L’accertamento dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 l. fall. può essere ravvisato nell’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare, in virtù di una valutazione complessiva della situazione economica della società.

Lo si legge nell’ordinanza n. 1069/20, depositata dalla Suprema Corte il 20 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano respingeva i reclami proposti avverso la dichiarazione di fallimento di una società immobiliare. Secondo la Corte, lo stato di insolvenza della società era stato correttamente ravvisato nell’impossibilità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sulla base della quasi totale mancanza di liquidità, dei ritardi nei pagamenti, degli ingenti debiti in bilancio e della pendenza di un processo esecutivo immobiliare. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte. Stato di insolvenza. Secondo la costante giurisprudenza, lo stato di insolvenza richiesto ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore non può essere escluso dalla mera circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti. In virtù dell’art. 5 l. fall., lo stato di insolvenza deve essere apprezzato nel suo significato oggettivo che deriva da una valutazione delle condizioni economiche normalmente necessarie nell’esercizio dell’attività. Si identifica quindi con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni dell’impresa, secondo la tipicità dell’esperienza economica. Aggiunge inoltre il provvedimento impugnato che, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato d’insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva . Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente applicato tali principi ravvisando la sussistenza dello stato di insolvenza nella mancanza di risorse finanziarie e nelle obbligazioni inadempiute, considerando irrilevante la consistenza immobiliare della stessa società fallita, elemento che non avrebbe comunque potuto consentire nell’immediatezza di far fronte a tali obbligazioni. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 ottobre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 1069 Presidente Scaldaferri – Relatore Caiazzo Rilevato che L’ omissis s.r.l. ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano il 17.1.18, che respinse i distinti reclami - previa riunione dei procedimenti -proposti dalla stessa società e dal fallimento della omissis s.a.s., avverso la sentenza del Tribunale di Milano dichiarativa del fallimento dell’ omissis s.r.l. Al riguardo, la Corte d’appello ha rigettato le impugnazioni, ritenendo che lo stato d’insolvenza era stato correttamente ravvisato nell’impossibilità della omissis s.r.l. di far fronte alle proprie obbligazioni, come desumibile dalla quasi totale mancanza di liquidità dai ritardi nei pagamenti dagli ingenti debiti indicati in bilancio al 31.12.15 1.247.000,00 circa a fronte di liquidità per Euro 45.799,00, dati in parte confermati nella situazione patrimoniale aggiornata al 12.12.16 dalla pendenza di un processo esecutivo immobiliare, seppure iniziato sulla base di titolo impugnato. Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la possibilità di liquidare le attività sociali non escluderebbe l’insolvenza, data la perdurante incapacità della società debitrice di far fronte alle obbligazioni. La Corte d’appello ha, invece, respinto il reclamo della curatela della [ ] s.a.s., per mancanza di legittimazione al gravame, in quanto tale società non disponeva di un interesse a caducare la sentenza impugnata in virtù dell’asserita sussistenza di un rapporto societario tra l’ omissis s.r.l. e la stessa [ ] s.a.s., tale da configurare tra le due una società di fatto, poiché anche in caso di accertamento di quest’ultima e di ipotetico suo fallimento, i creditori della [ ] non potrebbero soddisfarsi sul ricavato della liquidazione del patrimonio della s.r.l Ricorre in cassazione l’ omissis s.r.l. con un unico motivo, illustrato con memoria. Si è costituita la curatela del fallimento della omissis s.a.s. con controricorso. Non si è costituita la curatela del fallimento dell’ omissis s.r.l Il giudice designato ha formulato parere, ex art. 380bis c.p.c., di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Ritenuto che Con l’unico motivo di ricorso è denunziata la violazione della L. Fall., art. 5, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato e valutato i presupposti dello stato d’insolvenza, in quanto la società fallita disponeva di beni patrimoniali, al 31.12.2016, prevalentemente consistenti in fabbricati e terreni, la cui vendita avrebbe consentito l’adempimento delle obbligazioni fatte valere dai creditori. Il motivo è infondato. In conformità del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermato che lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie secondo un criterio di normalità all’esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa prima fra tutte l’estinzione dei debiti , nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Inoltre, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento lo stato d’insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando e nella misura in cui il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento Cass., n. 23437/17 . Va altresì osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato d’insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta Cass., n. 7252/14 n. 6978/19 . Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto sussistere lo stato d’insolvenza derivante dalla mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute, considerando irrilevante la consistenza immobiliare della stessa società fallita che non consente, oggettivamente, di far fronte nell’immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione. Quanto al controricorso della curatela del fallimento della omissis s.a.s., esso ha posto in evidenza l’interesse della massa dei creditori all’annullamento della sentenza impugnata, al fine di far dichiarare dal Tribunale di Benevento già preventivamente da essa adito il fallimento della società di fatto da accertare tra la stessa società e l’ omissis s.r.l. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva ciò non esclude che, nell’ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il controricorrente abbia rispettato per la sua proposizione il termine per impugnare Cass., n. 24155/17 n. 26505/09 . Ora, nel caso concreto, il controricorso presentato dalla curatela della omissis s.a.s., può essere qualificato, in conformità del richiamato orientamento, come controricorso adesivo, poiché in tale atto la curatela si è limitata, nelle conclusioni, a dichiarare di costituirsi nel giudizio rappresentando l’interesse della massa dei creditori a vedere cassata la sentenza emessa dalla Corte d’appello, sia pure precisando, nell’illustrazione del controricorso, che tale interesse sarebbe finalizzato a veder revocato il fallimento della omissis s.r.l., così da permettere al Tribunale di Benevento di verificare i presupposti della sussistenza della società di fatto di cui la stessa omissis risulta essere socio illimitatamente responsabile, nonché lo stato d’insolvenza di quest’ultima al fine di dichiararne contestualmente il fallimento in estensione , con il conseguente interesse della massa dei creditori a veder cassata la sentenza emessa dalla Corte d’appello . Tale prospettazione dell’interesse che informa il controricorso induce ad escludere che esso contenga una sostanziale richiesta di cassare la sentenza impugnata dall’ omissis s.r.l., se si considera che dallo stesso controricorso si evince chiaramente che la curatela controricorrente non contesta lo stato d’insolvenza della ricorrente, ma è interessata al solo accertamento della società di fatto, previa contestuale dichiarazione di fallimento della stessa omissis s.r.l. Tali rilievi, quindi, non sono apprezzabili in questa sede, in difetto di autonomo ricorso incidentale del fallimento della [ ] s.a.s. avverso il rigetto del reclamo da esso proposto e riunito a quello proposto dalla ricorrente principale. La mancanza di notifica del controricorso alla curatela del fallimento dell’ omissis s.r.l., del resto, non fa che confermare che il controricorrente non ha inteso impugnare autonomamente la sentenza impugnata dalla omissis s.r.l Tenuto conto di tale peculiare contenuto del controricorso, e della mancanza di contestazioni ai motivi del ricorso, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.