La App per il pagamento elettronico che riproduce parzialmente Satispay viola la concorrenza sleale e non il diritto d’autore

L’offerta pressoché integrale di alcune opzioni di una App concorrente e alcune modalità di presentazione all’esterno procura in modo illecito un vantaggio concorrenziale consentendo al concorrente sleale di inserirsi con maggiore rapidità sul medesimo mercato con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione per i profili sopra indagati.

L’interessante sentenza del Tribunale di Milano del 3 dicembre 2019 si sofferma sull’attuale tema delle App che, con gli smartphone, sono diventate elementi di svago, ma anche sempre più strumenti di lavoro e sostituti di strumenti tradizionali nelle transazioni commerciali quale gli acquisti di prodotti e servizi, nonché i metodi di pagamento. La vicenda trattata dal Tribunale di Milano trova l’unico limite di essere riferita a una fase cautelare e pertanto l’ordinanza, pur fornendo diverse indicazioni, rimanda al giudizio di merito per alcuni aspetti e sarà quindi necessario attendere la sentenza per poter ulteriormente approfondire la vicenda. Il caso. La controversia sorge tra la società Satispay da un lato più precisamente Satispay S.p.a. e Satispay Limited , titolare dell’omonima App lanciata nel 2015 e destinata ai micropagamenti, e la Sisal Group S.p.a. dall’altro titolare della App denominata Bill” introdotta nel mese di settembre 2018. La vicenda ha ad oggetto due App del mercato dei servizi di pagamento digitale, ossia dispositivi software idonei, avvalendosi di banche dati, a svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono applicate. Satispay costituisce un sistema di pagamento tramite applicazione mobile basato su un conto di moneta elettronica, pertanto è uno strumento prepagato ed emesso dall’emittente, scaricato dal titolare mediante bonifico e utilizzato dal cliente per effettuare una spesa presso un esercente convenzionato o per trasferirla a terzi, pertanto l’operazione può essere eseguita nei limiti del prepagato senza possibilità di credito per l’utente. La Satispay introduceva un ricorso cautelare lamentando il comportamento della Sisal che avrebbe realizzato una replica esatta della propria App sia per i profili funzionali che per quelli commerciali attraverso l’indebita ripetizione del software, della banca dati e della c.d. user experience. Inoltre, viene contestato a Sisal Group di aver sistematicamente replicato le innovative funzioni ideate da Satispay nonché ripreso le scelte grafiche e linguistiche arrivando a ricalcare le modalità promozionali presso il pubblico. Dette violazioni sarebbero state possibili anche attraverso l’indebita sottrazione di informazioni riservate nell’ambito di pregresse trattative intercorse tra le parti finalizzate a integrare l’App di Satispay presso i punti vendita Sisal. Fallita l’ipotesi di accordo, Sisal ha annunciato il lancio sul mercato della App Bill” con tempismo sospetto agli occhi di Satispay. Sisal nelle proprie difese premetteva di aver lanciato da tempo sul mercato dei pagamenti digitali l’App Sisalpay” dalla quale vi è stato lo sviluppo dell’ulteriore App Bill”. In tema di App, le normative che vengono in soccorso, sotto il profilo di realizzazione tecnica, sono quelle relative - al software o programmi per elaboratore, così come introdotta dal d.lgs. n. 518/1992, in attuazione alla Direttiva 91/250, che tutela sia il codice sorgente ossia il linguaggio di programmazione predisposto dallo sviluppatore sia il codice oggetto il cosiddetto linguaggio macchina che, mediante i sistemi c.d. interprete”, traducono il linguaggio sorgente in modo che il computer possa recepirlo - alle banche dati, normativa introdotta con il d.lgs. n. 169/1999 in attuazione della direttiva 96/9, ove la scelta e la disposizione dei dati in esse contenute costituisca una autonoma espressione della libertà creativa del suo autore. La tutela autorale. Il Tribunale, richiamati i principi normativi di cui sopra, chiarisce come vada pacificamente esclusa la tutela del contenuto del programma ossia idee principi, metodi, tecniche o formule. Sulle App veniva disposta CTU che rilevava come l’App di Satispay - fosse dotata dei requisiti di novità e creatività perché costituita da una combinazione di funzionalità già singolarmente implementate in singole applicazioni, ma mai tutte insieme, quali 1. il sistema cashback 2. il cashback network 3. il budget settimanale 4. identificazione dei consumatori tramite SEDA - fosse dotata di una banca dati alimentata da macro aggregazione dei dati quali dati anagrafici dei consumatori, quelli degli esercenti, quelli relativi al consumo e alle consuetudini degli esercenti nonché dei comportamenti degli utenti . Quanto alla App Bill” il CTU rileva come - fosse basato su un conto di pagamento detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento, con addebito e accredito di fondi sul conto, e offerto sul mercato a seguito di autorizzazione della Banca d’Italia. Tra le due App sono state rilevate 26 funzionalità e caratteristiche comuni su un totale di 29 funzionalità di cui è dotata Bill” . Tuttavia, il CTU ha ritenuto l’App di Sisal frutto di autonomo sviluppo e non qualificabile come opera derivata dal codice sorgente di Satispay. Altrettanto ha ritenuto il tecnico d’ufficio relativamente alla banca dati costituente un’opera originale e autonoma rispetto quella di Satispay. L’analisi del codice sorgente è stato rinviato alla fase di cognizione piena e pertanto, non indagato in sede cautelare, la tutela autoriale potrà trovare eventualmente in quella fase un possibile riconoscimento. Anche la somiglianza delle funzionalità è stata ritenuta non illecita nella misura in cui sia avvenuta senza plagio del codice sorgente o della banca dati, coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale non viola il diritto d’autore sul programma per elaboratore il concorrente che abbia riprodotto delle funzionalità senza avere avuto accesso al codice sorgente del concorrente CGUE, C-406/10, 2 maggio 2012 . Concorrenza sleale. Satispay lamenta l’illiceità della condotta avversaria anche con riferimento alla concorrenza sleale di cui all’art. 2598, comma 3, c.c. essendosi Sisal accaparrata un vantaggio competitivo con l’acquisizione senza costi delle scelte compiute da Satispay. In particolare Satispay contesta a Sisal - l’uso di caratteristiche e funzionalità proprie della App Satispay - l’utilizzo della medesima user expirence, ossia l’interazione uomo-macchina - l’introduzione delle stesse funzionalità - scelte grafiche e terminologiche identiche - l’aver copiato il regolamento Cashback - l’aver utilizzato la medesima struttura commerciale - l’aver copiato le soluzioni grafiche di presentazione al pubblico - l’aver copiato l’aspetto promozionale. Il Tribunale ha ritenuto professionalmente scorrette le seguenti condotte - la ripetizione del servizio di budget settimanale” - l’identità letterale di parti intere del Regolamento del servizio di Cashback - la ripetizione di scelte terminologiche non necessitate - l’utilizzo di immagini del tutto analoghe a quelle di Satispay In tal modo, Sisal si è procurata in modo illecito un vantaggio concorrenziale offrendo pressoché integralmente alcune opzioni della piattaforma avversaria e alcune modalità di presentazione all’esterno inserendosi con maggiore rapidità sul medesimo mercato con un indebito risparmio sui costi e sui tempi occorrenti a predisporre una propria autonoma soluzione per i profili sopra indagati . Vengono invece esclusi dalla concorrenza parassitaria - la ripetizione di altre funzioni - la struttura dell’offerta commerciale - la ripetizione di alcuni profili dell’interfaccia in quanto le soluzioni grafiche privi di carattere distintivo non sono monopolizzabili. In conclusione. Il Tribunale accoglieva la richiesta di inibitoria ponendo un limite temporale, diversamente potrebbe crearsi una posizione di vantaggio in favore di un’impresa istante e a danno del soggetto passivo che verrebbe privato senza termine di poter competere in maniera lecita adottando condotte epurate dai profili parassitari accertati. Pertanto, il Tribunale ordinava per l’arco temporale di un anno a decorrere dalla notificazione dell’ordinanza l’inibitoria dalla prosecuzione delle condotte di concorrenza sleale parassitaria e fissava una penale per ogni giorno di ritardo a decorrere dal ventesimo girono dalla comunicazione dell’ordinanza, al fine si consentire alla resistente di approntare le modifiche necessarie alla App.

Trib.Milano_3dicembre2019_ridotto