Dichiarazione di fallimento e notifica della sentenza di rigetto del reclamo

L’art. 18, commi 13 e 14, l. fall. dispone che la sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza di fallimento è notificata al reclamante a cura della cancelleria e il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione stessa.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 647/19, depositata il 14 gennaio. Il caso. Una s.p.a. proponeva reclamo contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale su richiesta di Equitalia sud s.p.a. e di una reclamante, ma la Corte d’Appello lo respingeva. Avverso la decisione di secondo grado la società propone ricorso per cassazione. Resistono con controricorso la curatela del fallimento ed Equitalia eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. La tardività del ricorso. Nel caso in esame la notificazione è avvenuta regolarmente all’indirizzo PEC, come risulta dalle copie autentiche delle corrispondenti attestazioni telematiche rilasciate dalla cancelleria della Corte distrettuale a seguito di istanza di parte. Al riguardo l’art. 18, commi 13 e 14, l. fall. dispone che la sentenza che rigetti il reclamo avverso la sentenza di fallimento è notificata al reclamante a cura della cancelleria e il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione stessa. Orbene nella specie la notificazione della sentenza reiettiva del reclamo proposto dalla s.p.a. è stata effettuata a mezzo PEC a cura della cancelleria in data successiva alla novella dell’art. 45 disp. att. c.p.c., che riconosce al cancelliere l’obbligo di comunicare il testo integrale della decisione, con l’onere della parte di provvedere ad aprire le comunicazioni provenienti dalla cancelleria sull’indirizzo PEC ed esaminarne il contenuto. Conseguentemente l’avvenuta notifica del ricorso in oggetto appare avvenuta oltre il termine di 30 giorni. Sulla base di ciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 novembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 647 Presidente Di Virgilio – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La s.p.a. propose reclamo contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata, il 22 maggio 2014, dal Tribunale di Roma contestualmente al decreto dichiarativo della inammissibilità, L. Fall., ex art. 162, della sua domanda di concordato preventivo su richiesta di Equitalia Sud s.p.a. e di P.A. , ma l’adita corte d’appello di quella stessa città lo respinse con sentenza del 4 aprile 2016, n. 2137, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse 1 l’insufficienza delle risorse disponibili da parte della s.p.a. a soddisfare i creditori istanti 2 l’inidoneità del credito da detta società vantato verso Eurnova s.r.l. a garantire il reperimento, in un ragionevole periodo di tempo, di risorse sufficienti per far fronte al pagamento degli ulteriori suoi debiti. 2. Avverso questa decisione, la s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, rubricato Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. Fall., art. 5, anche per omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti , volto a censurare le rationes decidendi fondanti il suddetto provvedimento. Resistono, con distinti controricorsi, la curatela del fallimento s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a., le quali, peraltro, hanno entrambe pregiudizialmente eccepito la inammissibilità del ricorso per sua tardività, perché proposto il 5 agosto 2016, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata effettuata dalla cancelleria della corte capitolina, tramite posta elettronica certificata, il 4 aprile 2016. La P. non ha spiegato difese in questa sede. La ricorrente e la curatela del suo fallimento hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c 3. La suddetta eccezione di inammissibilità merita accoglimento alla stregua delle considerazioni di cui appresso. 3.1. A fronte dell’affermazione della s.p.a. secondo cui la sentenza impugnata non sarebbe stata notificata cfr. pag. 2 del ricorso , le indicate controricorrenti hanno allegato e documentato che il cancelliere addetto presso la Corte di Appello di Roma, in data 4 aprile 2016, aveva provveduto, giusta l’art. 18, comma 13, ad inviare al Gestore del Servizi Telematici del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, per il successivo inoltro agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori Avv. Prof. Romano Vaccarella ed Avv. Ludovico Aldo Pagano della parte reclamante s.p.a, odierna ricorrente , copia della impugnata sentenza n. 2137, adottata dalla menzionata corte di appello il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il successivo 4 aprile 2016. Pertanto, la notificazione è avvenuta regolarmente all’indirizzo PEC indicato dai predetti difensori, come risulta dalle copie autentiche delle corrispondenti attestazioni telematiche rilasciate dalla cancelleria della corte capitolina a seguito di istanza di parte. 3.2. La L. Fall., art. 18, commi 13 e 14 stabiliscono che la sentenza che rigetti il reclamo contro la sentenza di fallimento è notificata al reclamante a cura della cancelleria, e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione . 3.3. Questa Corte ha, in proposito, affermato il principio che La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. cfr., in termini, Cass. n. 2315 del 2017. Si vedano anche Cass. n. 15408 del 2018 e Cass. n. 10525 del 2016, nonché la precedente Cass. n. 23526 del 2014, con riguardo all’impugnazione per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. . 3.3.1. In particolare, Cass. n. 10525 del 2016 ha preso le mosse dal duplice rilievo che i l’art. 16, comma 3, lett. c , del citato D.L. n. 179 del 2012 ha modificato il comma 2 dell’art. 45 disp. att. c.p.c., disponendo, per la parte che qui interessa, che il biglietto di cancelleria debba contenere il testo integrale del provvedimento comunicato , ed al comma 4, che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici , e che ii il legislatore è poi intervenuto sull’art. 133 c.p.c., comma 2, , con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b , precisando che il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. . Ha, poi, rimarcato che detta disposizione è entrata in vigore il 19 agosto 2014 . Ha, quindi, affermato che la descritta novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. , che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, è che il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza reiettiva del reclamo contro la pronuncia di fallimento, L. Fall., ex art. 18, comma 13 e 14. E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito dalla L. n. 221 del 2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria avvengano per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni cfr. Cass. n. 10525 del 2016. In senso affatto analogo, si veda anche la successiva Cass. n. 2315 del 2017 . 3.4. Ancora più recentemente, Cass. n. 23575 del 2017, ha ulteriormente sancito che La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata PEC , è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14 il meccanismo previsto dal citato art. 18 ha, infatti, a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione . 3.4.1. Tale pronuncia ha osservato che il testo vigente della L. Fall., art. 18 deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 16 e, successivamente, dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 7, con la decorrenza indicata nell’art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 169 del 2007 val quanto dire che, all’epoca in cui la norma è stata licenziata, sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva e viene tuttora, seppure in via residuale effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c., in forma abbreviata . A partire dall’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, si è, tuttavia, creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un forma abbreviata di comunicazione , e l’art. 45 disp. att. c.p.c., il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene in ogni caso . il testo integrale del provvedimento comunicato e ciò è tanto più vero ove si consideri che, quantunque l’art. 136 c.p.c. stabilisca che il biglietto di cancelleria è consegnato dal cancelliere al destinatario ovvero inviato a mezzo PEC, potendo solo in via residuale, salvo che la legge non disponga altrimenti, essere trasmesso a mezzo telefax o rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, l’obbligo di impiego della PEC è ben più stringente di quanto non appaia alla lettura della disposizione, giacché il testo dell’articolo 136 c.p.c. va integrato con l’ulteriore disposizione secondo cui Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica . D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 . Ha dunque ritenuto che anche la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, determini la decorrenza del termine breve di cui si è detto. Difatti vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione in entrambi i casi, cioè, egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento. Sul piano normativo, tale conclusione trova in effetti conferma, e non smentita, nell’ultimo periodo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, concernente l’attività del cancelliere di pubblicazione e comunicazione della sentenza, il quale stabilisce che detta comunicazione non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325 .Tale disposizione, difatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare v. Cass. 20 maggio 2016, n. 10525, con i relativi richiami , è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali. In altri termini, in un sistema ordinario che ha al suo centro l’art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa su istanza di parte , la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2 è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte. Sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325 . L’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio, allora, si giustifica proprio in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall’art. 285 c.p.c. da quella contemplata dalla L. Fall., art. 18 nonché da altre analoghe disposizioni l’art. 699-terdecies c.p.c., comma 1, l’art. 702-quater c.p.c., l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, la L. Fall., art. 99, u.c Mentre, infatti, il congegno dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 285 c.p.c., con conseguente applicazione dell’art. 325 c.p.c., in relazione al successivo articolo 326 dello stesso codice, trova fondamento nella volontà della parte vincitrice, la quale manifesta in tal modo interesse a ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18 ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì -in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione cfr. Cass. n. 23575 del 2017 . 3.5. Alla stregua dei principi tutti suesposti sostanzialmente ribaditi, ancora di recente, da Cass. n. 15408 del 2018 , cui il Collegio, condividendoli, intende dare continuità, deve osservarsi che, nella specie, la notificazione, L. Fall., ex art. 18, comma 13, della sentenza reiettiva del reclamo proposto dalla s.p.a. è stata effettuata a mezzo PEC ed a cura della cancelleria il 4 aprile 2016 la ricevuta telematica dell’avvenuta notifica riporta nell’oggetto la dicitura deposito sentenza - pubblicazione , e nella descrizione dell’atto, l’indicazione depositata pubblicata sentenza n. 2137/2016 , consentendo, quindi, al destinatario di comprendere inequivocabilmente la specifica tipologia e finalità della notifica effettuata e le relative conseguenze , ossia in epoca successiva alla novella dell’art. 45 disp. att. c.p.c., il quale, come si è già rammentato, ha posto a carico del cancelliere l’obbligo di comunicare il testo integrale del provvedimento, altresì ricordandosi che è sempre onere della parte provvedere ad aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono sull’indirizzo di posta elettronica certificata, peraltro da essa stessa indicato, - con la specifica finalità del ricevimento delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari - ed esaminarne il contenuto, proprio come avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta, oppure recapitato dall’Ufficiale giudiziario, di cui non si ipotizza l’invalidità o l’inefficacia qualora non risulti alcuna annotazione sul plico circa la specifica natura dell’atto contenuto al suo interno cfr. Cass. n. 20947 del 2018 . 3.5.1. Conseguentemente, l’avvenuta notificazione dell’odierno ricorso solo in data 4 agosto 2016 cfr. in atti la relativa spedizione, tramite servizio postale, effettuata dal difensore della ricorrente, Avv. Prof. Romano Vaccarella, ai sensi della L. n. 53 del 1994 appare chiaramente avvenuta oltre il termine di 30 di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, da ciò derivando l’inammissibilità della odierna impugnazione. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 - della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.