Decreto Cura Italia: le misure di sostegno finanziario alle PMI e il divieto di revoca delle cc.dd. linee a breve

L’emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del virus Covid-19 ha portato all’introduzione di misure urgenti - articolate nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 il c.d. Decreto Cura Italia” o più semplicemente il Decreto” - dirette a contenere le devastanti conseguenze della sospensione forzosa delle attività produttive sulla condizione di famiglie e imprese.

Il Decreto Cura Italia e le misure di sostegno finanziario alle PMI L’emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del virus Covid-19 ha portato all’introduzione di misure urgenti - articolate neld.l. 17 marzo 2020, n. 18 il c.d. Decreto Cura Italia ” o più semplicemente il Decreto” - dirette a contenere le devastanti conseguenze della sospensione forzosa delle attività produttive sulla condizione di famiglie e imprese. Tra le altre, meritano certamente menzione le Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese ” art. 56del Decreto , che hanno lo scopo di dare ossigeno a quelle realtà del nostro tessuto economico che più di altre si trovano a risentire di una improvvisa e inaspettata carenza di mezzi liquidi. Tali misure si concentrano in particolare, quindi, da un lato sulla continuità da intendersi come divieto di revoca dei prestiti accordati, dall’altro sulla sospensione delle rate o dei canoni di leasing per i finanziamenti che vengono rimborsati in virtù di un piano di ammortamento. Se la sospensione dei rimborsi rateali, prevista sino al 30 settembre 2020, richiama il modello ormai ampiamente noto delle moratorie, il divieto di revoca dei prestiti introduce alcuni elementi almeno parzialmente inediti. La norma art. 56, comma 1°, lett. a del Decreto recita testualmente per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 ”. Ad ogni modo, come stabilito dal successivo comma 4, le suddette misure potranno essere fruite solo dalle imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del [] decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi ”. Mi sembra che tale disposizione, del tutto coerente con il fine dichiarato di sostenere la capacità finanziaria delle PMI segnate dall’emergenza sanitaria, sollevi nondimeno due questioni di non poco momento una questione legata all’ inquadramento civilistico di una fattispecie che tende inevitabilmente a condizionare dall’alto l’autonomia contrattuale una questione di compatibilità di tale previsione con le regole di vigilanza che sovrintendono l’attività delle banche e la loro capacità di erogare credito. La cornice giuridica Partiamo dall’inquadramento giuridico. Il divieto di revoca dei prestiti accordati limita e condiziona , immancabilmente, l’autonomia privata . A questo riguardo, ci si può chiedere se tali limiti attengano alla libertà contrattuale, e cioè al contenuto di un rapporto negoziale esistente oppure se essi incidano sulla libertà di contrarre, che è concetto del tutto diverso riguardando esso il se” costituire un rapporto negoziale o meno. Per ciò che riguarda le aperture di credito ” non mi sembra ci siano grandi dubbi. Si tratta di rapporti pacificamente esistenti, che vengono conformati dal Decreto nel senso di prevedere che l’eventuale scioglimento del rapporto da parte della banca non possa essere operato prima di una certa data. Il Decreto, quindi, incide sulla libertà contrattuale della banca , non sulla libertà di contrarre. Qualche dubbio potrebbe invece residuare in relazione alla eterogenea categoria dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti ”, nell’ambito dei quali non viene assicurata all’impresa l’immediata disponibilità delle somme ma la possibilità di percepire credito solo a fronte della presentazione del proprio portafoglio commerciale. È infatti controverso se il contratto che regola le anticipazioni su crediti - il c.d. castelletto ” - identifichi un rapporto completo in tutte le sue componenti, rispetto al quale quindi tali anticipazioni assumono i connotati di semplici atti esecutivi o se invece il suddetto contratto vada considerato esclusivamente un accordo-quadro, volto a disciplinare l’instaurazione di futuri rapporti giuridici le anticipazioni, per l’appunto dotati di autonomia e dignità proprie dà conto tra gli altri del dibattito in dottrina, con riferimento allo sconto bancario, Perone, Sconto bancario , in Diritto Commerciale , a cura di Abriani, Milano, 2011 . La questione ruota essenzialmente intorno all’ esistenza o meno di un obbligo in capo alla banca di garantire volta per volta l’effettuazione degli anticipi entro il limite di accordato, dovendo diversamente ritenersi che la convenzione iniziale sia rivolta unicamente a definire le condizioni che saranno applicate in relazione a ciascuna autonoma operazione. è chiaro che, in questa seconda ipotesi, il divieto stabilito nel Decreto si rifletterebbe sulla libertà di contrarre della banca, che sarebbe incisa dall’obbligo legale di dare seguito alle richieste di anticipazioni su crediti dell’impresa cliente. Il latente conflitto tra principi generali e regole di vigilanza Azzardando un parallelo, si può osservare come la norma introdotta dal Decreto Cura Italia evochi per certi aspetti la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale, che inibisce la risoluzione dei contratti - anche di quelli bancari - in corso di esecuzione e una disciplina affine si ritrova oggi all’art. 12 del Codice della crisi e dell’insolvenza in materia di Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi ” . Con tutte le differenze di contesto, si può dire che anche in questo caso il fine dichiarato del legislatore sia quello di scongiurare la revoca dei prestiti accordati in un momento di elevata fragilità dell’impresa . Segnatamente, l’obiettivo della norma è quello di evitare che il sistema creditizio, proprio nel momento di maggior bisogno, sia indotto ad alleggerire” la propria esposizione abbandonando l’impresa al proprio destino. Al netto di tutte le questioni che la disciplina appena citata ha suscitato tra gli interpreti e che trascendono di molto i limitati scopi di questo contributo , si può tuttavia ritenere che in termini concreti essa abbia centrato l’obiettivo solo in parte. E ciò in quanto tali disposizioni, se dal lato dell’impresa assicurano il divieto di risoluzione dei contratti di affidamento e di conseguenti rientri forzosi sulle somme già finanziate, dal lato della banca debbono necessariamente coordinarsi con la disciplina di vigilanza che ne regola l’attività. La disciplina menzionata, prevalentemente di fonte BCE, condiziona infatti la possibilità per la banca vigilata di concedere credito o anche solo di assicurare la disponibilità degli utilizzi nell’ambito di un affidamento già esistente. Talché spesso, pur a fronte della declamazione del principio di tendenziale continuità delle concessioni di credito nel corso di una procedura di concordato preventivo e, a maggior ragione, nell'ambito della futura procedura d’allerta , si assiste ad una ritirata strategica” delle banche affidanti, indotte a bloccare nuovi utilizzi o nuove anticipazioni di crediti commerciali. Nella prassi delle crisi d’impresa, come sanno bene gli abituali frequentatori dei cc.dd. tavoli interbancari, è abbastanza normale che tali utilizzi ed anticipazioni siano di fatto inibiti, sovente dietro la solo apparentemente rassicurante finzione di una sospensione temporanea”. Il Decreto Cura Italia sotto tale profilo aggiunge un nuovo elemento di analisi . Con una formula forse non rigorosissima ma efficace il Decreto specifica infatti che il divieto di revoca dei prestiti accordati viene disposto sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata ” nei limiti, beninteso, contrattualmente stabiliti . Se, come spesso accade, il diavolo si annida nei dettagli, credo che la precisazione - che di per sé sarebbe inutile, considerando che il permanere dell’efficacia degli affidamenti dovrebbe logicamente accompagnarsi all’obbligo per la banca di consentire di disporre anche della parte non ancora utilizzata ” dell’affidamento - sia tutt’altro che casuale. Penso piuttosto che con tale puntualizzazione il legislatore italiano abbia voluto dare un chiaro segnale alle Autorità di Vigilanza, rivendicando la preminenza di una norma primaria di impronta politica per di più emanata in un contesto di allarme internazionale sulle disposizioni regolamentari che governano l’accesso al credito. Mi sembra, in altre parole, che il senso della norma sia quello di voler assicurare una sorta di standstill anche sul piano della pedissequa applicazione delle regole di finanziabilità delle imprese, sino al superamento della fase più critica dell’emergenza. Prevedibilmente, in ogni caso, la legittimità di un tale ipotetico fine non eliminerà del tutto alcuni problemi di ordine pratico. Si pensi all’ipotesi di un’esposizione verso un’impresa affidata che fosse, alla data di pubblicazione del Decreto, sotto osservazione per una situazione pregressa ad es., per una scopertura ormai prossima ai 90 giorni o per l’attivazione di altri indicatori di warning indipendenti dall’emergenza del Covid-19 , ed in procinto di essere segnalata come non performing . Come si comporterà la banca, dovendo da un lato continuare a somministrare nuovo credito alla suddetta impresa almeno sino al 30 settembre 2020 e dall’altro rendere conto all’Autorità di Vigilanza? La questione , a ben considerare, non riguarda solo i temi della vigilanza . L’erogazione di credito all’impresa immeritevole” non sostenuta cioè da un rating adeguato può determinare infatti una responsabilità della banca per le esternalità negative prodotte a carico dei terzi creditori di tale impresa. In tali creditori - che confidino nella corretta valutazione del rischio ad opera della banca - può infatti ingenerarsi l’erronea percezione di solidità economico-patrimoniale dell’impresa, rafforzata da una regolarità dei pagamenti solo apparente per un’ampia disamina, da ultimo, La Sala, La responsabilità da abusiva concessione di credito alle imprese nella prospettiva del codice civile con qualche riflessione critica sugli orientamenti della giurisprudenza recente , in Banca borsa tit. cred. , 2019, I, 805 ss. . Una distinta responsabilità della banca può altresì prodursi verso l’impresa sovvenzionata , quanto meno a titolo di concorso, ogniqualvolta sia identificabile un nesso eziologico tra la concessione di nuovo credito ed il successivo aggravamento del dissesto dell’impresa stessa dovuto alla continuazione di un’attività in perdita. In questo senso, il divieto di revoca sancito dal Decreto e l’emergenza sociale ed economica che lo hanno provocato potranno certamente essere invocati come esimente. Ma non credo che ciò possa dissipare ogni dubbio circa la persistenza di rischi legati all’abusiva concessione del credito, specie in presenza di condotte risalenti nel tempo e destinate a perdurare nella vigenza del Decreto. Come si vede, una norma apparentemente semplice può generare non poche questioni, che si legano alla complessa dinamica delle regole di accesso al credito. Questioni sulle quali sarà utile, in un prossimo futuro, condurre un più ampio approfondimento. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus