Presentata una bozza di decreto correttivo del codice della crisi d’impresa

Novità in vista per il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza d.lgs. n. 14/2019 il decreto correttivo, che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri a gennaio e approvato entro la primavera del 2020, apporta alcune modifiche alla nuova disciplina concorsuale.

Novità in vista per il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza d.lgs. n. 14/2019 il decreto correttivo, che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri a gennaio e approvato entro la primavera del 2020, apporta alcune modifiche alla nuova disciplina concorsuale, introdotta un anno fa in attuazione della legge delega n. 155/2017, e destinata ad entrare in vigore ad agosto 2020. La prima bozza, ancora suscettibile di interventi da parte del legislatore, si compone di 40 articoli e ha l’obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di - emendare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel d.lgs. n. 14/2019 - chiarire il contenuto di alcune disposizioni - apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche alla luce dei numerosi contributi dottrinali apparsi nei mesi successivi all’emanazione del Codice - integrare la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti. Tra le modifiche, viene chiarita la nozione di crisi, contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a la nuova versione della norma dispone che per crisi” si intende lo stato di squilibrio economico-finanziario e non più di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Allerta posticipata. È previsto, infine, uno slittamento per l’applicazione dell’obbligo di segnalazione di cui all’art. 14 c.c.i. solo per le piccole società, che non superino i limiti di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c , c.c., e non siano, pertanto tenute a dotarsi di un organo di controllo, l’obbligo di segnalare i fondati indizi della crisi scatterà soltanto a partire dal 15 febbraio 2021. Fonte ilfallimentarista.it

Schema_decreto_correttivo_17_dicembre_2019