La liquidazione dei compensi spettanti al curatore fallimentare e al coadiutore della procedura

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore deve essere specificatamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice del merito, ex art. 39 l.fall., con la conseguente nullità del suddetto decreto, qualora risulti privo di motivazione al riguardo, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3871/20, depositata il 17 febbraio. La vicenda. Un avvocato, in veste di curatore del fallimento di una casa di riposo impugnava il decreto del Tribunale recante, su sua richiesta, la liquidazione del proprio compenso finale e di quello del coadiutore della procedura. In particolare, il ricorrente, con il motivo di ricorso, contesta il fatto che il Tribunale non abbia indicato i parametri di merito e contabili alla base della finale liquidazione, fuoriuscendo anche dai minimi tabellari vigenti. Sul compenso del coadiutore della procedura. Innanzitutto, occorre ricordare che per coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi dell’art. 32, comma 2, l.fall., si intende quel soggetto che svolge prestazioni d’opera integrative dell’attività del curatore, in posizione però subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale svolgendo, dunque, funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito della procedura concorsuale, questi assume la veste di ausiliario del giudice. E per quanto riguarda il compenso, la Suprema Corte, in prima battuta, sottolinea che la nomina di un coadiutore rimane assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’attività prestata non è, per tale motivo, riconducibile all’esecuzione di un contratto d’opera professionale, posto che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali . Sul compenso del curatore fallimentare. Con riferimento invece all’ammontare del compenso spettante al ricorrente, curatore fallimentare, questi sostiene che il decreto impugnato non indica alcuni parametri essenziali esposti dal d.m. del 25 gennaio 2012, n. 30, quali l’opera prestata dal curatore, i risultati ottenuti, l’importanza del fallimento etc. Ed è sulla base di tali considerazioni che i Supremi Giudici della Cassazione accolgono il ricorso del curatore fallimentare dando continuità al principio, cui si atterrà il giudice del rinvio, in virtù del quale, il decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore deve essere specificatamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice del merito, ex art. 39 l.fall., con la conseguente nullità del suddetto decreto, qualora risulti privo di motivazione al riguardo, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost Non basta, pertanto, il mero richiamo all’istanza del curatore, se privo di criteri in concreto adottati, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione . Ed, inoltre, tale principio andrà applicato anche per la liquidazione del compenso spettate al coadiutore che, nel caso in esame, avrebbe operato nella duplice funzione sia di coadiutore, appunto, sia di professionista consulente di parte per conto del fallimento in un altro processo, richiamandosi dunque il rispetto delle rispettive distinte regole di liquidazione dei compensi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 novembre 2019 – 17 febbraio 2020, n. 3871 Presidente De Chiara – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. M.M. , avvocato e in veste di curatore del fallimento omissis s.a.s. omissis e del socio ill. resp. A.G. , nonché in proprio, impugna il decreto Trib. Treviso 15.1.2014, n. 45 Mod. 38 e n. 46 Mod. 38 recante, su sua istanza, la liquidazione del compenso finale spettante sia alla stessa sia al coadiutore della procedura e professionista C.W.R. 2. sulla premessa che nell’istanza venivano sintetizzate le attività del C. cui era stata affidata la cura della contabilità e dell’amministrazione, già in assistenza di altro consulente in materia di lavoro e poi le ordinarie dichiarazioni fiscali di periodo, nonché l’incarico di perito per il fallimento nel processo penale a carico dell’accomandataria e del curatore, il tribunale liquidava al primo Euro 14.000 a titolo di onorari oltre rimborso spese ed accessori e al secondo 10.000 Euro, oltre al rimborso forfettario del 5%, gli accessori fiscali e previdenziali, nonché la somma di Euro 3.741,72 a titolo di spese imponibili e di 2.179,98 quali anticipazioni, oltre a 57,51 da sostenere in chiusura veniva pertanto autorizzato il corrispondente prelievo, sottratti gli importi relativi ai due acconti già percepiti dal Curatore a titolo di rifusione spese Euro 516,46 + Euro 3.642,49 tali ultime somme nella stessa istanza del curatore erano state riportate in riepilogo 3. il ricorso è su quattro motivi. Ragioni della decisione Considerato che 1. con i motivi si contesta, anche con il vizio di motivazione, la violazione della L. Fall., artt. 31, 32 e 39, D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 132 c.p.c., non avendo il tribunale indicato i parametri di merito e contabili, nè per il curatore nè per il coadiutore e nelle rispettive circostanze di computo, alla base della finale liquidazione, fuoriuscendo anche dai minimi tabellari vigenti apposite censure specificative sono così dedicate al mancato rispetto degli indici normativi citati in relazione ai fattori storici della procedura concorsuale e all’apporto di ciascuno dei due incaricati all’esito della stessa 2. in particolare, nel terzo motivo si censura la mancata distinzione, ai fini del riconoscimento del compenso finale, del compenso spettante al coadiutore, di cui si deve solo tenere conto per quello attribuibile al curatore, senza sottrazione diretta del primo dal secondo 3. il quarto motivo avanza la violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., nel contesto della procedura di liquidazione del compenso finale 4. stante la sua priorità logica, in via preliminare va esaminato il quarto motivo, che è inammissibile, per plurime ragioni il ricorrente invero, nel denunciare in modo aspecifico la assoluta carenza del contraddittorio , non assolve al suo onere di allegazione già dell’istituto che sarebbe stato violato o falsamente applicato nella censura, si dà atto infatti che proprio la L. Fall., art. 39, non contiene una esplicita previsione in tal senso, benché in Camera di consiglio nessuna norma vieta l’ingresso pure all’organo curatore in realtà la doglianza è del tutto generica, nè indica, nel caso concreto, quale lesione alle posizioni soggettive del ricorrente sarebbe derivata dalla mancata audizione preventiva del curatore da parte del collegio fallimentare ovvero dalla omessa partecipazione del medesimo alla Camera di consiglio stessa 5. posto che, al di là del merito, il tribunale ha deciso sull’istanza scritta di liquidazione del compenso preventivamente formulata dal curatore e nel presupposto che già la stessa, necessaria ai sensi della L. Fall., art. 39, comma 1, ha illustrato le circostanze concrete del proprio operato e della procedura quali utili alla più congrua applicazione dei parametri della normazione delegata nella specie, il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 , il ricorrente non ha dedotto quale lesione sarebbe stata evitata alla sua attività difensiva ove il tribunale, benché non tenutovi, ne avesse disposto la comparizione preventiva nè risulta che detto curatore abbia svolto, sul punto, istanza per essere sentito in Camera di consiglio ovvero che il procedimento si stesse connotando in termini di diretto conflitto d’interesse con altro avente diritto ipotesi di successione di curatori, per la quale questa Corte ha ipotizzato il contraddittorio Cass. 14631/2018 ne consegue pertanto che la censura non tiene conto del principio, cui il Collegio intende dare continuità, per cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata Cass. 19759/2017 6. l’esposizione e l’intima connessione dei primi tre motivi, per come ripresa nella altrettanto copiosa memoria, assomma - in un rapporto di reciproca implicanza - le censure attinenti alla liquidazione del compenso al curatore e quelle espresse verso analoga statuizione resa nei confronti del coadiutore quanto alle seconde, per vero, il ricorrente non opera alcuna distinzione in tema di regime di formazione dell’atto liquidatorio e relativa competenza degli organi concorsuali, nonostante in materia viga il principio per cui il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile di reclamo L. Fall., ex art. 26 e non già dell’opposizione del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 Cass. 23086/2014, 8742/2016 nella fattispecie, il tribunale ha direttamente operato il compenso al coadiutore 7. per la figura in esame, questa Corte ha chiarito che il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 2, svolge prestazioni d’opera integrative dell’attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale Cass. 10513/2018 e, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice Cass. 10143/2011 così che, sul punto del compenso, la nomina di un coadiutore, ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 2, resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’attività prestata non è perciò riconducibile all’esecuzione di un contratto d’opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali Cass. 20193/2019 8. il ricorrente, peraltro, sulla dialettica interna tra giudice delegato e tribunale, del tutto mancata, non mostra di aver investito questa Corte del relativo vizio, sul quale può dirsi formato, secondo indirizzo consolidato, il giudicato implicito, ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo Cass. 24156/2018 anche l’eventuale improponibilità della domanda e la ipotizzabile rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado di tale vizio integrano - va ribadito - una regola che va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall’intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio Cass. 1115/2014 questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, nè può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come già ripetutamente affermato da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018 Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018 Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036 Cass. 21861/2019 9. nella vicenda tuttavia, il ricorrente ha comunque operato un’unitaria censura verso un provvedimento complesso, contestando in modo specifico altresì la parte statuitiva afferente al coadiutore, impugnata sul punto delle regole di merito applicate ne consegue allora che anche la liquidazione operata alfine dal tribunale verso C. coadiutore del curatore ed altresì consulente tecnico di parte in un processo penale, nell’interesse della curatela , opera come circostanza direttamente rilevante ai fini dello scrutinio di tutti i profili dei primi tre motivi il Collegio, pertanto, ritiene che siffatti motivi, trattati unitariamente e con riguardo ad entrambe le posizioni soggettive, siano fondati, poiché nel decreto una motivazione vera e propria non sussiste per alcuno dei professionisti 10. il decreto impugnato non indica, quanto al curatore, alcuni parametri essenziali esplicitamente imposti dal D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 applicabile alla fattispecie ai sensi del suo art. 8 , cui si richiama la L. Fall., art. 39, comma 1, quali l’opera prestata dal curatore , i risultati ottenuti , la importanza del fallimento , la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni che realizzano indicatori specifici di motivazione per i quali la generica formula impiegata valutata la diligenza spiegata dal curatore nell’espletamento dell’incarico non assume idonea funzione riassuntiva, benché potenzialmente declinabile in modo sintetico e con riguardo eventuale a puntuali circostanze riferite nell’istanza dell’interessato e per relationem richiamabili, nella specie però prive di menzione 11. inoltre, è omesso del tutto il riferimento all’ammontare dell’attivo e del passivo, mentre la circostanza - per come riportata nelle difese, e cioè circa 174 mila Euro di attivo e 1,97 milioni Euro di passivo non è tale, in difetto assoluto di motivazione, da giustificare le ragioni dell’importo finale che, liquidato nella sopra riportata misura e avuto riguardo alla liquidazione effettuata altresì verso il coadiutore, non permette di comprendere se e come del secondo compenso il tribunale abbia tenuto conto , ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 2 al di là invero della non piena corrispondenza, parimenti priva di motivazione, fra la natura delle somme corrisposte al curatore come anticipazioni e spese ed in funzione di acconto, rispetto alle spese che il tribunale avrebbe cumulativamente imposto di dedurre in sede di prelievo finale, il D.M. n. 30 del 2012, art. 1, impone una liquidazione distinta commisurata all’attivo e per scaglioni comma 1 e poi ricalcolata come supplemento sul passivo comma 2 la sommatoria che ne deriva, all’esito del giudizio condotto secondo i parametri citati, subisce una vera e propria detrazione solo ove nella procedura abbia operato un delegato del curatore, ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 1, mentre invece l’apprezzamento dell’apporto di chi e solo abbia coadiuvato, come tecnico o altra persona retribuita, il curatore stesso L. Fall., ex art. 32, comma 2, spiega una influenza di considerazione di merito sul compenso al curatore se ne tiene conto altra modalità di liquidazione concerne infine chi sia stato adibito dal curatore come tecnico esterno, in un incarico professionale conferito in via contrattuale 12. nella fattispecie, il professionista adibito era un coadiutore contabile nel fallimento e un consulente tecnico di parte in un processo penale, senza incarico sostitutivo, per singole funzioni, di quelle affidate ex lege al curatore, derivandone la necessità, ai sensi della L. Fall., art. 39 e art. 32, comma 2 e in primo luogo, di assicurare piena intelligibilità al modo con cui la coadiuvazione autorizzata dal giudice delegato, ratione temporis competente ha interferito sull’andamento della procedura e in particolare i suoi risultati, i tempi delle varie fasi, l’articolazione organizzativa delle attività, la dimensione dell’opera e la complessità delle questioni affrontate, la qualità e quantità del contenzioso, i rapporti con altre iniziative ed autorità pubbliche, la formazione dell’attivo e del passivo, l’ampiezza delle funzioni dirette espletate dal curatore 13. a maggior ragione la invocata ed esaustiva motivazione appare necessaria se, come nel caso, il compenso riconosciuto al coadiutore sia maggiore di quello attribuito al curatore ovvero per questi risulti liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari quanto al primo, è invero mancata ogni indicazione delle fonti normative, operando in tema il principio per cui svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici Cass. 10143/2011 circa invece le attività affidategli sulla base di mandato professionale, si deve ripetere che il contenuto tecnico della prestazione resa dal consulente di parte e lo svolgimento della stessa in favore della procedura non risultano sufficienti a giustificarne l’assimilazione all’attività del c.t.u., la quale non è ricollegabile ad un rapporto contrattuale, ma costituisce oggetto di un munus publicum, adempiuto in posizione d’imparzialità e nell’interesse dell’amministrazione della giustizia, laddove quella del consulente di parte si configura come un incarico professionale conferito esclusivamente a vantaggio della massa dei creditori nella liquidazione del relativo compenso, non possono dunque trovare applicazione i criteri previsti per la determinazione delle spettanze degli ausiliari del giudice, dovendosi invece fare riferimento alle tariffe vigenti per la categoria professionale di appartenenza, non diversamente da quanto accade per il difensore del fallimento Cass. 17708/2014, 19399/2011 conf. 20878/2015 anche per tale parte, dunque, un’autentica motivazione del provvedimento non può dirsi sussistente 14. va dunque assicurata continuità al principio, cui si atterrà il giudice del rinvio, per cui il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dalla L. Fall., art. 39 e dalle norme regolamentari ivi richiamate con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente , denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell’istanza e dai relativi allegati Cass. 10353/2005 , ma con richiami espliciti ai parametri applicati non basta invero il mero richiamo all’istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati Cass. 2210/2008 , risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione Cass. 19053/2017 e 16856/2017 conf. 31776/2018 identico principio andrà applicato anche per la liquidazione dei compensi disposti nei confronti di C.W.R. , che, a tenore dell’istanza allegata al decreto, avrebbe invero operato nella duplice veste sia di coadiutore sia di professionista consulente di parte per conto del fallimento in altro processo, dunque richiamandosi il rispetto, come sopra esposto, delle rispettive distinte regole di liquidazione il ricorso va pertanto accolto quanto ai primi tre motivi, inammissibile il quarto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Treviso, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi tre motivi, ai sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.