Covid-19: i 22 punti a sostegno dell'attuale situazione economica emergenziale

Davanti all'emergenza epidemiologica da COVID 19 risulta di tutta evidenza necessario pensare con grande sollecitudine a misure di contenimento non solo sanitario, ma anche economico, degli effetti in grado di segnare per lungo tempo il nostro sistema finanziario.

In questa logica il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili CNDCEC e Confindustria hanno presentato una serie di proposte, che nelle intenzioni di chi scrive meritano di trovare accoglimento nella legislazione di urgenza che si attende entro i prossimi giorni. Le proposte a sostegno dell'economia. Ecco di seguito riportate le proposte. 1. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei p 2. Sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da a agenti della riscossione, b società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53 d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, c soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b , del citato decreto legislativo società a capitale interamente pubblico indicate nell'art. 113, comma 5, lett. c del Testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing e all'art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 3. Sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione 4. Ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 avvisi bonari e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza 5. Sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e all'art. 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 es. rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc. , nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate 6. Riconoscimento della sussistenza della comprovatae grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica , indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell'estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione 7. Sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze 8. Rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari 9. Sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso 10. Riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall'art. 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari 11. Incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020 12. Destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi 13. Sterilizzazione dell'art. 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito 14. Sterilizzazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati 15. Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale periodo di non normale svolgimento dell'attività ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 16. Riduzione del 50%, per il periodo d'imposta 2020, delle percentuali previste dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica 17. Riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell'autorità pubblica ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell'intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti 18. Sospendere, per il periodo d'imposta 2020 e 2019, per la maggiorazione IRES , la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari 19. Previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l'approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un termine più ampio , anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società previste dall'art. 2364, comma 2, c.c. conseguente rinvio della nomina dell'organo di controllo o del revisore prevista dall'art. 2477 c.c. 20. Sospensione dell'obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up 21. Proroga del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali 22. Sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso. In conclusione. La parola passa all’azione politica, auspicando che i contributi tecnici vengano adeguatamente valutati. Fonte ilsocietario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus