Comunicazione via PEC della sentenza di fallimento dalla cancelleria: da quando decorre il termine per impugnare?

La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ex articolo 16, comma 4, d.l. numero 179/12, convertito con l. numero 221/12, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex articolo 18, comma 14, l. fall., non ostandovi l'articolo 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. numero 90/14, convertito nella l. numero 114/14.

Con l’ordinanza del 19 settembre 2019, numero 23443, il S.C. chiarisce che la comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento fa decorrere, in deroga all’articolo 133 c.p.c., il termine breve per l’eventuale impugnazione in Cassazione. Il caso. L’ordinanza in commento riguarda l’individuazione del termine di decorrenza per il ricorso in Cassazione nei confronti del provvedimento di rigetto del reclamo promosso da legale rappresentante di una società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Il provvedimento di conferma della sentenza di fallimento viene notificato dalla cancelleria ma viene impugnato nel termine “lungo” ex articolo 325 c.p.c. 6 mesi , anzichè nel termine di 30 giorni come indicato dall’articolo 18, l. fall La Cassazione chiarisce, in particolare, che il termine decorre dalla notificazione, anche se effettuata dalla cancelleria. Per tale motivo il ricorso viene dichiarato improcedibile senza esame delle questioni di merito. Comunicazione della cancelleria la regola generale. In tema di impugnazioni, la regola generale desumibile dal codice di rito prevede che la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione della sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell'avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l'impugnazione. Il termine breve per impugnare, quindi, decorre dal giorno della notificazione della sentenza effettuata su richiesta di una delle parti, essendo solo tale atto idoneo a sollecitare l'impugnazione, essendo a tal fine irrilevante, salvi i casi in cui sia espressamente previsto, la comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria. Ricorso straordinario per Cassazione e notifica del provvedimento. A titolo di esempio, ed a conferma della regola generale testè illustrata, al ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, si applica, quanto alla decorrenza dell’impugnazione, il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'articolo 327 c.p.c. Anche in tale ipotesi, peraltro, la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'articolo 133 c.p.c., operata con l'articolo 45, comma 1, lett. b , d.l. numero 90/2014, convertito con la l. numero 114/2014. Regola generale ed eccezioni. La regola generale poc’anzi illustrata e contenuta nell’articolo 133, comma 2, c.p.c., subisce importanti deroghe in alcune situazioni in particolare, non si applica laddove sussistano previsioni normative speciali di notificazione, che ad esso, dunque, fanno eccezione, quale l'articolo 18 comma 14 e 15 l. fall. – come, esattamente, l’ipotesi in esame - dove la notificazione della decisione da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. In tale ipotesi, quindi, pur in assenza dell’impulso di parte, la comunicazione effettuata d’ufficio dalla cancelleria che contiene il provvedimento integrale ha l’effetto di far decorrere il termine breve. La ratio della deroga alla regola generale nel procedimento fallimentare. Con riferimento, in particolare, al caso di specie – comunicazione della cancelleria del provvedimento di rigetto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – il S.C. ha osservato che la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex articolo 18, comma 14, l. fall. il meccanismo previsto dall'articolo 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. Comunicazione della cancelleria e mancata indicazione della natura del provvedimento. Secondo la giurisprudenza, infine, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, non produce l'inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l'invalidità o l'inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell'atto contenuto al suo interno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 maggio – 19 settembre 2019, numero 23443 Presidente Genovese – Pelatore Pazzi Rilevato che 1. con sentenza numero 119/9017 il Tribunale di Venezia, su istanza di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., dichiarava il fallimento di omissis s.r.l. in liquidazione 2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 7 novembre 2017, rigettava il reclamo, rilevando la macroscopica insufficienza dei cespiti della reclamante, posta in liquidazione, a soddisfare l’ingente ammontare dei suoi debiti 3. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia omissis s.r.l. affidandosi a due motivi di impugnazione ha resistito con controricorso Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario in conseguenza del mancato rispetto del termine di impugnazione previsto dalla L. fall., articolo 18, comma 14, dato che la sentenza della corte territoriale era stata comunicata, con efficacia notificatoria, a controparte in data 7 novembre 2017 mentre il ricorso per cassazione era stato notificato in data 7 maggio 2018 l’intimato fallimento di omissis s.r.l. non ha svolto alcuna chiesa la banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c Considerato che 4. l’eccezione preliminare sollevata dall’originario creditore procedente è fondata 4.1 la giurisprudenza di questa Corte Cass. 10525/2016 ha già avuto modo di chiarire che la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., articolo 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, D.L. numero 179 del 2012, ex articolo 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. numero 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L.Fall., ex articolo 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. numero 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. in particolare la decisione sopra richiamata ha osservato, in termini del tutto condivisibili, che la novella dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. numero 90 del 2014, articolo 45, comma 1, lett. b , convertito con modificazioni nella L. numero 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie c speciali come l’articolo 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario 13C1-proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da part’ della cancelleria, senza che rilevi clic la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, c clic il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, articolo 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L.Fall., ex articolo 18, 14 e 15 comma, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16, comma 4, convertito nella 1. 991/9012, che ha previsto clic nei procedimenti civili le comunicazioni c notificazioni da parte della cancelleria avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni 4.2 ne e possibile sostenere clic l’applicazione dei principi sopra illustrati possa essere impedita nel caso di specie dal fatto che il contenuto del provvedimento impugnato sia stato comunicato c non notificato, in quanto un simile mezzo di esteriorizzazione dell’attività informativa da parte della cancelleria non rispetterebbe la forma espressamente prevista dalla L.Fall., articolo 1, comma 14, e dunque non varrebbe a Far decorrere il termine di impugnazione ivi previsto questo assunto, innanzitutto, non si attaglia alla realtà processuale posta all’esame di questa Corte, da cui risulta l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata espressamente qualificato, nella sua seconda pagina, come notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. numero 179 del 2012 l’esplicita indicazione, nel corpo del messaggio inviato prodotto letale allegato dal controricorrente ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. , della valenza della trasmissione quale notificazione serviva dunque a mettere sull’avviso il destinatario del fatto che l’attività posta in essere nei suoi confronti era ciliegia espressamente prevista dalla L. fall, articolo 18, comma 14, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione ivi previsto 4.3 d’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito come, ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, nell’attuale contesto normativo non vi sia più ragli me per distinguere fra comunicazione e notificazione in proposito e già stato osservato Cass. 23575/2017, Cass. 96872/9018, Cass. 27685/2018 che i all’epoca di entrata in vigore della L. fall., articolo 18 sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva e viene tuttora, seppure in via residuale effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’articolo 136 c.p.c., in forma abbreviata ii dall’entrata in vigore del D.L. numero 179 del 2012 si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’articolo 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un forma abbreviata di comunicazione , e l’articolo 43 disp. att. c.p.c., il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene in ogni caso . il testo integrale del provvedimento comunicato iii vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione, poiche in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinantario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento iv una simile equiparazione trova conferma nell’ultimo periodo dell’articolo 133 c.p.c.,, comma 2, secondo cui la comunicazione della sentenza non e idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325 , in quanto, in un sistema ordinario clic ha al suo centro l’articolo 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa su istanza di parte , la novella dell’articolo 133 c.p.c., comma 2 e da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai Fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vie ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’articolo 325 l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazi me prevista dall’articolo 285 c.p.c. da quella contemplata dalla L. Fall., articolo 18, in quanto mentre il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’articolo 285 c.p.c. trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. fall., articolo 18 ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la meni conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in torma integrale procura al pari della notificazione se ne ricava che la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179 determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione 4.4 da quanto sopra consegue, tenuto conio che il messaggio con valore di notifica è stato inviato in data 7 novembre 2017, che il ricorso per cassazione presentato da OMISSIS s.r.l., notificato il 7 maggio 2018, è tardivo c risulta quindi inammissibile 5. il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati 6. le spese seguono la soccombenza c si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in EUro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma stesso articolo 13, del comma 1-bis.