Le tappe verso la piena operatività del nuovo codice della crisi d’impresa

Dopo le ultime novità in materia di proroga di alcuni termini contenute in vari provvedimenti il Milleproroghe e il decreto Coronavirus” è opportuno fare il punto della situazione sulle tappe che porteranno alla piena attuazione del nuovo codice della crisi mettendo ordine tra disposizioni già in vigore e quelle che entreranno in vigore in modo differito, coordinandole tra loro ed avvertendo, comunque, che sulla questione dovremo tornare non appena saranno pubblicai i decreti legislativi correttivi del codice della crisi.

Il codice della crisi. A tal fine occorre muovere dall’inizio e cioè dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. L’obiettivo che il legislatore si è posto con l’approvazione del codice è stato ed è quello di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali introducendo, tra le altre, alcune novità di assoluto rilievo la prima importante novità, di carattere strutturale, è stata la modifica di alcune norme del codice civile prevendendo, inter alia , l’introduzione dell’obbligo per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese salvaguardandone la possibile sopravvivenza sul mercato. In base all’art. 389, comma 2, c.c.i. gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 [sono entrati, nda] in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto . I sistemi di allerta La seconda novità – di straordinario impatto sistematico e decisamente innovativa - è stata l’introduzione della c.d. allerta il legislatore ha previsto sistemi di segnalazioni in modo tale che l’imprenditore possa essere supportato nel rilievo tempestivo della crisi con indubbio beneficio suo ma anche dei creditori . Sono previsti obblighi di segnalazione – variamente sanzionati - per gli organi di controllo interni delle società segnalazione interna ex art. 14, comma 2 e a carico dell’Agenzia delle Entrate, degli istituti di riscossione nonché dell’INPS segnalazione esterna dei creditori pubblici qualificati CPQ ex art. 15 obblighi che scatteranno in presenza di indici rilevatori della crisi e che porteranno il debitore davanti all’OCRI al fine di valutare in modo assolutamente riservato la possibilità, sempre che la crisi vi sia effettivamente, di mettere in atto le misure più adeguate ovvero di avviare un percorso di composizione assistita della crisi ovvero, ancora, avviare una procedura di regolazione della crisi. prorogati per il Coronavirus. Orbene, questi obblighi, che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 15 agosto 2020, sono stati prorogati dal decreto legge sul Coronavirus. Ed infatti, il d.l. n. 9/2020, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, contiene un art. 11 che espressamente dispone la proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 . Quanto alla segnalazione interna la formulazione della norma apre a difficoltà interpretative. È vero che il decreto legge ha testualmente previsto la proroga soltanto del comma 2 onde qualcuno ha interpretato che il rinvio è soltanto per la segnalazione all’OCRI , ma quel comma regola sia la fase interna” della segnalazione e, cioè, rivolta in prima battura all’organo amministrativo sia quella esterna” di segnalare senza indugio all’OCRI la situazione di crisi. Ma il problema certamente si pone posto che la segnalazione di cui al CCII sia prorogata in blocco”, l’organo di controllo deve sempre vigilare sullo stato di salute della società segnalando doverosamente all’organo amministrativo a prescindere dall’attualità di investire poi l’OCRI in presenza dei presupposti di legge. Gli organismi di composizione della crisi OCRI . Ora la domanda che ci si potrebbe porre è se questa proroga porta con sé qualche conseguenza anche sulla prevista costituzione degli OCRI prevista per il 15 agosto 2020. Ed infatti, il sistema del codice della crisi ha previsto che le segnalazioni di cui abbiamo detto sopra dovranno essere dirette, in un primo momento, all’imprenditore affinché provveda ad adottare tutte le misure necessarie per ovviare alla crisi ovvero a dimostrare che la crisi non c’è nonostante la presenza di indici sintomatici e, in un secondo momento, se la crisi o l’indice non sarà rientrato, all’Organismo di Composizione della Crisi OCRI . Ebbene, l’OCRI dovrà essere obbligatoriamente costituito entro il 15 agosto 2020 presso ogni Camera di Commercio funzione obbligatoria ed ex lege e sarà deputato alla gestione a della procedura di allerta e b della procedura di composizione della crisi con riferimento a tutte le imprese sopra-soglia” dal momento che per le altre ivi comprese le società agricole è prevista la competenza dell’Organismo di composizione della crisi OCC ovvero, ancora, per le società cooperative il Ministero dello Sviluppo Economico . Il termine per la costituzione dell’OCRI non subisce, al momento, nessun effetto dall’entrata in vigore del decreto legge sul Coronavirus che ha previsto, come abbiamo visto, soltanto la proroga del termine per le segnalazioni di cui all'art. 14, comma 2 e 15, c.c.i Ed infatti, l'organismo di composizione trova la sua fonte legale nell'art. 16 c.c.i. con la conseguenza che a non è preso in considerazione dal d.l. n. 9/2020 e b continua ad essere disciplinato dalla norma di entrata in vigore di cui all'art. 389, comma 1, c.c.i. in base al quale, per quel che interessa Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 14 agosto 2019 e, quindi, il 15 agosto una volta decorsi” i diciotto mesi dalla pubblicazione . Del resto, l’OCRI non funzionerà soltanto a seguito delle segnalazioni interne di cui all’art. 14, comma 2 ed esterne di cui all’art. 15, ma dovrà gestire anche le procedure che avranno origine dall’istanza del debitore pure al fine di poter godere delle misure premiali previste espressamente dal Codice della crisi per chi si attiva tempestivamente per affrontare la crisi. Chi saranno gli esperti della crisi? – Ma le novità sul Codice della crisi non sono finite l’art. 8 del decreto Milleproroghe d.l. n. 162/2019 come convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 ha differito il termine per la creazione dell’elenco degli esperti dal quale anche l’OCRI attingerà per la costituzione del collegio degli esperti . Ed infatti, il comma 4 dell’art. 8 differisce il termine previsto dall’art. 357 c.c.i. che aveva originariamente previsto la data del 1° marzo 2020 come termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza art. 356 al 30 giugno 2020. Si prevede che il medesimo decreto dovrà definire entro il 30 giugno 2020 le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. La proroga è stata giustificata con l’esigenza di consentire che, nella redazione del decreto per la creazione dell’Albo, si possa tener conto delle modificazioni che saranno introdotte dal decreto correttivo al Codice della Crisi, ormai di imminente pubblicazione. Tuttavia, ed in ogni caso, neppure questa proroga incide sulla partenza degli OCRI rectius sulla necessità che alla data del 15 agosto 2020 siano operativi . E ciò perché il Codice della Crisi ha comunque previsto una norma ad hoc per garantire comunque il funzionamento degli OCRI in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Albo si tratta dell’art. 352 c.c.i. rubricato, per l’appunto, Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI e in base al quale sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo di cui all’articolo 356, i componenti del collegio di cui all’art. 17, comma 1, lettere a e b , sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati . SRL e organi di controllo. L’art. 8, contiene un’ulteriore disposizione che interviene sul Codice della Crisi si tratta del comma 6– sexies che proroga il termine entro cui si deve procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo per quelle società a responsabilità limitata società cooperative che se ne devono dotare secondo quanto previsto dal Codice dell’impresa e dell’insolvenza. Ed infatti, in base al terzo comma dell’art. 379 c.c.i. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo . Quel termine originario è stato prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. La modifica è stata richiesta a gran voce in verità già prima della scadenza del termine dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le difficoltà operative derivanti dal precedente termine e consentirà alla maggioranza delle società che ancora non se ne era dotata di adempiere alle prescrizioni di legge.