Notizia della dichiarazione di fallimento acquisita in altro processo: decorre il termine per la riassunzione?

La conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte - non colpita dall'evento interruttivo – abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori .

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Sezione Seconda Civile della Cassazione sentenza n. 33157/19, depositata il 16 dicembre , nella quale gli Ermellini hanno cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello per tardiva riassunzione a seguito di intervenuta dichiarazione di fallimento della parte appellata. Il caso. Per il corrispettivo di alcune forniture una società otteneva due decreti ingiuntivi, che la debitrice opponeva. Le cause di opposizione venivano riunite e all’esito del giudizio di primo grado i decreti ingiuntivi venivano revocati. Seguiva il giudizio di appello nel corso del quale la società appellata opponente in primo grado veniva dichiarata fallita. Seguiva la riassunzione della causa a cura dell’appellante, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardiva riassunzione. La tesi poi smentita dalla Cassazione dei Giudici di appello. Infatti, secondo i Giudici di appello, il termine per la riassunzione previsto dall'articolo 305 c.p.c. dovesse essere calcolato non già a decorrere dalla dichiarazione di intervenuto fallimento formulata dal procuratore di quest'ultima all'udienza di appello all'esito della quale il giudizio era stato dichiarato interrotto , bensì dall'anteriore data in cui il fallimento era stato formalmente dichiarato dal medesimo procuratore, tuttavia in occasione di un altro giudizio, pendente peraltro tra le stesse parti. Seguiva il ricorso per cassazione. La conoscenza dell’evento fallimento deve riguardare l’avvocato e non la parte. Gli Ermellini anzitutto enunciano una serie di principi in materia da cui prendere le mosse per la decisione del caso concreto. In primo luogo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell'articolo 305 c.p.c., la conoscenza dell'evento che determina l'interruzione del processo la quale deve essere legale, cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento medesimo, assistita da fede privilegiata deve investire non già la parte personalmente ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici dell'evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio. È necessaria la conoscenza non solo dell’evento interruttivo ma anche del relativo giudizio. Inoltre, il principio per cui nel caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento ex articolo 43, comma 3, L.F., ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare, oltre ad operare in relazione al curatore fallimentare opera anche nella inversa ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia la parte non colpita dall'evento interruttivo. Il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata. Viene altresì precisato che ai fini dell’idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex articolo 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente legale” della stessa ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti. E detta conoscenza - nell'ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello che ha acquisito conoscenza legale dell'evento - si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell'evento medesimo, atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata. L’avvocato non ha la rappresentanza generale” della parte. Vi è un altro passaggio importante della decisione qui in rassegna, legato al ruolo che l’avvocato svolge a livello di rappresentanza della parte rappresentanza che non può certo essere considerata una rappresentanza di tipo generale”. Per usare le parole degli Ermellini, l'interpretazione secondo cui la conoscenza legale del fallimento di una parte, acquisita in giudizio dal difensore della parte non colpita dall'evento interruttivo, farebbe decorrere il termine di cui all'articolo 305 c.p.c in tutti gli altri processi tra le due parti nei quali la parte non colpita dall'evento interruttivo sia assistita dal medesimo difensore finirebbe per attribuire all'avvocato una sorta di rappresentanza generale” della parte che gli ha affidato uno o più mandati ad litem , contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per il quale il professionista sia state officiato e dunque, in ultima analisi, potenzialmente esulante dagli stessi confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato. Ragionamento che mette in evidenza l’infondatezza della motivazione assunta dalla Corte territoriale. Il principio di diritto affermato dalla Corte. All’esito del proprio ragionamento la Cassazione giunge ad affermare il principio di diritto secondo cui la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte - non colpita dall'evento interruttivo – abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. La decisione di appello è stata quindi cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre – 16 dicembre 2019, n. 33157 Presidente Cosentino – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 27.6.1996 omissis S.r.l. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 143 del 1996, emesso dal Tribunale di Vicenza, in virtù del quale era stato ingiunto alla società opponente di pagare ad Acciaierie Valbruna S.p.a. la somma di Lire 207.680.583 a titolo di corrispettivo di alcune forniture. Con distinto atto di citazione omissis S.r.l. proponeva opposizione avverso il distinto Decreto Ingiuntivo n. 165 del 1996, con il quale il medesimo Ufficio giudiziario aveva ingiunto alla società opponente il pagamento in favore di Acciaierie Valbruna S.p.a. dell’ulteriore somma di Lire 67.662.210 a titolo di corrispettivo di diverse forniture. In ambedue i casi la società opponente allegava l’esistenza di vizi della fornitura ed invocava la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, o in subordine la riduzione del corrispettivo pattuito, nonché in ogni caso il risarcimento del danno. Si costituiva nei due giudizi Acciaierie Valbruna S.p.a. eccependo la tardività della denuncia dei vizi ed invocando il rigetto delle opposizioni spiegate dalla società debitrice. Le cause venivano riunite e decise con sentenza n. 1052/2007, con la quale il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando i decreti ingiuntivi opposti e condannando Acciaierie Valbruna S.p.a. alle spese del grado. Interponeva appello Acciaierie Valbruna S.p.a. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, omissis S.r.l. La Corte territoriale, dopo la prima udienza del 17.12.2007, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 24.2.2014. Nelle more, con sentenza n. 143/2008 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della società appellata. Il giudizio veniva quindi interrotto all’udienza del 24.2.2014 e, dopo la riassunzione a cura dell’appellante, deciso con la sentenza oggi impugnata, n. 1529/2015, con la quale la Corte di Appello di Venezia dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte territoriale riteneva che il termine per la riassunzione previsto dall’art. 305 c.p.c., dovesse essere calcolato non già a decorrere dalla dichiarazione di intervenuto fallimento della omissis S.r.l., formulata dal procuratore di quest’ultima all’udienza del 24.2.2014 all’esito della quale il giudizio era stato dichiarato interrotto, bensì dall’anteriore data in cui il fallimento era stato formalmente dichiarato dal medesimo procuratore in altro giudizio, pendente dinanzi il Tribunale di Vicenza tra le stesse parti. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Acciaierie Valbruna S.p.a. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il fallimento omissis S.r.l Ragioni della decisione Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancanza della motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Ad avviso della ricorrente la Corte lagunare avrebbe deciso in base ad una motivazione intrinsecamente illogica, avendo dapprima affermato che l’effettiva conoscenza del fallimento deve derivare da una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza acquisita di fatto, e poi ritenuto sufficiente la dichiarazione resa in altra causa, senza considerare che quest’ultima non assicurava la conoscenza dello specifico giudizio in relazione al quale l’evento interruttivo era destinato ad operare. La doglianza è infondata, non potendosi ravvisare nel caso specifico alcun profilo di mera apparenza, e quindi inesistenza, della motivazione. La Corte territoriale, invero, dà compiutamente atto dell’iter logico-argomentativo seguito per pervenire alla decisione finale di inammissibilità dell’appello, valorizzando la circostanza - ritenuta evidentemente decisiva rispetto ad ogni altro elemento fattuale - che l’esistenza del fallimento di OMISSIS S.r.l. fosse noto alla Acciaierie Valbruna S.p.A. sin dal 23.11.2010, allorquando la predetta Procedura concorsuale si era costituita in una udienza relativa ad altra causa tra le stesse società, pendente innanzi il Tribunale di Vicenza. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della conoscenza dell’evento interruttivo del giudizio di merito, la comparizione del Fallimento in una udienza celebrata in data 23.11.10 nell’ambito di un processo diverso da quello di cui oggi si discute. La censura è fondata. In una recente pronuncia Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6398 del 15/03/2018, Rv.648424 questa Corte ha puntualizzato i principi che governano la materia in esame nei seguenti termini a ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la conoscenza dell’evento che determina l’interruzione del processo - la quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve essere legale, cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento medesimo, assistita da fede privilegiata cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27165 del 28/12/2016, Rv. 642345 Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015, Rv. 634500 Cass. Sez. L, Sentenza n. 5650 del 07/03/2013, Rv. 625604 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 11/02/2010, Rv. 611451 - deve investire, non già la parte personalmente, ma il suo difensore, quale soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici dell’evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio b il principio per cui - nel caso di interruzione automatica del processo determinata dall’apertura del fallimento L. Fall., ex art. 43, comma 3 - ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare, oltre ad operare in relazione al curatore fallimentare come stabilito in Cass. 07/03/2013, n. 5650 e in Cass. 28/12/2016, n. 27165, entrambe già citate , opera anche nella inversa ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia la parte non colpita dall’evento interruttivo c ai fini dell’idoneità della conoscenza dell’evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente legale della stessa e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell’evento medesimo , ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l’evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti d questa conoscenza - nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello che ha acquisito conoscenza legale dell’evento - si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore acquisisce legale cognizione dell’evento medesimo, atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata Sulla scorta di tali principi, la sopra citata ordinanza n. 6398/18 di questa Corte Rv. 648424 ha negato che la comunicazione all’avvocato che rappresentava un creditore in sede prefallimentare dell’intervenuto deposito della sentenza di fallimento del debitore fosse idonea a far decorrere il termine di riassunzione anche in relazione al diverso giudizio, pendente tra il fallito ed il medesimo creditore, nel quale quest’ultimo era assistito da un avvocato diverso da quello che lo rappresentava nel procedimento prefallimentare. In particolare, nella suddetta ordinanza, si afferma che, nell’ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita da un difensore diverso da quello al quale era stata data comunicazione del fallimento, il termine per la riassunzione decorre soltanto dal momento in cui anche questo difensore acquisisce legale cognizione dell’evento interruttivo atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata pag. 7, ultimo cpv. . Da tale pronuncia sembra potersi desumere, a contrariis, che la legale conoscenza del fallimento di una parte, acquisita nell’ambito di un giudizio dal difensore dalla controparte non colpita dall’evento interruttivo, sarebbe idonea a far decorrere il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c., in tutti gli altri giudizi tra le stesse parti in cui la parte non colpita dall’evento interruttivo sia assistita dal medesimo difensore che l’assiste nel giudizio in cui costui abbia avuto legale conoscenza dell’evento interruttivo ciò perché il difensore sarebbe tenuto a conoscere tutti i procedimenti nei quali il suo assistito sia da lui stesso difeso e rappresentato e a rappresentare, a sé stesso ed al proprio cliente, la portata interruttiva di tutti i processi pendenti automaticamente connessa all’evento-fallimento. Tale conclusione risulterebbe, peraltro, allineata all’orientamento espresso da questa Corte con riferimento al diverso evento interruttivo costituito dalla morte del procuratore, anch’esso al pari del fallimento della parte, secondo il testo della L. Fall., art. 43, modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 produttivo dell’automatica interruzione del procedimento a partire dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano le parti o il giudice. In particolare, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20744 del 23/11/2012, Rv. 624198 successivamente confermata anche da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13900 del 01/06/2017, Rv. 644392 ha affermato che la conoscenza legale del fatto interruttivo, ancorché intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione ai distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte sia patrocinata dallo stesso difensore colpito dall’evento interruttivo. Il Collegio, mentre condivide il principio enunciato esplicitamente nell’ordinanza n. 6398/18 ovverosia che la conoscenza del fallimento acquisita in un giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altri giudizi pendenti tra le stesse parti, nei quali la parte non colpita dall’evento interruttivo sia assistita da avvocati diversi da quello che l’assiste nel giudizio in cui è stata data conoscenza legale del fallimento non condivide la conclusione che, da tale principio, parrebbe doversi desumere a contrariis, ossia che la conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio sarebbe idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di tutti gli altri giudizi pendenti tra le stesse parti, nei quali la parte non colpita dall’evento interruttivo sia assistita dal medesimo avvocato che l’assiste nel giudizio in cui è stata data conoscenza legale del fallimento. In proposito appare da valorizzare la considerazione svolta nella stessa ordinanza n. 6398/18 che sopra è stata sintetizzata sub b e che successivamente è stata ripresa da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019, Rv. 652546, nei seguenti termini Vale ancora osservare che, con specifico riguardo al fallimento, è stata sottolineata, in una già ricordata decisione Cass. 15 marzo 2018, n. 6398 , la necessità che la conoscenza legale, nei riguardi della controparte del fallito, si estenda all’individuazione del processo colpito dall’interruzione e ciò, diremmo, per simmetria rispetto all’orientamento formatosi con riguardo al corso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti Cass. 7 marzo 2013, n. 5650 Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165 . La conoscenza legale nei riguardi della controparte del fallito, si deve dunque estendere all’individuazione del processo colpito dall’interruzione, cosicché essa può configurarsi soltanto in presenza di un atto idoneo a dimostrare o costituire la presunzione della conoscenza, o meglio ancora della consapevolezza, dell’evento interruttivo, in ragione non solo della fede privilegiata che assiste detto atto, ma anche del suo specifico collegamento alla vicenda processuale sulla quale l’evento interruttivo è destinato ad incidere. Si deve pertanto affermare che il semplice elemento della identità del difensore costituito, rispettivamente, nel giudizio in cui si è avuta legale conoscenza dell’evento interruttivo ed in quello, diverso, della cui riassunzione si discute, non rappresenta elemento decisivo per ancorare alla legale conoscenza acquisita in uno dei due giudizi la decorrenza del termine di riassunzione dell’altro. L’interpretazione secondo cui la conoscenza legale del fallimento di una parte, acquisita in giudizio dal difensore della parte non colpita dall’evento interruttivo, farebbe decorrere il termine di cui all’art. 305 c.p.c., in tutti gli altri processi tra le due parti nei quali la parte non colpita dall’evento interruttivo sia assistita dal medesimo difensore finirebbe, infatti, per attribuire all’avvocato una sorta di rappresentanza generale della parte che gli ha affidato uno o più mandati ad litem, contraddistinta da un’ampiezza non direttamente correlata con l’oggetto dei singoli giudizi per il quale il professionista sia stato officiato e dunque - in ultima analisi - potenzialmente esulante dagli stessi confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all’avvocato. Deve quindi, in conclusione, affermarsi il seguente principio La conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte - non colpita dall’evento interruttivo - abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori . Da quanto precede deriva la cassazione della decisione impugnata, posto che la Corte di Appello ha ritenuto - al contrario - rilevante, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di riassunzione, la conoscenza dell’evento interruttivo acquista dal procuratore della parte nell’ambito di un diverso processo. Inoltre, va ulteriormente precisato che, in presenza di un evento interruttivo operante ex se, verificatosi nella pendenza del giudizio di appello e ritualmente comunicato all’altra parte, l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile, ove essa sia stata ritualmente proposta al momento iniziale del processo di secondo grado, ma va dichiarata estinta ai sensi di quanto previsto dall’art. 305 c.p.c L’accoglimento del secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, comporta l’assorbimento del terzo e del quarto, con i quali la società ricorrente si duole, rispettivamente - dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che il procuratore della società fallita aveva chiesto di depositare, all’udienza del 24.2.2014, la documentazione comprovante la conoscenza dell’evento interruttivo, in capo ad Acciaierie Valbruna S.p.a., sin dal 2010, ma che detta documentazione non era stata ammessa dalla Corte di Appello, che aveva dichiarato interrotto il giudizio gli stessi documenti, nuovamente prodotti dal Fallimento con la comparsa di costituzione del 4.6.2014 ma mai formalmente acquisiti agli atti del fascicolo, nè all’udienza del 24.2.2014 nè a quella del 30.6.2014, successiva alla riassunzione dell’appello, sarebbero poi stati dalla Corte territoriale valutati ai fini della dichiarata inammissibilità del gravame - della violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perché la Corte veneta avrebbe deciso la causa sulla base di documenti nuovi, prodotti dall’appellante solo in seconde cure, non ammessi all’udienza del 24.2.2014 e depositati solo dopo la riassunzione dal fallimento. In definitiva, il primo motivo di ricorso va respinto, mentre va accolto il secondo e vanno dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto, con affermazione del principio di diritto di cui anzidetto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.