La scientia decoctionis va accertata in concreto con riferimento al rapporto tra debitore e creditore

La prova della scientia decoctionis non deve essere assunta quale conoscenza effettiva o valutata secondo criteri astratti ma deve ritenersi riferita in termini di probabilità a presupposti e condizioni di cui al contesto negoziale intercorso fra creditore e debitore fallito condizioni economiche, sociali, organizzative .

Con l'ordinanza del 27 agosto 2019, n. 21749 il S.C., confermando la pregressa giurisprudenza di legittimità, precisa che la prova della scientia decoctionis deve essere acquisita all'esito di una verifica in concreto del rapporto tra debitore fallito e creditore, con particolare riferimento alle condizioni sociali ed economiche di quest'ultimo. Il caso. L'amministrazione straordinaria di una società propone un'azione revocatoria per dei pagamenti effettuati in favore di un imprenditore nel c.d. periodo sospetto affermando la piena conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza della società all'epoca in bonis . La domanda viene accolta in primo grado ma parzialmente riformata in appello, sul rilievo che il creditore, per le sue condizioni economiche e per la particolare condizioni di operatività imprenditore nel settore autotrasporti non era in grado di cogliere i sintomi dello stato di insolvenza del debitore. Tale impostazione è confermata dalla Cassazione che si esprime nel senso della massima in epigrafe. Revocatoria fallimentare e presupposto soggettivo. Con riferimento, in particolare, e per quanto di interesse nella pronuncia in esame, la giurisprudenza afferma che il presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 l. fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. non è quindi sufficiente una conoscenza astratta o ipotetica, dovendo accertarsi tale elemento in concreto ed in relazione al particolare rapporto esistente tra debitore e creditore. Scientia decoctionis e procedure esecutive. L'accertamento in concreto di tale elemento esclude, quindi, che la conoscenza dello stato di insolvenza possa desumersi nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la scientia decoctionis . Scientia decoctionis ed accertamento del giudice. Tale presupposto costituisce quindi l'esito di una valutazione ed un apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell' accipiens” e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. In particolare, si è escluso, analogamente a quanto disposto nella pronuncia in commento, che l'attuazione di un piano di rientro possa costituire, in assenza di altri elementi, prova della scientia decoctionis in capo al creditore, essendo necessaria la presenza di altri e importi elementi sulla condizione economica del debitore. Scientia decoctionis e onere della prova. Dalle considerazioni che precedono può affermarsi, quindi, che il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa prova inesigibile perché diretta , bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il debitore fallito”. Esame quindi da attuarsi in concreto in relazione allo specifico rapporto debitore – creditore. Scientia decoctionis, procedure fallimentari e informazioni creditizie. Negli stessi termini, poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento non riceve alcuna forma di pubblicità legale, né le cancellerie sono autorizzate a rilasciare ad eventuali terzi interessati informazioni in ordine al suo deposito, deve presumersi, salvo prova contraria, che la pendenza dello stesso sia nota solo a chi lo abbia proposto, non potendo costituire prova della conoscenza, in capo al creditore, di una situazione di insolvenza del debitore. Al tempo stesso, le informazioni che possono acquisirsi tramite il sistema informativo della Centrale dei rischi crediti incagliati o in sofferenza, fidi revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero ben può consentire, ad un operatore qualificato come una banca, di conoscere la situazione di difficoltà economia del debitore e del suo stato – eventuale – di insolvenza. Revocatoria e pagamenti secondo termini di uso”. Da ultimo, il S.C. precisa che la modifica delle condizioni di pagamento di un piano di rateizzazione – purché i termini di pagamento non vengano modificati – non costituisce un sintomo dello stato di insolvenza, trattandosi di modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico interessato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 marzo – 27 agosto 2019, n. 21749 Presidente Scaldaferri – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - L’Amministrazione straordinaria di Iar Siltal s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Casale Monferrato P.G. per ottenere la revocatoria fallimentare di alcuni pagamenti relativi a servizi di autotrasporto una parte di detti pagamenti era stata eseguita in esecuzione di un accordo di rateizzazione del debito concluso il 12 novembre 2004, mentre un’altra parte dei versamenti esulava dal detto accordo e si identificava in atti solutori che avevano avuto luogo tra il 15 novembre 2004 e il 13 maggio 2005 tutti i detti pagamenti, nella prospettazione attorea, si collocavano all’interno del periodo sospetto , ricompreso tra il 14 ottobre 2004 e il 14 aprile 2005. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava P.G. alla restituzione della complessiva somma di Euro 102.894,34. 2. - Il proposto gravame era accolto dalla Corte di appello di Torino la quale, in sintesi, riteneva che i pagamenti per Euro 57.413,02, operati al di fuori del c.d. piano di rientro del 12 novembre 2004, erano non soggetti alla revocatoria fallimentare, in quanto attuati nei termini d’uso di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, mentre per quelli contemplati nell’accordo di rateizzazione doveva ritenersi esclusa la scientia decoctionis. 3. - La sentenza della Corte piemontese, pubblicata l’8 ottobre 2016, è impugnata per cassazione dalla società in amministrazione straordinaria con un ricorso basato su due motivi. P. resiste con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 L. Fall Assume l’istante che plurimi indici rendevano assolutamente inverosimile l’affermazione per cui P. non potesse credere che Iar Siltal fosse insolvente . La sottoscrizione dell’accordo comproverebbe, infatti, il convincimento, in capo alla controparte, dell’insolvenza della società e fornirebbe da prova del collegamento tra l’odierno resistente ed i manifesti sintomi della decozione in capo a Iar Siltal” si spiega, in proposito, che la sottoscrizione dell’accordo avente ad oggetto la dilazione di pagamento attestava la chiara incapacità della società debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Aggiunge l’istante che le informazioni riferite a Iar Siltal attinenti al promovimento di procedure monitorie ed esecutive, ai bilanci di esercizio, alle relazioni degli amministratori, ai protesti, nonché le notizie giornalistiche riguardanti la detta società costituirebbero indizi rivelatori della consapevolezza, in capo a P. , della decozione di quest’ultima. Il motivo è nel complesso infondato. Occorre premettere che la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081 Cass. 18 aprile 2011, n. 8827 naturalmente, poiché nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla motivazione della sentenza impugnata, sarà denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 profilo, questo, che in questa sede non rileva, non essendo stato dedotto che la sentenza sia affetta da un tale radicale difetto motivazionale. Il convincimento del giudice del merito può poi formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, ma attribuendo rilevanza peculiare alla condizione professionale dell’accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati cfr. le citt. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081 e Cass. 18 aprile 2011, n. 8827 . La certezza logica dell’esistenza dello stato soggettivo può dunque legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito Cass. 3 maggio 2012, n. 6686 in altri termini, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all’onere di informazione tipico del relativo settore di operatività Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557 . La Corte di merito si è attenuta a detti principi, osservando come da un creditore ordinario come l’appellante non potesse pretendersi il costante monitoraggio mediante l’esame dei bilanci di esercizio della società poi posta in amministrazione straordinaria tanto più in presenza di bilanci consolidati di una grande impresa e di indici di insolvenza che non potevano essere di immediata percezione da parte di un operatore non qualificato, non aduso a valutazioni di natura economica e finanziaria . Parimenti corretto è il rilievo, svolto dalla Corte piemontese, secondo cui le procedure fallimentari, esecutive individuali e monitorie non sono soggette a forme pubblicitarie e le cancellerie non sono autorizzate a fornire informazioni in ordine al deposito degli atti relativi cfr. in tema Cass. 22 marzo 2013, n. 7281, Cass. 4 marzo 2010, n. 5256 d’altro canto, è da considerarsi come il giudizio circa la possibilità di avere puntuale e tempestivo riscontro dell’assoggettamento del debitore a procedure giudiziarie recuperatorie va modulato avendo riguardo alla valorizzazione della qualità del soggetto verso cui si dirige l’azione revocatoria e della conseguente disponibilità, in capo allo stesso, di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi cfr. Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894, che ha conferito rilievo alla circostanza per cui il creditore era, nella vicenda sottoposta al suo esame, una banca . Sfuggono, poi, al giudizio di legittimità, in quanto si risolvono in apprezzamenti di fatto, i rilievi svolti dal giudice distrettuale con riferimento alla negata possibilità di correlare la conoscenza dello stato di insolvenza della società Iar Siltal alla stipula, tra gli odierni contendenti, del piano di rateizzazione di cui si è più volte detto. Sul punto vengono infatti in questione valutazioni rimesse al giudice del merito quelle in concreto svolte, e basate sulle convenute modalità di estinzione del debito, sulla previsione per cui le successive fatture del P. sarebbero state pagate alla debita scadenza e cioè a 90 giorni dalla emissione della fattura , alla circostanza per cui il concordato piano di dilazione nei pagamenti venne per la maggior parte onorato, alla qualità dell’appellante imprenditore individuale privo di dipendenti e alla sostanziale regolarità con cui si era svolto, fino ad allora, e per circa vent’anni, il rapporto commerciale tra le parti. Altrettanto è a dirsi, poi, con riferimento alle notizie di stampa, che la Corte di merito ha riferito essere presenti su edizioni locali dei quotidiani, non diffuse nell’ambito territoriale in cui aveva sede l’impresa di P. , e con riguardo ad alcuni ordini del giorno della Regione Piemonte, visibili su di un sito internet che non poteva esigersi fosse oggetto di accessi quotidiani da parte del controricorrente. 2. Col secondo mezzo è lamentata la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3. La censura avversa l’assunto della conformità di alcuni dei pagamenti oggetto di causa - quelli non contemplati nel c.d. piano di rientro - ai termini d’uso. La ricorrente si sofferma sul rilievo per cui i detti pagamenti presenterebbero vistose anomalie essi, infatti subivano variazioni come evidenziato dal giudice di primo grado, con pagamento a mezzo bonifico bancario e non più a Ri.Ba. a 90 gg.” . Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha spiegato che i detti pagamenti furono pretesi con tempistica identica a quella fino ad allora osservata, ossia con scadenza a 90 giorni, e vennero posti in atto nel rispetto di tale termine, oltre che con le stesse modalità accreditamento tramite bonifico bancario . Si tratta, come è evidente, di un’affermazione in diritto pienamente congruente con la previsione normativa di cui all’art. 67 c.p.c., comma 3, che, nell’escludere siano soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso , fa riferimento alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti così Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162 . Ciò posto, la censura investe l’accertamento di fatto del giudice del merito, e non ha pertanto nulla a che vedere con la denunciata violazione o falsa applicazione di legge. Infatti, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha ad oggetto un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito cfr. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155 Cass. 11 gennaio 2016, n. 195 . 3. - In conclusione, il ricorso è respinto. 4. - Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.