Non meritevole il debitore che non spiega come ha impiegato i proventi delle linee di credito

Il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia del 30 ottobre 2019 merita attenzione in quanto consente di riflettere sull’atteggiarsi del requisito di meritevolezza che la legge sul sovraindebitamento richiede come requisito di accesso, in questo caso, alla procedura di piano del consumatore dando anche conto di come il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza modificherà pro debitore, a partire dall’agosto 2020, i requisiti soggettivi di accesso alle varie procedure.

Per il Tribunale di Vibo Valentia il plurimo ricorso al credito [] caratterizzato da distanze ravvicinate fra i vari finanziamenti, [] porta a concludere per un atteggiamento gravemente negligente delle parti che non hanno saputo gestire la propria capacità economica . Il caso. Ma esaminiamo più nel dettaglio cosa era accaduto e che cosa avevano proposto i coniugi anche perché una certa proposta avrebbe potuto portare ad una diversa valutazione del requisito della meritevolezza . Ebbene, nel caso di specie era accaduto che due coniugi, in regime di separazione di beni, avessero presentato istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento unitamente alla prescritta relazione del gestore e della documentazione richiesta. In particolare il debito comune” riguardava un mutuo chiesto ed ottenuto per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare, mentre vi erano poi debiti personali derivanti da finanziamenti e linee di credito. Il creditore privilegiato nel caso la banca che aveva erogato il mutuo aveva proposto opposizione affidato principalmente a due motivi. In primo luogo, il creditore opponente contestava la carenza del presupposto della meritevolezza in capo agli istanti alla luce della ricostruzione delle vicende che hanno portato gli istanti alla loro situazione economica. In secondo luogo, in via subordinata atteso che il piano del consumatore presentato ha previsto la falcidia del credito vantato dal creditore con una diminuzione delle rate per la sua estinzione essendo stato previsto il pagamento del creditore privilegiato per il 74% del credito senza prevedere la vendita del bene, nda , ha presentato istanza di modifica del piano in termini di ammissione integrale del credito secondo le originarie rateizzazione e scadenza . Unicità del piano familiare. In via preliminare il giudice si sofferma sulla possibilità, nel caso di specie, della presentazione di un unico piano. Secondo il Tribunale è vero che i coniugi hanno provveduto alla presentazione ed alla stesura di un unico piano atteso che tutte le linee di credito sono state attivate per fronteggiare debiti e necessità dell'intero nucleo familiare composto dagli stessi coniugi e da due figlie . Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale modus operandi da ritenersi pienamente ammissibile, sia nella specificità del caso di specie, atteso che tratta di posizioni ed esposizioni debitorie sorte per le unitarie esigenze, sia perché la proposta avanzata rispetta il requisito della specifica individuazione, da un lato, dei debiti facenti capo all'uno o all'altro soggetto, dall'altro, delle due masse facenti capo ai due istanti debitori . La soluzione in questione merita sostanziale adesione ancorché attualmente non prevista dal legislatore e superabile in via di fatto con la nomina di un unico gestore. Del resto, la soluzione è coerente a quanto il codice della crisi ha previsto in relazione all’ipotesi del sovraindebitamento familiare. Ed infatti, dopo l’agosto 2010 l’art. 66 CCII rubricato procedure familiari” prevederà proprio che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune . Solo il debitore sfortunato è meritevole. Ritenuta l’ammissibilità della procedura, il giudice passa doverosamente all’esame dei requisiti di meritevolezza e di fattibilità del piano. Quanto al primo, però, il Tribunale ritiene non sussistente la meritevolezza aderendo all’interpretazione più rigida e fedele alla lettera della legge, secondo cui le norme sul sovraindebitamento. Ed infatti, per il Tribunale il debitore delineato dalla normativa qui in applicazione è il cd. Debitore incolpevole, il debitore sfortunato, colui che si trova in una situazione debitoria tale e tanto sproporzionata rispetto alla sua capacità di fronteggiare le obbligazioni, per circostanze che non sono a lui riconducibili, né per riprovevolezza né anche solo per negligenza . Per il giudice la colpa grave deve essere intesa come comportamento irragionevole di mancata previsione di non poter adempiere, avendo come elementi di riferimento il proprio reddito o il proprio patrimonio . Certamente il comportamento del debitore andrà valutato considerato che non è un professionista utilizzando tutti gli elementi ivi compresa, ovviamente, la relazione dell’Organismo di composizione della crisi le cui osservazioni sul punto della meritevolezza – osserva giustamente il Tribunale – non sono vincolanti né nel senso della esclusione né nel senso della individuazione della meritevolezza in capo all'istante, poiché tali aspetti non sono oggetto di attestazione, ma di una semplice valutazione . Secondo la prospettazione dei ricorrenti due concause del sovraindebitamento dovevano essere individuate nella perdita dei genitori degli istanti, nda che in un primo momento hanno contribuito alle necessità familiari, o gli studi universitari delle figlie, o la non collocazione lavorativa della figlia ancora abitante presso i genitori . Indici per escludere la frode Ed ancora gli elementi. valorizzati. dagli istanti, ovverosia la mancanza di protesti, o la mancanza di debiti verso l'erario, così come la completa messa a disposizione del patrimonio immobiliare, con la sola comprensibile esclusione della casa adibita a abitazione familiare, o ancora l'avere tenuto un tenore di vita modesto, possono essere valorizzati. nel giudizio al vaglio al fine di escludere una condotta dolosa o di frode nei confronti dei creditori . non per affermare la meritevolezza. Quegli elementi non tolgono che il giudizio di meritevolezza debba essere condotto con riferimento anche alla norma secondo cui colposamente determinato il sovraindebitamentio, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacitò patrimoniali . Per il Tribunale la circostanza che solamente dagli anni 2016 all'anno 2018 si individua l'accensione di cinque linee di credito per un ammontare di circa 170 mila euro è indice di colpa del sovraindebitamento senza che la nuova” linea di credito andasse a sanare” le precedenti esposizioni debitorie. Anzi, a dire il vero, osserva il giudice non si era messo in luce a che cosa fossero state destinate le somme mutuate sul punto è mancata prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati,, riscontrandosi una mera allegazione di circostanze generiche aspetto questo su cui i vari gestori dovranno quindi fare sempre particolare attenzione . Su questa linea si era già mosso il Tribunale di Udine ma anche il Tribunale di Cagliari secondo cui non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di nonfar sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento . Peraltro, neppure la valutazione in concreto del contenuto del piano può portare nel caso di specie ad una diversa valutazione del resto è la stessa giurisprudenza della Cassazione a ricordare ai giudici di fare valutazioni in concreto anche nel piano del consumatore valutando le specifiche condizioni prospettate . Ed infatti, la proposta falcidia, sebbene in maniera contenuta, il creditore previlegiato e va a dimezzare tutti gli altri debiti, portando alla riflessione che quindi le condizioni patrimoniali ed economiche sono tali che, complice anche la tempistica fra i debiti, non vi era mai capacità di fronteggiare tali esposizioni, e non può ragionevolmente negarsi una consapevolezza in capo alle parti degli effetti di un tale atteggiamento .

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 30 ottobre 2019 Giudice Delegato Romana Osservato che, con istanza del 29 luglio 2019, gli istanti, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e, segnatamente, una proposta di piano del consumatore, unitamente a corposa documentazione ed alla relazione particolareggiata redatta dall'Organicismo di Composizione della Crisi competente e dai Gestori nominati in seno all'organismo medesimo, omissis. Alla udienza sopra indicata si è costituito in giudizio il creditore BNL, il quale ha manifestato, in via principale, la propria opposizione alla ammissione del piano presentato, lamentando la carenza del presupposto della meritevolezza individuata alla luce della ricostruzione delle vicende che hanno portato gli istanti alla loro situazione economica e, in subordine, atteso che il piano del consumatore presentato ha previsto la falcidia del credito vantato dal creditore con una diminuzione delle rate per la sua estinzione, ha presentato istanza di modifica del piano in termini di ammissione integrale del credito secondo le originarie rateizzazione e scadenza. Non hanno presentato alcuna memoria difensiva o atto di opposizione gli altri creditori, debitamente notiziati della presentazione del piano come da prova resa in giudizio dai gestori della crisi. Alla udienza medesima, gli istanti assistiti dal proprio difensore, il creditore privilegiato e i gestori della crisi hanno proceduto ad una articolata discussione sulle rispettive richieste, eccezioni e posizioni. All'esito il Giudice ha riservato la decisione su tutte le domande formulate. Giova operare una breve sinossi della vicenda che hanno portato gli istanti all'attuale situazione economica ed alla determinazione alla presentazione del piano, nonché ad esporre sinteticamente l'oggetto della proposta medesima. Giova ancora premettere che il ricorso è stato presentato dai due coniugi in relazione ad un credito che coinvolge direttamente entrambi, ovvero il mutuo privilegiato vantato da BNL contratto a suo tempo per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare. Nel piano sono inoltre annoverati finanziamenti e linee di credito facenti capo separatamente ai due coniugi. Tuttavia gli stessi, come emerge nel ricorso introduttivo e nella Relazione particolareggiata, hanno provveduto alla presentazione ed alla stesura di un unico piano atteso che tutte le linee di credito sono state attivate per fronteggiare debiti e necessità dell'intero nucleo familiare composto dagli stessi coniugi e da due figlie. Tale modus operandi da ritenersi pienamente ammissibile, sia nella specificità del caso di specie, atteso che tratta di posizioni ed esposizioni debitorie sorte per le unitarie esigenze, sia perché la proposta 2 avanzata rispetta il requisito della specifica individuazione, da un lato, dei debiti facenti capo all'uno o all'altro soggetto, dall'altro, delle due masse facenti capo ai due istanti debitori. Il rispetto di tali requisiti quindi consente l'analisi e la valutazione dettagliata e individuale della fattibilità del piano, circostanza che in effetti l'Organismo intervenuto ha evidenziato e portato a termine. In definitiva, la presentazione congiunta della proposta da parte dei due coniugi deve ritenersi ammissibile e legittima. Quanto alle vicende sottese alla presente questione. I coniugi hanno osservato di svolgere lavoro dipendente, quali collaboratori scolastici, con una entrata netta mensile ciascuno di € 1.300. Omissis è proprietario di un appartamento utilizzato quale abitazione familiare, in Serra San Bruno, stimato, come da relazione allegata, in € 69.760,00 e di una ulteriore unità immobiliare adibita a garage, in Serra San Bruino, stimata nel so valore in € 20.000,00. È titolare, unitamente alla moglie, di un rapporto bancario presso BNL gruppo BNP Paribas con saldo negativo pari ad € 5.039,60 e di una carta di credito presso il medesimo istituto con saldo negativo di € 591,89. omissis è titolare di una unità immobiliare, stimata, in serra San Bruno, in € 10.000,00, nonché di una automobile, unico veicolo a disposizione della famiglia, che non è suscettibile di quotazione. Cointestataria del conto corrente presso la BNL con il marito, è altresì titolare di un libretto postale con saldo attivo di €15.589,24. Nessuno dei due è titolare di crediti o è coinvolto in contenziosi. Quanto alle esposizioni debitorie, gli istanti hanno ricostruito la vicenda in tali termini sul trattamento stipendiale di Lo Iacono insistono trattenute per € 500,00 mensili quale cessione del quinto e delega in favore della Pro family per due prestiti personali rispettivamente di €30.600,00 e di €30.600 quali somme complessive computando gli interessi applicati , da restituire in 120 rate ciascuna, contratti entrambi alla data del 2 maggio 206, e quindi tutt'ora in essere, con debito residuo pari ad € 42.330,00 complessivo. Lo Iacono ha altresì contratto ulteriore prestito personale in data 26 febbraio 2018 con la Findomestic, per € 43.1766,00, con 120 rate mensili, e con un residuo attuale di €29.718,61, allo stato ancora in essere. Omissis vede il proprio trattamento stipendiale gravato da una trattenuta mensile complessiva di €500,00 per prestiti personali contratti con Intesa San Paolo, per €27.720,00 in 120 rate e IBL Banca per €23.712,00 in 96 rate, con debito complessivo residuo di € 34.448,00 allo stato in essere. È inoltre garante per il prestito personale di Lo Iacono con la Findomestic. Entrambi i coniugi sono debitori comuni del mutuo ipotecario con la BNL Gruppo BNP del 2007 e rinegoziato nel 2016 con debito residuo di € 70.412,00 e di una ulteriore linea di credito con la Agos Ducata Spa, contratta il 15 novembre 2018 per per €19.095,60 in 120 rate, m con un residuo attuale di € 19.533,56. Unitamente ai costi di procedura ed alle competenze dell'Organismo di Composizione della Crisi, l’ammontare debitorio gravante complessivamente sulle parti è pari ad € 212.055,66, debitamente individuato, nel piano e nella relazione particolareggiata. in debiti comuni e debiti personali dei due coniugi. Il Piano presentato, segnatamente, prevede La vendita del bene immobile di proprietà di omissis, per il valore di €10.000, e del garage di omissis, del valore di €20.000,00, allegando all'uopo dei contratti. preliminari, con destinazione dell'integrale introito di tali vendite al soddisfacimento del piano. La proposta liquidatoria non ha annoverato l'immobile adibito a casa familiare atteso sia la destinazione del bene stesso, sia la circostanza che, in tale ipotesi, le parti poi dovrebbero sostenere spese di locazione che andrebbero ad essere sottratte al soddisfacimento del piano. La messa a disposizione dello stipendio per € 2600 complessivi mensili con sottrazione dell'importo di €1.000 per soddisfare le esigenze minime quotidiane del nucleo familiare. Quanto i debiti in essere, le parti hanno previsto 1. le competenze dell’Organismo di Composizione della Crisi, per €8.300,00, con pagamento integrale entro 15 giorni dalla omologazione del Piano e spese di procedura per € 1.650,00 con pagamento integrale a richiesta 2. BNL Gruppo BNP Paribas - mutuo ipotecario, pagamento dilazionato in 87 rate mensili, pari a 3 anni e 7 mesi, dell'importo di € 600,00 ciascuna, e l'ultima di €450,00, dell'importo di e 52.000,00, pari al 74% del debito originario, allo stato residuo in €70.412,00 3. pagamento dei creditori chirografari 3.1. BNL Gruppo BNP Paraiba per il debito sul conto corrente e sulla carta di credito, con pagamento di €2.815,75, pari al 50% del debito originario di €5.6312,49, in 22 rate mensili di €100,00 e l'ultima di €15.75 3.2. AGOS, con pagamento di € 9.766,78 pari al 50% dell'originario debito allo stato residuo in €19.533,56, in 22 rate mensili di €200,00 con l'ultima di €66,78 3.3. Pro Family, con pagamento di €21.165,00 pari al 50% del debito residuo di € 42.330,00, con pagamento di 43 rate di €200,00 e l'ultima di €65,00 3.4 Findomestic, con pagamento di €14.859,31,00 pari al 50% del debito residuo di € 29.718,61, con pagamento di 36 rate di €200,00 e l'ultima di € 159,31 3.5 SAN PAOLO con pagamento di €7.854,00,00 pari al 50% del debito residuo di € 15.708,00, con pagamento di 14 rate di €200,00 e l'ultima di € 54,00 3.6IBL, con pagamento di €9.386,00 pari al 50% del debito residuo di €18.772,00, con pagamento di 21rate di €200,00 e l'ultima di € 186,00. Complessivamente, l'esposizione debitoria, ammontante ad €212.055,66, verrebbe soddisfatta per €127.796,84. L'istituto in esame, quale il Piano del consumatore prevede che la determinazione finale sia esclusivamente rimessa alla valutazione giudiziale, ancora più pregnante rispetto a quella prevista per gli altri istituti di cui alla normativa di riferimento, atteso 'che qui alcun ruolo specifico è attribuito ai creditori che possono solo esporre le proprie osservazioni ed opposizioni circa la sussistenza dei requisiti e l'esito della procedura avviata dal debitore. Proprio l'assenza del voto da parte dei creditori, previsto invero nell'accordo di ristrutturazione del debito, vede il suo principale contrappeso nel vaglio del giudice. Quel vaglio solo sommariamente effettuato in sede di ammissione è concreto ed effettivo in sede di omologazione, poiché in questa sede, da una parte, comunque tutti i requisiti di ammissibilità vanno nuovamente sottoposti al vaglio del giudice, dall'altra, perché nel frattempo è sorta l'interlocuzione con il ceto creditorio e sono al vaglio le ulteriori informazioni assunte e confluite nel fascicolo procedimentale grazie alle ulteriori indagini effettuiate dall'organismo. Pertanto, in questa sede, il requisito della meritevolezza prima e la fattibilità del piano, dopo, sono nuovamente sub judice. Propriamente sotto il profilo della meritevolezza deve concludersi per la insussistenza della stessa nel presente caso e quindi per la non omologazione del piano presentato. Il debitore delineato dalla normativa qui in applicazione è il cd. Debitore incolpevole, il debitore sfortunato, colui che si trova in una situazione debitoria tale e tanto sproporzionata rispetto alla sua capacità di fronteggiare le obbligazioni, per circostanze che non sono a lui riconducibili, né per riprove olezza né anche solo per negligenza. Secondo il nuovo dettato dell'articolo 12 bis si fa riferimento all'avere il debitore determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. C'è quindi uno stretto nesso evidente fra il comportamento d volontario o involontario del debitore rispetto la situazione di crisi o insolvenza. Sotto tali valutazioni, quindi, la non meritevolezza va individuata nelle ipotesi in cui non solo vi è la sproporzione, e quindi la incapacità del patrimonio di far fronte alle obbligazioni, sia stata determinata consapevolmente o addirittura 7 appositamente dal debitore, ma anche ove ciò dipenda da colpa grave, intesa come comportamento irragionevole di mancata previsione di non poter adempiere, avendo come elementi di riferimento il proprio reddito o il proprio patrimonio. Il giudizio chiesto alla parte è certamente di profilo basso, non è la diligenza professionale, ritenendo che possa trattarsi del solo consumatore non esi erto. Devono quindi valutarsi comportamenti oggettivamente negligenti, dove si rende evidente che il debitore, pur nella mancanza delle conoscenze specifiche, potesse essere ragionevolmente in grado di rendersi conto dell'aggravarsi della sua situazione. Tali valutazioni sono rimesse all'organo giudicante e le conclusioni che vengono raggiunte dall'Organismo incaricato sul punto in sede di relazione particolareggiata non sono vincolanti né nel senso della esclusione né nel senso della individuazione della meritevolezza in capo all'istante, poiché tali aspetti non sono oggetto di attestazione, ma di una semplice valutazione. Pertanto, la disamina qui operata porta a ritenere sussistente in capo agli istanti quella negligenza responsabile che impedisce di addivenire ad una valutazione in termini di sfortuna della loro posizione debitoria complessiva. Anche gli eventi considerati come concause della situazione oggi lamentata e prospettata, certo non consentono di ritenere che la crisi che ha colpito la famiglia sia imprevedibile, quale la perdita dei genitori che in un primo momento hanno contribuito alle necessità familiari, o gli studi universitari delle figlie, o la non collocazione lavorativa della figlia ancora abitante presso i genitori. Seppure tali situazioni vanno certamente ad aggravare una esposizione debitoria, certamente non possono essere considerati. alla stregua di eventi improvvisi ed effettivamente imprevedibili quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere considerata la perdita del posto di lavoro. Pertanto deve ritenersi che, sotto tale profilo, nel tempo la situazione economica della famiglia sia da ritenersi sostanzialmente immutata. Gli elementi. valorizzati. dagli istanti, ovverosia la mancanza di protesti, o la mancanza di debiti verso l'erario, così come la completa messa a disposizione del patrimonio immobiliare, con la sola comprensibile esclusione della casa adibita a abitazione familiare, o ancora l'avere tenuto un tenore di vita modesto, possono essere valorizzati. nel giudizio al vaglio al fine di escludere una condotta dolosa o di frode nei confronti dei creditori, ma non certo quella valutazione ·di negligenza grave che non può sottacersi. Inf atti, propriamente secondo il diktat dell'articolo 12bis comma 3 della legge in disamina, può ritenersi sussistente nel caso di specie un comportamento in capo agli istanti che ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che ha colposamente determinato il sovraindebitamentio, anche per mezzo di un ricorso al credito non pro porzionato alle pro prie capacitò patrimoniali . Proprio la ricostruzione della vita economica dei coniugi istanti consente di ritenere presente un tale comportamento. Solamente dagli anni 2016 all'anno 2018 si individua l'accensione di cinque linee di credito per un ammontare di circa 170 mila euro. Due prestiti personali con addebito sullo stipendio di omissis sono stati assunti nell'anno 2016, per circa 60.000, a distanza di solo un anno dal credito, avviato nel 2015, per €30.000 che nel dicembre 2017 si registra altro prestito e uno ulteriore di pari valore, quasi 30 mila euro, a distanza di due mesi. La tempistica serrata fra tali interventi impedisce di ritenere che ogni nuova posizione sia stata determinata per la copertura di quella precedente, anche perché se così fosse, e se quindi ogni nuova somma di denaro erogata fosse stata utilizzata per l'estinzione della esposizione precedente, dovrebbe concludersi che allo stato sarebbe in essere solamente l'ultimo debito. È stato infatti osservato che non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di nonfar sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento. Cfr. Tribunale di Udine, 04.01.2017, su expartecreditoris.it. Sarebbe confacente al canone di prudente accesso al credito la condotta di chi, compresa la propria situazione di difficoltà economica, estingui il precedente finanziamento non più sostenibile, per poi sottoscriverne uno nuovo e successivo con rata inferiore e di maggiore durata, così da avere maggiori margini di liquidità. Nel caso concreto un tale prudente e cauto e diligente atteggiamento da parte dei debitori non è rinvenibile. 1 Emerge al .contrario la mancata prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati,, riscontrandosi una mera allegazione di circostanze generiche, con un conseguente aumento della complessiva esposizione debitoria che integra, latu sensu, un atteggiamento alla fine fraudolento, quantomeno nei suoi effetti, nei confronti del creditori poiché, così operando, si è diminuita la loro generale e complessiva garanzia patrimoniale cfr. Tribunale di Salerno, 15.5.2019, expartecreditoris.it . Il plurimo ricorso al credito, quindi, caratterizzato da distanze ravvicinate fra i vari finanziamenti, la sommatoria che si è andata a determinare sulle rate gravanti mensilmente sulle entrate dei due coniugi, con maggiore crescente incidenza sulle capacità patrimoniali, porta a concludere per un atteggiamento gravemente negligente delle parti che non hanno saputo gestire la propria capacità economica. Tanto potrebbe essere superato se eventualmente la proposta andasse a coprire la quasi totalità dei debiti maturati, sì da poter osservare che la capacità complessiva quantomeno al momento della contrazione dei debiti era tale da far escludere quell'atteggiamento. che qui si censura. Invero, allo stato, la proposta falcidia, sebbene in maniera contenuta, il creditore previlegiato e va a dimezzare tutti gli altri debiti, portando alla riflessione che quindi le condizioni patrimoniali ed economiche sono tali che, complice anche la tempistica fra i debiti, non vi era mai capacità di fronteggiare tali esposizioni, e non può ragionevolmente negarsi una consapevolezza in capo alle parti degli effetti di un tale atteggiamento. Conclusivamente, il piano del consumatore non può essere omologato per tutte le ragioni esposte. Alla luce delle questioni individuate, della mancata opposizione della maggior parte del ceto creditorio, si ritiene di dover compensare le spese del presente procedimento. P.Q.M. Dichiara, ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 12bis, comma 3, legge 3/2012, l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito della meritevolezza in capo agli istanti. Compensa le spese.