Fallimento, due curatori succedutisi nel tempo: regole per il calcolo del compenso

Tutti i curatori interessati hanno diritto di partecipare al procedimento di liquidazione. Se si succedono più curatori si applica il principio proporzionale.

Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti, in assenza, deve ritenersi affetto da nullità eccepibile con ricorso per cassazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22272/19, depositata il 5 settembre. Il caso. Una procedura fallimentare era gestita fino ad un dato momento dal curatore uno e, a seguire, dal curatore due che la portava ad estinzione. Il Tribunale, con unico decreto, liquidava le competenze in favore del secondo curatore mentre nulla liquidava in favore del primo rilevando che gli acconti già versati in suo favore remuneravano adeguatamente l’attività svolta. Il primo curatore ha proposto ricorso per cassazione cui hanno resistito il secondo curatore ed il fallimento. I motivi di ricorso. Il primo curatore sosteneva che - l’assegnazione in favore del secondo curatore di un compenso pari al 30% dell’intero non risultava adeguatamente motivato, comunque, non corrispondeva al reale lavoro svolto atteso che il secondo si era occupato della sola fase di chiusura della procedura, - non gli era stato consentito di partecipare alle fasi preliminari di quantificazione del compenso, - il decreto di liquidazione non teneva conto dei volumi di attivo effettivamente recuperati da ciascun curatore. La norma. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale – art. 39, comma 3, l. fall Entrambi i curatori partecipano al procedimento di quantificazione. La S.C. ha richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, a tenore del quale, in tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati, occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica – Cass. n. 14631/18. Liquidazione motivata. I Giudici di legittimità hanno ribadito l’obbligo, a pena di nullità, di motivazione analitica ed indicazione dell’iter logico giuridico seguito per la liquidazione. Sul punto si segnala il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti – Cass. n. 16739/18. In ragione di tale principio, la S.C. ha ribadito che il riparto tra i curatori che si sono succediti presuppone l’individuazione dell’attività effettivamente svolta e la corrispondente quantificazione dovendosi escludere liquidazioni cumulative. Nullità assoluta. È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2 d.m. 28 luglio 1992, n. 570 applicabile nella specie ratione temporis , i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nell'art. 39 l. fall. dall'art. 37 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato – Cass. n. 19230/09. Con queste argomentazioni il ricorso è stato accolto con rinvio al tribunale in differente composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 maggio – 5 settembre 2019, n. 22272 Presidente Genovese – Relatore Pazzi Rilevato che 1. il Tribunale di Torino, con decreto depositato in data 2 novembre 2017, liquidava in favore del Dott. M.M.L. , curatore del fallimento omissis s.r.l., il compenso per l’attività svolta tenendo conto degli acconti girl incassati dal primo curatore, dott. G.M. , che il collegio reputava congrui a remunerare per intero l’attività svolta da quest’ultimo 2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso G.M. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso M.M.L. e il fallimento omissis s.r.l. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c Considerato che 3.1 il primo motivo denuncia la violazione della L. fall., art. 30 e dell’art. 111 Cost., comma 6 il Tribunale, nell’attribuire all’ultimo curatore un importo pari al 30% del compenso complessivamente liquidato malgrado questi si fosse occupato delle sole attività di chiusura della procedura, avrebbe fatto ricorso a formule di mero stile, di modo che il provvedimento emesso doveva considerarsi nullo perché sostanzialmente mancante di una reale motivazione 3.2 il secondo mezzo lamenta la violazione della L. fall., art. 39 e dell’art. 101 c.p.c., in quanto il G. non sarebbe stato informato del deposito dell’istanza di liquidazione nè avrebbe avuto modo di partecipare al procedimento diretto alla quantificazione e alla ripartizione del compenso 3.3 con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione della L. fall., art. 39, e del D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2, poiché il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto delle effettive percentuali di attivo realizzate da ciascun curatore nel corso del proprio incarico e avrebbe così totalmente disatteso il criterio della proporzionalità 4. i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati 4.1 secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ove il Tribunale sia chiamato alla determinazione del compenso complessivo spettante al curatore del Fallimento ed al successivo riparto dello stesso tra i curatori che si sono succeduti nella funzione, l’unitarietà della situazione sostanziale impone la partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. fall., art. 39, di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio Cass. 14631/2018, Cass. 13551/2012 ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico deve perciò avere la possibilità di rappresentare al collegio le propriè prospettazioni in ordine alle modalità di liquidazione e ripartizione del compenso, non essendo a ciò sufficiente il fatto che l’ultimo curatore, senza notiziare in alcun modo chi lo ha preceduto nello svolgimento dell’incarico della propria iniziativa, solleciti la complessiva liquidazione del compenso rispetto all’attività svolta da entrambi i curatori 4.2 la giurisprudenza di questa Corte è altrettanto ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessiti di una specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi della L. fall., art. 39, ed in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione Cass. 25532/2016, Cass. 9053/2017 a tal fine non e sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti Cass. 16739/2018 il che comporta in primo luogo, ove si siano succeduti nella funzione più curatori, che la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui non state condotte le operazioni abbia carattere personalizzato per ciascun curatore, non sia svolta in maniera cumulativa e avvenga tramite l’illustrazione di specifici argomenti non con il ricorso a frasi fatte 4.3 ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità previsto dalla L. Fall., art. 39, comma 3, sarà poi necessario precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico e determinare, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla rase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato Cass. 19730/2009 4.4 il decreto impugnato non si è affatto attenuto a questi criteri, sia per aver fatto ricorso a frasi standardizzate e prive di specifico riferimento alla procedura, sia per aver omesso una specifica valutazione dell’opera prestata da ciascun curatore, sia per non aver addotto alcun argomento rispetto al criterio di proporzionalità, che non è stato neanche indicato nel corpo della motivazione 5. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame dell’istanza di liquidazione dei compensi, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui denuncia di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.