Sovraindebitamento: il debitore non è obbligato a devolvere ai creditori tutti i suoi beni

Con un decreto del 22 maggio 2018 il Tribunale di Bologna, in sede di reclamo, ha ammesso un debitore alla procedura di sovraindebitamento affrontando e risolvendo in senso positivo due delicate e ricorrenti questioni.

La prima questione, affrontata dal Tribunale di Bologna con decreto del 22 maggio 2018, è quella volta a sapere se, nelle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento e, cioè, la legge n. 3/2012 il debitore sia, o no, obbligato a destinare” alle esigenze del piano tutti i suoi beni. La seconda questione è quella relativa al pagamento dilazionato dei crediti privilegiati nell’accordo di composizione della crisi. La vicenda e la prima questione. Quanto alla prima questione, il Tribunale in primo grado aveva ritenuto che la proposta di accordo presentata dal debitore fosse inammissibile e ciò anche a ragione del fatto la proposta non contemplava la cessione ai creditori concorsuali di alcuni beni di proprietà del sovraindebitato in particolare si trattava di due immobili e due autoveicoli ,prevedendo un pagamento non integrale e dilazionato dei debiti tramite i soli proventi futuri dell’attività imprenditoriale del ricorrente. Secondo il Giudice del primo grado il debitore è tenuto a porre a disposizione del ceto creditorio l’intero suo patrimonio, alla luce del principio generale espresso dall’art. 2740 c.c. Per il Giudice di prime cure, infatti, la normativa relativa al sovraindebitamento non contiene alcuna limitazione al richiamato principio, come d’altro canto le procedure concorsuali in generale il debitore è dunque tenuto a porre a disposizione dei creditori sia i suoi redditi salva una quota di essi per fare fronte alle sue necessità di vita per tutta la durata del piano, sia i suoi beni, a meno che detto piano non sia integrato da risorse esterne ossia non facenti parte del patrimonio del debitore che vadano a sostituire, in quanto di valore pari o superiore, i beni eventualmente sottratti al concorso . Non esiste un obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio. Senonché, il Tribunale di Bologna – accogliendo il motivo di reclamo della difesa del debitore – muove, in primo luogo, da una differenziazione delle procedure e, in secondo luogo, da una lettura delle ipotesi di inammissibilità della proposta. Quanto alla differenziazione delle procedure il Tribunale distingue, correttamente, tra il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi, da un lato, e la liquidazione del patrimonio, dall’altra. Solo la liquidazione, prevista all’art. 14- ter della legge 3/2012 come strumento residuale accessibile al sovraindebitato per risolvere la propria crisi, impone la devoluzione dell’intero patrimonio, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall’accordo . Quanto alla disciplina delle ipotesi di inammissibilità della procedura essa prevede ipotesi limitate tra cui non figura la mancata devoluzione dell’intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano a creditori di valutare la consistenza del patrimonio e quindi la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria . Sono i creditori che devono valutare. Il Tribunale, correttamente, ricorre ad un criterio che deve lumeggiare tutta l’attività in materia e, cioè, che laddove non vi siano norme imperative, sono i creditori che devono valutare la proposta di piano. Semmai saranno loro a valutare più conveniente e il giudice verificarla l’alternativa liquidatoria rispetto alla proposta formulata dal debitore. Peraltro, nel caso di specie, il debitore aveva proposto di far fronte ai debiti secondo il piano in base alle entrate derivanti dalla prosecuzione dell’attività di impresa peraltro garantendo il tutto con la garanzia della moglie e ciò era apparso, anche all’OCC nominato, più conveniente per il ceto creditorio rispetto all’alternativa liquidatoria. I tempi del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati. La seconda questione affrontata dal Tribunale riguarda il tempo dei pagamenti dei creditori privilegiati il debitore aveva proposto come momento di decorrenza dei pagamenti rateali lo spirare del termine annuale di moratoria. Senonché, per il Tribunale, ciò si pone in contrasto con il combinato disposto dell’art. 8 comma 4 e 11, comma 2 della legge n. 3/2012 che prevedono il pagamento integrale salva l’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo dell’art. 7 l. n. 3/2012 e immediato salvo la moratoria di cui al comma 4 dell’art. 8 l. n. 3/2012 dei creditori privilegiati .

Tribunale di Bologna, sez. Fallimentare, decreto 8 - 22 maggio 2018 Presidente Florini – Relatore Rossi Fatto e diritto Premesso che il reclamante, proponente l'accordo, Ma. Ce. contesta il provvedimento di inammissibilità - sostenendo che l'esclusione di alcuni beni dalla cessio honorum non rende la proposta inammissibile, atteso che la normativa dettata dal legislatore nella legge sul sovraindebitamento non autorizza tale tesi rileva che l'adempimento della proposta di accordo in concreto formulata è garantito dai flussi generati dalla attività del Ce., non prevede effetti no vati vi, cosicché, in caso di mancato adempimento l'accordo verrebbe a risolversi, con la conseguente destinazione di tutti i beni a garanzia dei creditori, ex articolo 2740 c.c. - rilevando per di più che la moglie del Ce. nei limiti dei propri emolumenti ha prestato garanzia, il che vale a giustificare la esclusione di alcuni beni dalla destinazione al soddisfacimento dei creditori, atteso che la proposta così articolata dal debitore è stata attestata come la più conveniente, per i creditori, rispetto alla alternativa liquidatoria - rilevando che la durata del piano così come ridotta a seguito della integrazione e pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali - sostenendo infine che la moratoria è contenuta nei sei mesi, anche se in effetti la legge 3 del 2012 consente una moratoria di un anno - conclude quindi per l'annullamento del decreto di inammissibilità e la conseguente fissazione della udienza, per la votazione dei creditori sulla proposta di accordo originariamente formulata, ovvero, in subordine, sulla proposta di accordo come modificata nella memoria integrativa depositata il 14 febbraio 2018. Osserva Quanto all'esclusione di alcuni beni dall'accordo. La normativa complessivamente dettata per risolvere le crisi da sovra indebitamento, modulata dal legislatore nelle tre differenti procedure, non autorizza, ad avviso del collegio, a ritenere che nel caso di accordo debba essere necessariamente devoluto ai creditori l'intero patrimonio del sovra indebitato l'articolo 7 che disciplina la fattispecie dell'accordo prevede infatti semplicemente che Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni . e definisce limitate ipotesi di inammissibilità della proposta di accordo, al secondo comma, tra cui non figura la mancata devoluzione dell'intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio, e quindi la convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria la norma recita infatti 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore a è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo b ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo c ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis d ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Solo la liquidazione, prevista all'articolo 14 ter della legge 3/2012 come strumento residuale accessibile al sovra indebitato per risolvere la propria crisi, impone la devoluzione dell'intero patrimonio, elemento che secondo la maggioranza degli interpreti la differenzia appunto dall'accordo l'omologa dell'accordo, d'altro canto, presuppone il voto favorevole espresso anche implicitamente del 60 % dei creditori, a cui viene appunto rimesso di valutare la convenienza della proposta avanzata dal debitore, rispetto alla alternativa liquidatoria. Quanto alla previsione di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati. L'interpretazione dell'articolo 8 comma 4 della legge 3 del 2012 la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa . può prevedere una moratoria fino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio suggerita dal proponente, che pare conferire rilievo esclusivamente al momento di iniziale decorrenza dei pagamenti rateali, senza quindi alcun riguardo alla successiva dilazione , non può condividersi la dilazione fino a cinque anni proposta successivamente al decorso dell'anno di moratoria previsto dall'articolo 8, comma 4, L 3/2012 forma contrasto con il combinato disposto dall'articolo 8, comma 4 e 11, comma 2, L 3/2012, che prevedono il pagamento integrale salva l'ipotesi di cui al comma l, secondo periodo, dell'articolo 7, L. 3/2012 e immediato salva la moratoria di cui al comma 4 dell'articolo 8 L 3/2012 dei creditori privilegiati in tal senso volge il tenore letterale dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo a mente del quale è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, , avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi , e depone anche la esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo, che non si giustificherebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8 L. 3/2012, e salvi specifici accordi di rateazione con i creditori vedi in tal senso Cass.4451 del 2018 Trib. Milano 18.10,2017, che fa salva l'ipotesi in cui il debito privilegiato non entri nel piano, per essere in corso il mutuo ipotecario, regolarmente adempiuto alle scadenze vedi anche Trib.Rovigo, 13.12.2016, Trib.Asti 18.1.2014 . Deve essere comunque conservato, anche nell'ambito dell'accordo con i creditori e comunque della disciplina del sovraindebitamento l'effetto proprio della transazione fiscale, e contributiva, che certamente consente il pagamento parziale e dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio dell'indisponibilità del debito tributario, come confermato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate, n.l9/e del 6 maggio 2015. Ciò premesso, sul piano della interpretazione generale, va detto che nel caso in esame è escluso dall'accordo il bene immobile in quota al sovraindebitato per il 50 % su cui insiste la garanzia ipotecaria, e tuttavia il professionista incaricato quale gestore della crisi ha espresso un giudizio di convenienza dell'accordo, per i creditori, rilevando che il debito privilegiato del mutuo è compreso nel piano con previsione di pagamento del 100 % del capitale, seppure scadenziate secondo la proposta come da ultimo modificata in cinque anni. Resta estranea all'accordo, perché già fatto oggetto di un piano di rateazione rispettato, una parte dei debiti verso l'INPS, quella non iscritta a ruolo, il cui regolare pagamento è indispensabile per l'ottenimento del DURC, e quindi la continuazione dell'attività. Il residuo debito privilegiato è in massima parte soggetto a transazione fiscale e contributiva, il che richiede l'adesione dei creditori istituzionali, secondo le forme proprie l'accordo prospettato può quindi ritenersi ammissibile a condizione che il debitore ottenga il consenso dei creditori privilegiati, tra cui appunto figura anche il titolare del credito ipotecario, alla dilazione di pagamento, salva restando la regola dettata dall'articolo 11 della legge 3 del 2012, che esclude tali consensi dal computo per il raggiungimento della percentuale di voto necessaria per l'approvazione del concordato. Il contestato provvedimento di inammissibilità - allo stato, con le esposte precisazioni - deve quindi essere revocato, con fissazione della udienza avanti al Giudice delegato per la procedura, che provvederà a verificare la esistenza dei necessari consensi espressi alla rateazione. P.Q.M. In riforma dell'impugnato decreto d'inammissibilità, FISSA l'udienza del 19 settembre 2018 ore 11 avanti al Giudice Delegato per la procedura, dott.ssa Antonella Rimondini disponendo la comunicazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata, della proposta come da ultimo formulata e del presente decreto ASSEGNA termine per l'integrazione della documentazione con i consensi espressi alla rateazione dei creditori privilegiati fino al 14 settembre 2018 DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali n'è disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore - che la proposta ed il decreto siano pubblicizzate sul sito istituzione del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it” e sia annotata presso l'agenzia del Territorio.