Va riconosciuto il privilegio ai finanziamenti erogati per sostegno alle attività produttive, anche se concessi in forma di garanzia

In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e di cui all’art. 8- bis l. n. 33/2015, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.

Con la pronuncia del 25 novembre 2019, n. 30621, il S.C. fornisce alcune importanti precisazioni sulla natura del credito elargito ai sensi di alcune specifiche leggi di sostegno pubblico alle attività produttive, anche qualora lo stesso sia stato rilasciato – in ultima istanza - da parte del garante. Il caso. In sede di ammissione al passivo, Equitalia chiede l’insinuazione in via privilegiata per il credito derivante dalla iscrizione a ruolo da parte del Mediocredito Centrale, a seguito della surrogazione nella posizione della Banca Nazionale del Lavoro. In altri termini, il Mediocredito Centrale aveva erogato a BNL una somma quale garante di un finanziamento erogato da quest’ultima alla società ora fallita. In primo grado, il credito in questione viene riconosciuto come chirografario decisione questa ribaltata dalla Corte di Appello e confermata dalla Cassazione, che qualifica tale finanziamento come privilegiato in ragione della natura del finanziamento concesso, finalizzato al sostegno delle attività produttive. Sostegno alle imprese e alle attività produttive finanziamento, ma non solo. E’ opportuno precisare, stante il tema oggetto della ordinanza in commento, che il termine finanziamento”, come espresso dalla norma dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nonchè di altre previsioni normative, non risulta assumere, nel contesto del diritto vigente, un significato unico e costante soprattutto, non viene di certo a ridursi a formula equivalente di quella di contratti di credito . La normativa del citato d.lgs. n. 123, ad esempio, non detta, o contiene, una definizione ad hoc del lemma finanziamento , con la conseguenza che il significato di questo termine, lungi dal porsi come strumento per risolvere i problemi applicativi della relativa disciplina, si manifesta frutto di una necessaria attività ricostruttiva. Le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive, infatti, appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore. Finanziamento alle attività produttive e privilegio. Il S.C. rammenta che privilegio di cui alla l. n. 33/2015 può realizzarsi in presenza di due condizioni a quando il privilegio consegue unicamente al credito di rimborso conseguente alla revoca del beneficio b quando i presupposti della revoca sono correlati alla violazione della causa del contratto, in termini di carenza dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, omessa presentazione della documentazione di spesa, cessione o distrazione dei beni acquistati con il finanziamento prima del termine fissato dal progetto ecc. ovvero ad ipotesi di abuso del finanziamento per deviazione, originaria o sopravvenuta, dallo scopo e dalla struttura propria del credito agevolato. Con riferimento alla revoca, in particolare, ci si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione. Intervento di sostegno e privilegio per finanziamenti diretti e per garanzie. Nell'ambito del d.lgs. n. 123/1998 – prosegue il S.C. - le diversità strutturali che caratterizzano l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale e a mezzo di concessioni di mutui o di erogazioni dirette di denaro non giustificano un differente trattamento normativo sul piano dei privilegi, di cui all'art. 9, comma 5 del medesimo decreto, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quella della consegna diretta delle somme nella mani del mutuatario, in quanto l'impegno, che assume natura di obbligazione solidale, è destinato a rimanere fermo nei confronti del mutuante anche nel caso di revoca del beneficio al debitore principale. Analoghe considerazioni sono espresse, proprio con riferimento al caso di specie, con riferimento all’art. 8- bis l. n. 33/2015, nonchè al caso in cui il finanziamento abbia origine dalla posizione di garanzia assunta dal soggetto che, a sua volta, rivendica il privilegio. Non costituisce ostacolo al riconoscimento del carattere privilegiato del credito nascente dall'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale, in particolare, il fatto che del medesimo privilegio non goda il credito del mutuante avvantaggiato dalla garanzia, in quanto solo il credito nascente dall'intervento di garanzia, trovando la propria peculiare causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, integra l'art. 2745 c.c Interventi pubblici e procedimento amministrativo. La varietà di interessi sottesi alla concessione di un sostegno alle attività produttive e di un relativo finanziamento giustificano il complesso iter che porta alla realizzazione dei finanziamenti in questione, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. Surroga nel finanziamento? Un motivo di ricorso per Cassazione dedotto dalla curatela – peraltro ritenuto infondato - riguardava la sostanziale impossibilità di legare il privilegio alla figura della surroga art. 1201 ss. c.c. , che a dire del ricorrente vi sarebbe stata nel momento in cui il Mediocredito Centrale si sarebbe surrogato a BNL per il finanziamento concesso da quest’ultima alla società fallita. In realtà, a dire del S.C., la figura della surroga non sarebbe affatto invocabile nel caso di specie, in quanto ai sensi dell’art. 1201 c.c. la surroga presuppone di necessità l’avvenuto pagamento del credito e quindi l’estinzione del medesimo. Diversamente, nel caso di specie, il garante che ha pagato il creditore ha diritto di recuperare dal debitore quanto per lui pagato, posto che è proprio su quest’ultimo – e non sul garante – che ricade il depauperamento patrimoniale sussistenza al debito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 settembre – 25 novembre 2019, n. 30621 Presidente Di Virgilio – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- Nel dicembre 2016, la s.p.a. Equitalia ha chiesto di essere ammessa in grado privilegiato al Fallimento della s.p.a omissis in liquidazione, per credito derivante dall’iscrizione a ruolo da parte della Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale s.p.a., a seguito della surrogazione nella posizione della Banca Nazionale del Lavoro . 2.- Il giudice delegato ha ammesso il credito nella categoria chirografari, escludendo la collocazione privilegiata perché Equitalia si insinua per conto di Mediocredito Centrale, che chiede di far valere il suo credito dopo avere erogato la somma a BNL quale garante di un finanziamento - credito industriale da quest’ultima erogato alla fallita. Infatti, il privilegio spetta soltanto per finanziamenti diretti e previa revoca degli stessi , non già in caso di rilascio di garanzie e pure perché la surroga pone il creditore nella medesima posizione del creditore sostituito, ossia BNL ammesso al passivo al chirografo, altrimenti si determinerebbe un effetto abnorme per il quale il garante di un credito chirografario viene ad assumere una posizione privilegiata . 3.- Nei confronti di questo provvedimento Equitalia s.p.a. ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98, avanti al Tribunale di Trieste. Che la ha accolta, così disponendo la collocazione privilegiata del D.Lgs. n. 449 del 1997, ex art. 2, e art. 2777 c.c., con decreto depositato in data 1 giugno 2017. 4.- Ha ritenuto in particolare il giudice giuliano che nella specie trovava applicazione la norma della L. n. 33 del 2015, art. 8 bis, e non la previgente disposizione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, la cui applicazione - ha rilevato - avrebbe invece comportato la semplice ammissione al chirografo , in quanto, secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato a nulla rilevando, perciò, che il fatto costitutivo della pretesa del creditore sia stato anteriore all’entrata in vigore di detta legge. La detta norma - si è specificato - dispone espressamente che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi garanti costituisce credito privilegiato . Non può avere pregio, poi, il rilievo formulato dalla curatela, per cui la norma dell’art. 8 bis, regola una fattispecie diversa da quella azionata dall’apponente con lo strumento della surroga e non con quello del regresso . In tema di privilegio non è rilevante - ha osservato il decreto - la qualificazione della prestazione operata da una delle parti, quanto la caratteristica del credito in quanto tale . D’altro canto, posto che la nuova legge ha superato la distinzione di titolo, ammettendo a privilegio il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate , non può che apprezzarsi la generale qualificazione di tale diritto, connotato, più che dalla tipologia restitutoria surroga, regresso o altro , dal fatto di riferirsi comunque al finanziamento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi agli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese . 5.- Avverso la richiamata pronuncia il Fallimento della s.p.a. OMISSIS ha presentato ricorso, promuovendo due motivi di cassazione. Non ha svolto difese nel presente grado di giudizio la s.p.a. Equitalia. 6.- Il ricorrente ha altresì depositato memoria. Ragioni della decisione 7.1.- Il primo motivo di ricorso è rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, 1204, 1299, 1949, 1950 c.c., e del D.L. n. 3 del 2015, art. 8 bis, convertito in L. n. 33 del 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere riconosciuto un privilegio al successore per surrogazione nel lato attivo di un rapporto di credito . Ad avviso del ricorrente, il decreto triestino riconosce il privilegio al credito rivendicato da Equitalia immaginando la sovrapponibilità, quanto a presupposti ed effetti, di surrogazione e regresso . In realtà, si tratta - così si avverte - di istituti nettamente differenti tra loro il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, una volta separate le due figure, che il privilegio può assistere soltanto il diritto di regresso e non il credito oggetto di surrogazione. Così, tra l’altro, superando il rilievo - altrimenti non superabile - che il privilegio sorge insieme al credito e in ragione della sua causa intrinseca, mentre non può sorgere per effetto di un mero mutamento soggettivo nel lato attivo del rapporto obbligatorio, secondo quanto si assume essere connotato proprio e assorbente del fenomeno della surrogazione. 7.2.- Il secondo motivo è intestato violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e L. Fall., art. 99, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere accolto una domanda non proposta dall’opponente . Assume in proposito il ricorrente che il Tribunale ha accolto un’opposizione allo stato passivo fondata espressamente ed esclusivamente sugli effetti della surrogazione legale, riconoscendo però gli effetti propri al regresso del garante, cioè gli effetti propri a una distinta vicenda . 8.- Il primo e il secondo motivo di ricorso sono suscettibili di esame unitario, in ragione della stretta complementarietà che li connette. Gli stessi, peraltro, non meritano di essere accolti. 9.- Le censure manifestate dal ricorrente non toccano l’applicazione alla fattispecie concreta della normativa dettata dalla L. n. 33 del 2015, art. 8 bis, che è stata ritenuta dal giudice triestino quale disciplina di immediata applicazione . Sì che questo profilo della materia deve ormai ritenersi acquisito e non più suscettibile di discussione. Per meglio inquadrare la tematica su cui si è focalizzato il ricorrente, tuttavia, sembra in via preliminare opportuno segnalare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma della L. n. 33 del 2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa , come per contro inteso dal giudice del merito cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4 . Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente Cass., 31 maggio 2019, n. 14915 . Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 posto in specie che le più e diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario , senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664 . 10.- Ciò richiamato, va adesso osservato come non sia condivisibile l’assunto del ricorrente, secondo cui la decisione del Tribunale si base su un’indebita sovrapposizione tra surrogazione e regresso. In realtà, la motivazione svolta dal decreto si muove su un piano propriamente diverso quello per cui - facendosi questione di privilegio - a contare è comunque non già il tipo di azione restitutoria, bensì il riferimento di tale azione al peculiare finanziamento erogato per il sostegno delle piccole e medie imprese. In effetti, secondo il principio espresso dalla norma dell’art. 2745 c.c., il privilegio trova in ogni caso fonte nella legge, in ragione della peculiare causa che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l’ordinamento assume una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di protezione. D’altronde, la norma dell’art. 8 bis, - che pur discorre in modo esplicito di diritto alla restituzione dei terzi garanti - non contiene in coerenza con quanto appena sopra riscontrato alcun riferimento alla figura del regresso, piuttosto che a quella della surroga nessun riferimento a surroga e/o a regresso compariva, del resto, nella norma del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 . 11.- Ugualmente non condivisibile risulta l’ulteriore assunto del ricorrente, per il quale sussisterebbe un’impossibilità logica, o tipologica, di legare il privilegio in questione alla figura della surroga fenomeno, quest’ultimo, di natura puramente circolatoria a fronte di un privilegio che, nella specie, non risulta spettare al creditore originario. Come si vede, si tratta di assunto che si poggia esplicitamente sull’idea che la surroga per pagamento sia - non possa che essere, meglio - una figura di pura e semplice circolazione del diritto di credito di mera successione nella titolarità di un credito dato, cioè . Nei fatti, l’assunto rappresenta la radicalizzazione di una opinione praticata in letteratura, ma di certo non incontrastata. Ora, una simile opinione, se da un lato rischia all’evidenza di far diventare la surroga un doppione della cessione dei crediti, dall’altro si scontra con la constatazione che - secondo il disposto della legge art. 1201 c.c. ss. , - l’esistenza di una surroga suppone di necessità l’avvenuto pagamento del credito e, perciò, l’avvenuta estinzione del medesimo un credito non più esistente, in quanto estinto, non può essere fatto oggetto di circolazione, non foss’altro per il principio che sta alla base della norma dell’art. 1266 c.c. . 13.- Al di là di questo, un’ulteriore e coordinata ragione, per sé assorbente, viene comunque a segnalarsi in proposito. Il garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo - non già sul garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un debito . Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens c.d. rivalsa , che il relativo comportamento di effettuare il pagamento, appunto tenga perché garante. Resta da aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare cadere un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore accipiens. La norma dell’art. 1203 c.c., è univoca nel dichiararsi a vantaggio , e non già a danno, del solvens la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei vantaggi , che risultano connessi alla posizione propria di questo. Per il rilievo che il senso finale della figura della surroga è quello di dar vita a uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali vantaggi e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso , si vedano, in specie, le pronunce di Cass., n. 2664/2019 e di Cass., n. 14915/2019. 14.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto. Non si deve provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione della s.p.a. Equitalia. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis ove dovuto.