Sì alla prededuzione per l’attestatore anche se l’attestazione è “negativa”

Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che - pendente il termine assegnato ex art. 161, comma 6, l. fall. dal tribunale al debitore che abbia depositato domanda di concordato c.d. in bianco o con riserva” - sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., laddove, una volta dichiarata inammissibile, ex art. 162 l. fall., la domanda concordataria senza, quindi, l’apertura della relativa procedura ex art. 163 l. fall. , sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25471/19, depositata il 10 ottobre. Il caso. Una S.r.l. – pendente un’istanza di fallimento nei propri confronti – depositava domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 l. fall. Nel termine concesso dal Tribunale, la società incaricava un commercialista di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall Il professionista provvedeva attestando però la non fattibilità” del piano concordatario. L’attestazione veniva depositata e il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di concordato con consecutivo fallimento della s.r.l. a fronte dell’istanza di fallimento pendente. Il commercialista insinuava al passivo il proprio credito per la prestazione svolta chiedendo il riconoscimento della prededuzione. Il credito, anche a seguito dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., veniva ammesso al privilegio ex art. 2751- bis n. 2 c.c Il commercialista ricorreva allora in Cassazione. Prededucibilità. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva escluso la prededuzione del credito del commercialista sostenendo che l’attività svolta non aveva avuto alcuna utilità per la procedura non essendo stata giudicata ammissibile e che addirittura l’attestazione non avrebbe dovuto essere prodotta proprio perché confermava la non fattibilità del piano concordatario. Il commercialista insisteva invece per il riconoscimento della prededuzione. La Cassazione condivide la tesi del creditore e accoglie il ricorso. La Corte al riguardo ricorda l'art. 111 l. fall. che detta la disciplina dei crediti prededucibili considerando come tali quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali . . Come noto la norma individua tre criteri per accertare un credito prededucibile 1 un criterio testuale”, 2 uno cronologico” e 3 uno teleologico”. Nel primo caso sono prededucibili i crediti così definiti dalla legge. Nel secondo caso sono tali quelli sorti temporalmente durante una procedura concorsuale, mentre il terzo criterio accorda la prededuzione ai crediti strumentali o finalizzati ad una procedura concorsuale. Nel caso di specie gli Ermellini ritengono che il credito dell'attestatore sia prededucibile per espressa previsione di legge, cioè l'art. 161, comma 7, l. fall. in quanto derivante da un atto legalmente compiuto”. La norma citata specifica che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 . La legge fallimentare – art. 161, comma 3 l. fall. – prevede espressamente che la domanda di concordato preventivo sia corredata di una relazione di un professionista a ciò abilitato che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano concordatario. Essa è quindi un atto di ordinaria amministrazione” - in quella specifica fase dell'impresa - ed è un atto legalmente compiuto”. Da ciò consegue che il credito dell'attestatore per l'attività svolta è assistito dalla prededuzione per previsione di legge art. 161, comma 7, l. fall. . A questo punto la Cassazione precisa che per la sussistenza della prededuzione è altresì necessario che il fallimento sia consecutivo al concordato preventivo in questo caso neppure aperto ex art. 163 l. fall. . A tale fine occorre verificare la continuità” tra la situazione di insolvenza propria del fallimento e lo stato di crisi originaria in forza del quale si era tentata la soluzione concordataria. La Corte conclude nel senso che lo stato di difficoltà dell’impresa era il medesimo, quindi la consecutività tra le due procedure sussisteva anche nell’ipotesi – come quella in esame – di mancata ammissione alla procedura concordataria ex art. 163 l. fall I Giudici sottolineano inoltre che l’espressione atti legalmente compiuti” richiede di controllare la piena rispondenza dell’atto alla finalità gestoria coerente con la situazione patrimoniale” e cioè di verificare che il debitore non abbia abusato dello strumento concordatario aumentando ingiustificatamente le prededuzioni a discapito della par condicio creditorum . Peraltro, considerato che la domanda prima in bianco” e poi piena” non dà origine a due procedimenti distinti trattandosi invece di due fasi interne” della medesima procedura , si comprende che il credito del professionista attestatore può essere giudicato prededucibile anche perché sorto in occasione” della procedura concorsuale secondo il criterio cronologico sopra descritto l’incarico infatti era stato conferito dopo il deposito della domanda in bianco . Infine, irrilevante è che l’attestazione sia stata negativa” e non vi sia stato il decreto di ammissione ex art. 163 l. fall Anzi – osserva la Corte – ciò ha evitato l’inutile apertura della procedura concordataria e l’inutile ritardo nella dichiarazione di fallimento il tutto a vantaggio dei creditori. Ad ulteriore conferma della decisione gli Ermellini ricordano in proposito il tentativo naufragato” del legislatore di modificare l’art. 111 l. fall. per introdurre lo sbarramento” dell’ammissione alla procedura ex art. 163 l. fall. ai fini del riconoscimento della prededuzione si veda l’introduzione di tale limite con l’art. 11, comma 3- quater , d.l. n. 145/2013 poi subito abrogato dal d.l. n. 91/2014, conv. in l. n. 116/2014 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 settembre – 10 ottobre 2019, n. 25471 Presidente Didone – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con decreto del 24 ottobre/3 dicembre 2013, il Tribunale di Bergamo accolse solo parzialmente l’opposizione L. Fall., ex art. 98 L. Fall. di T.M. , quale associato allo Studio T. M. G. C. - Commercialisti Associati , nei confronti del Fallimento omissis s.r.l 1.1. In particolare i confermò l’ammissione al passivo di quel fallimento, in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, del suo credito di Euro 55.000,00 derivante dalla attività professionale, da lui svolta per la menzionata società in bonis, pendente il termine a quest’ultima concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, e consistita nella redazione dell’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3 , rigettandone la richiesta di collocazione in prededuzione, L. Fall., ex art. 111, perché la redazione della relazione L. Fall., ex art. 161 da parte del professionista opponente, nel caso di specie, non solo non ha rivestito alcuna utilità nella procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale in assenza dei presupposti per l’ammissibilità del concordato, ma, avendo attestato la non fattibilità del piano , neppure avrebbe dovuto essere prodotta insieme alla proposta ed al piano di concordato depositati dalla omissis s.r.l., in quanto del tutto inutile ammise, invece, il suo ulteriore credito per gli interessi legali fino al deposito del piano di riparto e per le somme relative all’I.V.A., in via chirografaria, ed alla Cassa Previdenza, in privilegio L. n. 21 del 1986, ex art. 11, da calcolarsi su quanto effettivamente ripartito. 2. Il T. , nella indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo. Ha resistito, con controricorso, la curatela fallimentare. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c 2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 giugno 2019, n. 15517, dopo aver rilevato che Il tema concernente le conseguenze della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore sulla riconoscibilità della prededuzione del credito che il professionista che l’abbia assistito nella sua presentazione intenda poi insinuare al passivo del suo successivo fallimento merita un maggiore approfondimento , ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis. La curatela fallimentare ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. La formulata doglianza, rubricata Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, comma 2, e art. 161, comma 7, ultima parte Legge Fallimentare - Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi - Impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - Cassazione della sentenza impugnata con decisione della causa nel merito ovvero, in subordine, con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c. , lamenta, in tutti i profili in cui è articolata, l’erroneità del decreto impugnato esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto la collocazione in prededuzione al suddetto credito di Euro 55.000,00, già ammesso in via privilegiata. 2. Sotto il profilo della denunciata omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi , il descritto motivo è inammissibile, in quanto riferito ad una nozione di vizio motivazionale non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile in quello oggi contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 3 dicembre 2013 , atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al quale, peraltro, il ricorrente è pure tenuto a specifici oneri di allegazione cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014 qui rimasti affatto inadempiuti. 3. È, invece, fondata, alla stregua delle considerazioni di cui appresso, la prospettata doglianza di violazione di legge. 3.1. Giova immediatamente rimarcare che è assolutamente incontroverso tra le parti che i il 24 ottobre 2012, la omissis s.r.l. in bonis depositò, presso il Tribunale di Bergamo, innanzi al quale già era incardinato un procedimento prefallimentare a suo carico, una domanda di concordato preventivo cd. in bianco o con riserva , L. Fall., ex art. 161, comma 6, ottenendo l’assegnazione del termine originariamente di 60 giorni, poi prorogato fino al 6 febbraio 2013 previsto dalla medesima norma per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione indicata dalla L. Fall., art. 161, commi 2 e 3 ii pendente quel termine, la menzionata società, con scrittura in data 13 dicembre 2012, incaricò il T. di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3 iii l’odierno ricorrente espresse un giudizio di non fattibilità del piano iv all’esito di tale valutazione negativa, il predetto tribunale dichiarò inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la proposta di concordato preventivo della omissis s.r.l. e, su istanza di alcuni creditori, ne pronunciò il fallimento dopo averne accertato lo stato di insolvenza. 3.2. Fermo quanto precede, il motivo in esame impone di stabilire in tali sensi dovendosi delimitare, per quanto di specifico interesse nella fattispecie de qua, la questione, di carattere più generale, evidenziata dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 15517 del 2019 , se il credito maturato dal professionista che - pendente il termine assegnato dal tribunale, L. Fall., ex art. 161, comma 6, al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. in bianco o con riserva - sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, possa, o meno, beneficiare del carattere della prededucibilità laddove, una volta dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria senza, quindi, alcuna apertura della relativa procedura L. Fall., ex art. 163 , sia stato dichiarato il fallimento del debitore medesimo. 3.3. È, allora, opportuno premettere che l’istituto della prededuzione viene nella legge fallimentare considerato, innanzi tutto, nella norma generale dell’art. 111, in tema di ordine di distribuzione delle somme, il quale prevede, all’ultimo comma, che sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge . 3.3.1. Non è necessario, naturalmente, ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza della Corte a proposito dell’istituto in generale. 3.3.2. È qui sufficiente rammentarne l’approdo, mercè la considerazione che la norma, nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, individua questi ultimi sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in termini di alternatività cfr., ex aliis, Cass. n. 25589 del 2015, Cass. n. 24791 del 2016, Cass. n. 18488 del 2018, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 14713 del 2019 . 3.3.3. Stante l’utilizzo, nel medesimo comma dell’art. 111, della proposizione congiuntiva e , quanto al raccordo tra i due predetti criteri e quello, pure esplicitamente stabilito, della qualificazione del credito come prededucibile in base a specifica disposizione , deve convenirsi sul fatto che l’art. 111 postula tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione a quelli così classificati da una espressa previsione, b quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, c quelli sorti in funzione di essa. 3.4. Va rilevato, poi, che giusta la L. Fall., art. 161, l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 entro un termine fissato dal giudice secondo le alternative previste dal comma 6 . Indi, il citato art. 161 comma 7 stabilisce in sequenza che i dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’art. 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato ii nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione iii i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 . 3.4.1. Il regime da riservare ai crediti in tal modo scaturenti è dunque quello della prededucibilità fondata su specifica disposizione di legge art. 111, u.c. , senza che abbia rilievo la circostanza che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario, ovvero che, come nel caso di specie, la domanda concordataria abbia poi effettivamente generato l’apertura della corrispondente procedura L. Fall., ex art. 163. Ciò, ben vero, non solo in base al testo del comma 7 dell’art. 161, ma anche considerandosi che è ben presto naufragato il tentativo del legislatore di fornire di tale norma un’interpretazione autentica di diverso segno. Il D.L. n. 145 del 2013, art. 11, comma 3-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9 del 2014 - che aveva reso l’interpretazione autentica all’art. 111, comma 2, rilevando che i crediti sorti, in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’art. 161, comma 6, si sarebbero dovuti considerare prededucibili alla sola condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 161 fossero stati presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura fosse stata aperta ai sensi dell’art. 163 - è stato infine subito abrogato dal D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116 del 2014 . 3.5. La collocabilità in prededuzione di crediti caratterizzati secondo la tripartizione della L. Fall., art. 111, e dunque, per quanto qui interessa, secondo l’art. 161, comma 7, che nell’alveo della tripartizione si inserisce alla stregua di specifica disposizione di legge , postula, peraltro, un accertamento di consecutività tra il concordato e la procedura successiva, a tal fine rilevando il profilo attinente al suo presupposto, nel senso che la consecutività può escludersi solo allorché si registri una discontinuità nell’insolvenza, per essere cioè il fallimento conseguente ad una condizione di insolvenza non riconducibile alla situazione di crisi originaria. Ove, invece, il fallimento abbia causa - come innegabilmente accaduto nella fattispecie de qua - nella medesima originaria situazione di insolvenza, deve escludersi che la consecutio venga meno anche laddove la procedura concordataria non sia aperta come concretamente verificatosi nella specie . 3.6. È utile precisare, poi, che la riconduzione della prededuzione direttamente alla L. Fall., art. 161, comma 7, solo entro certi limiti consente di parlare di automatismo, tanto rivelandosi possibile unicamente in termini effettuali. 3.6.1. La prededuzione ai sensi della disposizione predetta è, cioè, un effetto automatico ove i crediti derivino da atti legalmente compiuti dall’imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato ed a tale specifico fine, il significato della locuzione non può disgiungersi dalla distinzione operata nel medesimo contesto dell’art. 161, comma 7, tra atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione, solo i primi liberamente suscettibili di essere compiuti dal debitore, giacché i secondi implicano di essere previamente autorizzati dal tribunale, e peraltro solo se urgenti . 3.6.2. Ebbene, il credito, per essere prededucibile, deve derivare da atti così legalmente compiuti , e non pare seriamente discutibile che la citata ulteriore espressione sia stata impiegata in senso rafforzativo della piena rispondenza dell’atto alla finalità gestoria coerente con la situazione patrimoniale. Ciò richiede al giudice pur sempre di verificare che il debitore non abbia abusato del concordato preventivo, aumentando la sfera della prededuzione e, quindi, anche alterando la par condicio creditorum, poiché è assolutamente ovvio il danno che i creditori anteriori possono subire per effetto del depauperamento dell’attivo e della correlata riduzione della garanzia patrimoniale che deriva da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili. 3.7. Già alla stregua dei principi fin qui esposti, dunque, emerge chiaramente come non possa negarsi la prededuzione ad una pretesa creditoria come quella dell’odierno ricorrente laddove, una volta dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria senza, quindi, alcuna apertura della relativa procedura L. Fall., ex art. 163 , sia stato dichiarato il fallimento del debitore che l’aveva formulata. Si tratta, infatti, pacificamente, di un credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, L. Fall., ex art. 161, comma 6, al proponente la omissis s.r.l. , abbia depositato la domanda di concordato cd. in bianco o con riserva , sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3 si è, quindi, innegabilmente, al cospetto di una pretesa creditoria nascente da un atto legalmente compiuto dall’imprenditore perché è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda concordataria anche con l’attestazione predetta. 3.7.1. Nè può condividersi l’assunto del fallimento controricorrente circa l’inammissibilità, in questa sede, - perché implicante una questione giuridica nuova non affrontata dal tribunale bergamasco - del riferimento effettuato dal T. alla L. Fall., art. 161, comma 7, atteso che, da un lato, i motivi di ricorso non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse diversamente da quanto caratterizza l’odierna vicenda processuale - postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità cfr. Cass. n. 2038 del 2019 Cass. n. 16742 del 2005 Cass. n. 22154 del 2004 Cass. n. 2967 del 2001 dall’altro, perché, come è noto, il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico cfr. Cass., SU, n. 21691 del 2016 . 3.8. In ogni caso, si impone anche un’altra considerazione quella per cui la domanda di concordato cd. con riserva o in bianco condivide la medesima natura giuridica della domanda di concordato ordinaria. Invero, la stessa formulazione letterale della L. Fall., art. 161, comma 6, secondo cui l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato , riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, implica che l’imprenditore presenta, finanche ai sensi del citato comma, proprio ed esattamente il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, e non già un ricorso di portata diversa e più circoscritta, per esempio destinato a concludersi col e finalizzato ad ottenere semplicemente il termine previsto dalla legge, a cui eventualmente far seguire un nuovo atto d’impulso. Cosicché, alfine, il procedimento innescato dalla domanda con riserva non è un primo procedimento distinto e antecedente rispetto a quello, ordinario, che si apre solo con la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ma costituisce un segmento dell’unico procedimento che rileva, semplicemente articolato in due fasi per così dire interne cfr. Cass. n. 14713 del 2019, in motivazione . 3.8.1. Muovendo da una siffatta premessa allora, non vi è chi non veda come al descritto credito dell’odierno ricorrente ben potrebbe riconoscersi la natura di credito sorto in occasione di una procedura concorsuale appunto quella concordataria , trovando così giustificazione la sua collocazione in prededuzione, nel successivo fallimento della omissis s.r.l., anche alla stregua della corrispondente, diversa ipotesi di cui alla L. Fall., art. 111, u.c Ciò non senza sottacersi il profilo di utilità, per tutti i creditori di quella società, della attestazione da lui redatta benché negativa quanto meno per non aver inutilmente ritardato l’apertura della menzionata procedura fallimentare. 3.9. Può, pertanto, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta la L. Fall., art. 161, comma 6, al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. in bianco o con riserva , sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, laddove, una volta dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria senza, quindi, l’apertura della relativa procedura L. Fall., ex art. 163 , sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo . 3.10 L’impugnato decreto, non in linea con il principio testè enunciato, va, per conseguenza, cassato in parte qua. 3.11. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo stata specificamente impugnata dal ricorrente l’insinuazione già riconosciutagli dal tribunale bergamasco per interessi legali, IVA e Cassa Previdenza, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, così definitivamente disponendosi l’ammissione del T. , quale associato allo Studio T. M. G. C. - Commercialisti Associati , al passivo del fallimento della omissis s.r.l. a in prededuzione, e con il privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, relativamente all’importo di Euro 55.000,00 b in chirografo quanto agli interessi legali dovutigli, sulla somma predetta, fino al deposito del piano di riparto, e per I.V.A. c in privilegio, L. n. 21 del 1986, ex art. 11, da calcolarsi su quanto effettivamente ripartito, in relazione al dovutogli a titolo di Cassa Previdenza. 4. Le spese di tutto il processo possono interamente compensarsi tra le parti, atteso che il tema oggetto di causa ha trovato sistemazione ed approfondimento, in sede di legittimità, solo successivamente al deposito dell’odierno ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, così definitivamente dispone l’ammissione del T. , quale associato allo Studio T. M. G. C. - Commercialisti Associati , al passivo del fallimento della omissis s.r.l. a in prededuzione, e con il privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2, relativamente all’importo di Euro 55.000,00 b in chirografo quanto agli interessi legali dovutigli, sulla somma predetta, fino al deposito del piano di riparto, e per I.V.A. c in privilegio, L. n. 21 del 1986, ex art. 11, da calcolarsi su quanto effettivamente ripartito, in relazione al dovutogli a titolo di Cassa Previdenza. Compensa interamente tra le parti le spese di tutto il processo.