



fallimento | 08 Ottobre 2019
Prededucibilità del credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato in bianco
di La Redazione
In virtù dell’art. 161, comma 7, l. fall. il credito del professionista incaricato di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, dalla debitrice che abbia presentato una domanda di concordato in bianco, ed in pendenza del termine assegnato dal tribunale, deve essere considerato prededucibile nella successiva procedura fallimentare, aperta a seguito della dichiarazione di inammissibilità della stessa domanda concordataria.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24953/19; depositata il 7 ottobre)








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