Il rinvio degli obblighi di allerta di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi

L’art. 41 dello Schema di Correttivo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020 rinvia al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli artt. 14 e 15 del Codice della crisi, in tema di obblighi di segnalazione nell’allerta, incombenti sugli organi di controllo e di revisione, nonché sui creditori pubblici qualificati , per le imprese che non oltrepassano i parametri dimensionali ivi prescritti. In tal modo si definisce il sistema delle disposizioni che, per il legislatore, dovranno gestire la rilevante scommessa normativa sull’allerta.

L’immediata entrata in vigore del nuovo art. 2086 C.C. doveva favorire, nelle intenzioni del legislatore, la diffusione di una cultura dell’organizzazione in funzione di prevenzione della crisi ciò, peraltro, solo per le società e per altre forme meta-individuali di esercizio dell’impresa, atteso che analoga previsione, di immediata vigenza, non era stata invece consapevolmente deve ritenersi adottata quanto alle imprese individuali art. 3 . La differenziazione, peraltro, non risultava perfettamente conforme alla ratio, di differire l’obbligo di adattamento per le imprese più piccole, per le quali cioè gli obblighi risultassero più onerosi, posto che non era detto né che gli imprenditori individuali fossero sempre i più piccoli , né che non vi fossero società più piccole di molti imprenditori individuali. D’altro canto, anche per le imprese per le quali l’art. 2086 c.c. era entrato subito in vigore, non si era affatto registrato, purtroppo, l’effetto sperato. La previsione dell’art. 41 individua ora espressamente i parametri dimensionali che condizionano la valutazione in termini di piccolezza . Si tratta delle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti 1 totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro 2 ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro 3 dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità. Dunque sono le imprese più piccole, tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell’art. 2477 c.c., dall’obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell’organo di revisione, ossia delle società che non sono obbligate all’introduzione dell’obbligo di controllo interno. Il differimento dell’entrata in vigore, peraltro, riguarda solo gli obblighi di segnalazione rispetto all’allerta, e non gli obblighi organizzativi, che per tutti i soggetti collettivi sono già, e restano, in vigore. In tale contesto l’innalzamento delle soglie che nell’art. 377 condizionavano l’obbligo di introdurre l’organo di controllo interno aveva già di fatto disattivato l’allerta, posto che l’istituto è sensibilmente condizionato dalla possibilità di funzionamento della c.d. allerta interna, che presuppone la presenza di una funzione di controllo indipendente dal soggetto economico di riferimento. Dunque, l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati, in funzione preventiva della crisi, entrerà in vigore definitivamente, per tutte le imprese, anche quelle individuali, a decorrere dal 15 agosto 2020 l’allerta interna , invece, prenderà vigore dal 15 agosto solo per le imprese che superino le soglie dimensionali previste. In tal modo il legislatore spera anche di deflazionare gli OCRI, in fase di attivazione, così cercando di evitare che un immediato ingolfamento ne comprometta l’avvio, così potenzialmente decretando il fallimento in partenza della scommessa sull’allerta. L’esonero dall’assoggettamento all’obbligo di allerta è limitato in ogni caso a sei mesi. Peraltro, come già abbiamo avuto modo di segnalare v. la news de www.ilFallimentarista.it in data 2 marzo 2020 , il rinvio al 15 febbraio 2021 dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione verrà già anticipato in modo autonomo con il decreto legge recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , che, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 33 del 28 febbraio 2020, è di imminente emanazione. L’iniziativa è stata assunta per evitare che l’emergenza Coronavirus possa comportare ulteriori negative conseguenze per coloro che hanno l’obbligo di segnalazione dell’allerta e potrebbero trovarsi nell’impossibilità, o comunque nella grande difficoltà, di farvi fronte. A maggior ragione, in tal modo, verrà consentito un graduale adeguamento a questa così importante novità normativa, da cui dipende gran parte del successo della disciplina in tema di anticipazione delle misure di salvataggio delle imprese. È da ritenere naturalmente che l’art. 41 del Correttivo, stante l’anticipazione del suo contenuto che ne ha fatto il decreto legge, verrà espunto in sede di approvazione finale del Decreto legislativo o che comunque si dia conferma in esso di quanto già stabilito nel decreto legge emanato nelle more. Fonte ilfallimentarista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus