concordato preventivo. Anzitutto perché la possibilità di presentare addirittura una proposta o un piano del tutto nuovi all'interno della medesima procedura già incardinata costituisce un'assoluta novità nell'attuale panorama giusconcorsuale, non essendo contemplata affatto dalla vigentelegge fallimentare, per la quale sono possibili solo mere modifiche non strutturali di tali atti. Al riguardo conviene ricordare, in particolare, che il secondo comma dell'art. 175L.F., a tenore del quale la proposta di concordato poteva essere solo modificata” fino all'inizio delle operazioni di voto, è stato abrogato dall'art. 3, lett. b ,D.L. 27 giugno 2015,numero 83, convertito, con modificazioni, dallaL. 6agosto2015, numero 132, dovendosi, pertanto, fare attualmente riferimento all'art. 172, comma 2, l. fall., in forza del quale le proposte di concordato concorrenti, compresa quella del debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Restano precluse dopo tale data. Tenuto conto che ora ilD.L. numero 23/2020prevede – sia pure solo limitatamente alle procedure pendenti di cui s'è detto - addirittura la possibilità di presentare una proposta o un piano del tutto nuovi fino all'udienza fissata per l'omologa, derogando in modo assoluto all'attuale normativa concorsuale, sembra di poter concludere che, mentre la nuova disposizione può giocare ed influire sensibilmente in senso interpretativo-innovativo in parte de qua sull'art. 172, comma 2, L.F., quest'ultima norma non possa invece giocare il medesimo ruolo in senso inverso. Pertanto, ed in altri termini atteso che ilD.L. numero 23/2020prevede la possibilità di presentare una proposta o un piano del tutto nuovi fino all'udienza fissata per l'omologa, a maggior ragione, per le medesime procedure, saranno possibili semplici modifiche anche oltre la data fissata per l'adunanza dei creditori e fino alla medesima data fissata per l'udienza di omologa ma comunque, verosimilmente seguendosi sempre lo stesso procedimento di controllo da parte del Tribunale previsto per la presentazione di proposte e piani nuovi non può invece trarsi dall'art. 172, comma 2, alcun utile spunto per stabilire a partire da quando il debitore possa presentare un'istanza per essere autorizzato a formulare una proposta o un piano del tutto nuovi. Sembrano astrattamente quattro le possibili alternative interpretative di cui occorre testare l'attendibilità che per poter presentare l'istanza basti aver depositato una domanda di concordato preventivo anche nella forma del pre-concordatoex art. 161, comma 6, L.F. che occorra aver depositato quanto meno il piano e/o la proposta in forma piena e definitiva che sia stato almeno già pronunciato il decreto di ammissione al concordato preventivo che si sia almeno svolta la votazione dei creditori con esito favorevole . La prima ipotesi sembra da respingere de plano , poiché la disposizione in commento presuppone che una proposta e un piano siano stati già presentati, visto che il debitore intende proporne di nuovi, il che esclude che possa retrocedersi fino alla data di presentazione di un semplice preconcordatoex art. 161, comma 6, L.F., in cui un piano o una proposta ancora non risultano presentati, ipotesi in ordine alla quale, peraltro, il quarto comma della norma in esame predispone una disciplina ad hoc. La seconda ipotesi ha come presupposto che il procedimento di concordato preventivo possa considerarsi pendente” già al momento in cui sia stata presentata la domanda, oppure essa sia stata depositata nel registro delle imprese diventando conoscibile ai terzi sul piano sistematico far coincidere il termine inziale con la data di presentazione della domanda può trovare avallo, ad esempio, nell'art. 169 L.F., che vi fa riferimento per dare attuazione a varie norme fallimentari in materia di spossessamento, mentre far coincidere tale termine con la data di deposito della domanda nel registro delle imprese può trovare avallo nell'art. 168 L.F., che da tale data fa decorrere il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. Tuttavia vi è un'altra norma , forse di maggior pregnanza sistematica ai fini qui considerati , l'art. 167 L.F.- che individua in generale i limiti ai poteri dispositivi del debitore a far data dal decreto di ammissione visto che in essa si fa riferimento ad un controllo da parte del commissario giudiziale, che viene nominato con il decreto di ammissione, o a poteri autorizzatori che il Tribunale spende con tale decreto o che il Giudice delegato può spendere a partire da tale decreto, con cui viene chiamato a svolgere tali funzioni , che a tale data riferisce l'inizio appunto della procedura”, e quindi della sua pendenza, dando fondamento alla terza soluzione interpretativa. La quarta, infine, più restrittiva delle altre, tiene conto dell'esplicita esclusione del beneficio quando nel concordato preventivo vi sia stata la votazione negativa dei creditori, lasciando inferirne che l'istanza possa essere presentata quando comunque vi sia stata già una votazione, seppure con esito favorevole. Delle ipotesi nnumero 2, 3 e 4, che appiano le uniche plausibili, la terza e la quarta sembrano forse le più attendibili, l'una perché fa leva sul riferimento formale alla pendenza” della procedura, che presuppone che il Tribunale abbia emanato quantomeno il decreto di ammissione al concordato l'altra perché sembra più coerente con la logica dell'ipotesi espressamente esclusa votazione già svoltasi con esito negativo . La seconda, invece, fa riferimento ad un concetto di procedimento pendente troppo lato e regressivo, e in ogni caso sembra anche poco congruente che l'istanza di nuovo termine per presentare un nuovo piano o una nuova proposta possa depositarsi quando ancora il Tribunale non abbia deciso sull'ammissione al concordato in base alla proposta e al piano originari. Quale che sia la soluzione preferibile, in ogni caso è chiaro che il debitore può variare” piano e proposta all'interno della medesima procedura senza dover transitare attraverso la revoca della domanda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può effettuarsi dal proponente, unilateralmente, sino all'omologazione del concordato e il radicamento di una nuova procedura. Naturalmente resta impregiudicato stabilire quando un proposta o un piano siano nuovi” e non contengano invece semplici modifiche non strutturali, valutazione che dovrebbe compiersi secondo le regole generali, ma che, nella specie, neppure vi sarà modo e motivo per effettuare in concreto, se non ex post , visto che il Tribunale non può sapere, quando la domanda di proroga viene presentata, quale sarà il contenuto di quella che il debitore indica come futura nuova proposta o di quello che indica come futuro nuovo piano ed analoga situazione si verificherebbe in effetti anche nei casi in cui il debitore chiedesse il termine con l'intenzione di effettuare semplici modifiche dopo il quindicesimo giorno anteriore all'adunanza dei creditoriex art. 172, comma 2, L.F., che segna di norma una preclusione a tale possibilità . Se si reputano più attendibili, come qui si opina, o l'ipotesi numero 3 o l'ipotesi numero 4, è conseguente ritenere che il Tribunale debba effettuare comunque un nuovo giudizio ai fini dell'ammissione al concordato, dinanzi ad una proposta e ad un piano del tutto nuovi, e che debba procedersi ad una nuova votazione, se essa sia stata già prima effettuata con esito favorevole con riferimento alla proposta ed al piano originari. Per le medesime ragioni andrà poi nuovamente incardinato, o incardinato per la prima volta se già non lo sia stato prima, il sub-procedimento vero e proprio di omologa. In ogni caso, come par chiaro dal testo normativo, occorre sempre un'apposita istanza del debitore per la concessione del termine – che non può essere superiore a novanta giorni, ma può anche essere inferiore – ai fini del deposito di un nuovo piano e/o di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Il termine – che non è prorogabile, e quindi può essere chiesto una sola volta - va concesso dal Tribunale con apposito decreto e decorre non prima che sia stato depositato il decreto stesso. La norma non chiarisce se il Tribunale possa concedere un termine inferiore a quello richiesto dal debitore, né se possa rigettare l'istanza. Secondo le regole generali, è preferibile dare risposta positiva al primo quesito considerato che l'istanza si rivolge al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni”, ove dunque è la concessione, quale atto del Tribunale, ad avere come oggetto un termine variabile, sebbene comunque non superiore a 90 gg. , ma negativa al secondo tenuto conto che viene emanato un decreto con cui il Tribunale assegna il termine”, espressione che sembra non ammettere alternative negative . Infine, si deve dare per scontato che il nuovo piano o la nuova proposta debbano essere corredati da una nuova attestazione. Modifica dei termini di adempimento indicati nella proposta e nel piano originari Statuisce il terzo comma che Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 , procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze ”. Deve ritenersi che anche tale disposizione, sebbene non lo specifichi, ma per evidenti ragioni di collegamento logico con il comma precedente, riguardi i medesimi procedimenti sopra indicati, ossia quelli non ancora omologati e pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ma in tal caso il debitore non intende effettuare una modifica del piano o della proposta, ma si propone un quid minoris soltanto modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione che aveva indicato nella proposta e nel piano originari. In tal caso non è prevista una proroga automatica, come abbiamo visto sopra per il caso delle procedure in cui sia già intervenuta l'omologa, ma il debitore ha l'onere di depositare una memoria” contenente l'indicazione dei nuovi termini da lui proposti e la documentazione che comprovi la necessità della modifica dei termini originari. Ciò rende evidente che la possibilità di proroga dei termini non è incondizionata, ma essi possano essere modificati solo se ve ne sia la necessità, evidentemente alla luce dell'evolversi della situazione determinatasi per effetto dell'epidemia da COVID-19. Mentre nel caso delle procedure in cui sia già intervenuta l'omologa la proroga è stata prevista nella misura fissa di sei mesi, in questo diverso caso, relativo alle procedure ancora aperte”, il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie, ma può essere evidentemente anche inferiore. Relativamente al solo procedimento per l'omologa del concordato preventivo, il Tribunale, prima di decidere, acquisisce il parere del Commissario giudiziale il che avalla quanto già detto sopra circa la preferibilità delle ipotesi interpretative nnumero 3 e 4, visto che il commissario giudiziale, se non sia stato già nominato in fase preconcordataria, viene nominato di norma con il decreto di ammissione . La disposizione solo in apparenza è meramente ripetitiva di una norma già esistente se è vero, infatti, che nel procedimento di concordato preventivo già è previsto che il commissario giudiziale, una volta radicato il sub-procedimento di omologa, depositi il suo parere conclusivo ai fini omologatorii, la norma ha qui inteso specificare che il commissario giudiziale, quando sia fatta istanza di proroga dei termini di adempimento, deve esprimersi appunto anche sulla sussistenza della suddetta condizione della necessità di differire i termini alla luce dei dati ricavabili dal piano, dalla proposta e dai documenti allegati. Tale parere, in sostanza, va a confluire in quello più generale rimesso conclusivamente al Commissario giudiziale e sostituisce anche, in tale parte, rendendola superflua, un'attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità del piano in relazione ai nuovi termini differiti. Tale attestazione, infatti, non è richiesta e deve dunque reputarsi non necessaria. Allo stesso modo la norma non presuppone che i creditori debbano nuovamente votare se già si sia svolta la votazione e pare anche da escludere l'applicabilità in tal caso dell'art. 179 L.F.laddove prevede che i creditori possano costituirsi nel giudizio di omologa quando siano variate le condizioni di fattibilità, sia perché tale norma non viene richiamata, sia – soprattutto - perché il semplice differimento dei termini di esecuzione dovrebbe di per sé rendere più fattibile il piano, e non il contrario . Sembra da escludere invece che il Commissario giudiziale debba depositare subito un parere ad hoc limitato soltanto all'analisi della condizione in esame, ancor prima che cominci il sub-procedimento di omologa e prima ancora che egli depositi la sua relazione conclusiva. Infatti nemmeno il Tribunale deve pronunciare un provvedimento immediato ad hoc per autorizzare il differimento dei termini, né in caso di concordato preventivo, né di accordi di ristrutturazione, ma, nel decidere sulla domanda di omologa, valuterà anche, tra le altre cose, tenuto conto del parere conclusivo del commissario giudiziale, nel concordato preventivo, o senza alcun altro parere, nel caso degli accordi di ristrutturazione, se sia ammissibile e giustificato il proposto differimento o se debbano valere invece i termini previsti originariamente. Nel caso di valutazione positiva, indicherà nel provvedimento di omologa quali sono i nuovi termini. In tale ipotesi, diversamente da quanto detto in merito agli analoghi quesiti esaminati alla fine del commento di cui al comma precedente, deve ritenersi dunque che il tribunale possa anche disattendere, ove non ravvisi la condizione giustificativa della necessità, la proposta di differimento dei termini, mentre non possa fissare termini differiti in misura diversa da quella proposta dal debitore. Infatti, nel dubbio in cui è bene proporre soluzioni pro reo ” , è preferibile dare risposta negativa al quesito, tenuto conto che i termini sono parte costitutiva del piano e della proposta, e che, di norma, su tali aspetti, il Tribunale non ha un potere conformativo. Domanda di pre-concordato e termine già prorogato su anteriore istanza del debitore Recita il quarto comma che Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all' articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 , che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l' articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 ”. Non viene specificata nemmeno in tal caso la data o il periodo cui fare riferimento per individuare i procedimenti cui la disposizione si riferisce. Per evitare discrasie sistemiche è lecito ritenere applicabile anche con riferimento al quarto comma una regola omogenea a quella considerata nei commi precedenti, e quindi riferire la disposizione ai procedimenti di pre-concordato già pendenti alla data del 23 febbraio 2020. La disposizione ha ad oggetto il caso in cui sia stata presentata una domanda di pre-concordato e il termine concesso all'inizio dal Tribunale sia stato già prorogato su anteriore istanza del debitore. Non riguarda dunque il caso in cui sia ancora in corso il primo termine concesso dal Tribunale, poiché allora il debitore può ancora presentare un'autonoma istanza ordinaria di proroga del termine stesso. È lecito ritenere che se il debito re chieda poi la proroga del primo termine in base ai principi ordinari, potrà ancora chiedere, prima che il termine prorogato scada, la concessione dell'ulteriore proroga di cui alla disposizione in commento. Questo a prescindere dal fatto che, all'evidenza, il legislatore non ha tenuto conto della sospensione generale che, comunque, ha già interessato, tra gli altri, anche tali procedimenti e i relativi termini, allungandone la durata. Come che sia, tale proroga – che può andare fino a 90 giorni anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento , ma, beninteso, può essere chiesta anche per un periodo inferiore – va richiesta dal debitore con apposita istanza prima della scadenza della prima proroga , sulla quale il Tribunale decide dopo aver acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato. Il Tribunale concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, secondo le regole di cui all'art. 161, comma 6. Non occorre, però, che tali motivi emergano da altri documenti, nettampoco da un piano integrato. Deve ritenersi che il tribunale possa anche disattendere l'istanza, quando non ravvisi sussistenti i motivi giustificativi, fermo restando che potrà sempre, secondo le regole generali che tradizionalmente si applicano quando il debitore chieda una proroga secondo il regime ordinario, dare un termine in misura minore rispetto a quella richiesta dal debitore. La proroga in esame potrà certo giovare alle imprese che stiano tentando di porre in essere una soluzione finalizzata a risolvere la propria crisi , ma solo temporaneamente. È chiaro infatti che solo misure finanziarie di sostegno potrebbero incidere con efficacia reale sulla situazione di crisi in atto su tali aspetti cfr. le osservazioni di Morri, Il Decreto liquidità e le modifiche già citato . Proroga post deposito domanda di inibitoria Il quinto comma prevede che L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall' articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all' articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 ”. La disposizione – simile, ma non identica alla precedente - ha ad oggetto il caso in cui il debitore intenda presentare l'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga sempre sino a novanta giorni dopo aver depositato una domanda di inibitoria nel corso delle trattative per la formalizzazione degli accordi di ristrutturazione e aver già ottenuto la concessione di un termine per il deposito degli accordi stessi. In tal caso alla possibilità di chiedere la proroga si accompagna anche l'eccezionale facilitazione costituita dalla particolare celerità e sommarietà del procedimento il Tribunale può provvedere de plano sull'istanza, decidendo in camera di consiglio e omettendo di fissare e di dar corso ai vari adempimenti per l'integrazione del contraddittorio previsti ordinariamente dall'articolo 182- bis , comma settimo , primo periodo, L.F Il Tribunale può concedere la proroga quando ritiene che nell'istanza siano stati comunque addotti concreti e giustificati motivi e che continuino a sussistere i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182- bis , primo comma, L.F. Anche in tal caso, dunque, il tribunale può anche disattendere l'istanza, fermo restando che potrà sempre, secondo le regole generali che tradizionalmente si applicano quando il debitore chieda una proroga secondo il regime ordinario, dare un termine in misura minore rispetto a quella richiesta dal debitore. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus