I pagamenti effettuati dal conto corrente dopo il fallimento sono efficaci?

Il decisum in commento tratta della disciplina applicabile agli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento.

Nello specifico, occorre stabilire se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive e ai pagamenti effettuati attraverso il conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito di impresa, così applicando comunque l’art. 44 l.fall., ovvero possa far proprio il saldo attivo del conto corrispondente all’utile realizzato, sulla base del disposto dell’art. 42, comma 2, l.fall. E, i Giudici della Prima Sezione Civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 11541 depositata l’11 maggio 2018, conformandosi ad un lontano grand arrêt delle Sezioni Unite v., SS.UU., 12159/1993 risolvono la questione precisando che nella sentenza delle Sezioni l’interrogativo appena richiamato riceve una soluzione articolata. Nel senso che la preferenza va al secondo corno dell’alternativa solo nella concorrente presenza di due condizioni. Una è che il riferimento della fattispecie concreta sia nei confronti di una nuova impresa, l’altra è che le passività da dedurre consistano precisamente in obbligazioni derivanti dal titolo o, comunque, inerenti all’acquisto . I Supremi Giudici della Prima Sezione Civile confermano la sostanza della soluzione de qua , che per l’appunto subordina l’esclusione dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 44 l.fall., al necessario concorso degli indicati due requisiti. Il fatto. La società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa Alfa ricorre per cassazione nei confronti dell’istituto di credito Gamma, articolando 5 motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, in riforma di quella resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Bergamo. Nei confronti del ricorso resiste la banca Gamma che deposita, a sua volta, un controricorso. Nella specie, la vicenda fa riferimento a un conto corrente bancario, per un certo periodo di tempo rimasto aperto, ed effettivamente movimentato, pur dopo l’avvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della società correntista. A fronte di tale situazione, il Commissario liquidatore ha chiesto la condanna dell’istituto di credito Gamma alla restituzione del residuo saldo attivo di conto corrente maturato alla data della dichiarazione e, altresì, al versamento in sue mani di tutte le diverse, ulteriori somme affluite sul conto dopo tale dichiarazione. La banca de qua si è opposta alla richiesta chiarendo che il conto era stato sostanzialmente utilizzato per effettuare pagamenti a terzi”. Il Giudice bergamasco, accogliendo le domande formulate dal Commissario liquidatore ha rilevato che la norma dell’art. 78 l.fall., applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta, sancisce lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente al momento dell’avvio della procedura e che la norma dell’art. 44 l.fall., sancisce l’inefficacia di tutti i pagamenti, fatti o ricevuti dall’impresa dopo la relativa dichiarazione. La Corte di appello di Brescia, invece, accogliendo l’impugnazione dell’istituto di credito Gamma, conformandosi in toto ad un non lontano precedente giurisprudenziale di legittimità v. Cass., 8274/2002 ha precisato che alla facoltà per il curatore di appropriarsi di tutte le somme affluite sul conto corrente in epoca successiva all’avvio della procedura, la banca ben può opporre che tali rimesse abbiano in realtà costituito provento della gestione di un’attività d’impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di avvio della procedura e che, d’altra parte, non emerge nessuna contrapposizione di principio per potere differenziare al riguardo il caso di nuova e diversa impresa, che ha preso inizio cioè dopo la dichiarazione di liquidazione, e quello di semplice prosecuzione dell’impresa precedente e in relazione alla quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza. La società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, invero, ricorrendo in cassazione, con il primo motivo, in particolare, contesta il rilievo della Corte territoriale, per cui la norma dell’art. 42, comma 2, l.fall., può venire indifferentemente in applicazione tanto nel caso di nuova e diversa impresa svolta dal fallito, quanto pure in quello di semplice prosecuzione, da parte del medesimo, della attività imprenditoriale in essere prima dell’avvio della procedura. Secondo la ricorrente, in quest’ultima ipotesi dovrebbe invece entrare in applicazione il regime di inefficacia degli atti del fallito, che è sancito dalla norma dell’art. 44, l.fall E, gli Ermellini, accogliendo il ricorso, precisano, quanto al predetto motivo, che non può risultare condivisibile il rilievo della Corte territoriale per cui tra l’ipotesi dell’avvio di una nuova impresa e quella della prosecuzione di quella già in essere prima della sentenza dichiarativa non corrano differenze di rilievo. Difatti – chiariscono i Supremi Giudici – pareggiare, sotto il profilo del regime degli atti, il caso della prosecuzione dell’impresa effettuata dal curatore sulla base delle occorrenti autorizzazioni e dei previsti controlli a quello della prosecuzione della stessa posta in essere dal fallito in difetto di ogni autorizzazione senza alcun controllo significherebbe, in realtà, vanificare il regime del cosiddetto esercizio provvisorio delineato dal sistema della legge fallimentare. Neppure può ritenersi corretto ipotizzare una sorta di riconduzione automatica dei movimenti di conto corrente all’esercizio della nuova impresa. Per escludere l’applicazione della norma dell’art. 44 occorre, invece, la sussistenza di un nesso di pertinenza specifica sia in punto di prelievi, sia pure, e non meno, in punto di versamenti. L’inefficacia degli atti compiuti dal fallito. La perdita da parte del fallito del potere di amministrare e disporre, ex art. 42, comma 1, l.fall., implica l’inefficacia degli atti da lui compiuti. Poiché il fallito è privato della legittimazione non della capacità di agire, gli atti da lui compiuti sono validi, ma inefficaci nei confronti dei creditori. L’inefficacia ha valore relativo. Gli atti del fallito, difatti, sono inefficaci nei confronti dei creditori ed il curatore può avvalersi dell’inefficacia, ma, se ciò risponde all’interesse dell’amministrazione fallimentare, può anche non avvalersene. Fra gli atti compiuti dal fallito sono da ricomprendere non solo quelli relativi a beni e diritti compresi nel fallimento, ma anche quelli di assunzione di debiti. A differenza di quanto avviene nell’esecuzione individuale, nella quale possono intervenire creditori successivi, nel fallimento il patrimonio del debitore è destinato al soddisfacimento dei soli creditori anteriori il fallito non può infatti vincolare il patrimonio fallimentare al soddisfacimento di nuovi creditori e l’atto di assunzione del debito è inefficace nei confronti dei creditori concorsuali. L’esercizio provvisorio. La liquidazione fallimentare può avvenire non solo attraverso la cessione atomistica dei beni dell’impresa, ma anche attraverso la sua conservazione e ricollocazione sul mercato. E la finalità conservativa dell’azienda, pur sempre funzionale alla sua migliore vendita, può essere perseguita anche attraverso l’istituto dell’esercizio provvisorio, che consente la prosecuzione dell’impresa fallita, la quale viene affidata al curatore. È da rilevare che l’esercizio provvisorio, nell’ottica del legislatore italiano, non è funzionale all’attuazione di interessi estranei a quelli dei creditori quali gli interessi di carattere sociale, ovvero quello dei lavoratori dipendenti alla salvaguardia del posto di lavoro esso è inquadrato, nel testo vigente della legge concorsuale, tra gli strumenti di liquidazione dell’attivo. Tale conclusione è sostenuta da dottrina risalente. Essa trova un certo riscontro anche nella vigente disciplina concorsuale, la quale, infatti, all’art. 105, l.fall., nel disciplinare la liquidazione di singoli beni aziendali, stabilisce che la stessa è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendalenon consenta una maggiore soddisfazione dei creditori, sicché fa capire che l’alternativa tra continuazione e cessazione dell’attività, non dipende da altro che dalla valutazione dei possibili esiti della liquidazione, ancorché venga poi attribuita una dichiarata prevalenza all’opzione per la continuità aziendale, ma soltanto se ritenuta più vantaggiosa per i creditori, rispetto alla vendita atomistica degli assets aziendali. I prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono inefficaci verso i creditori, ex art. 44 l.fall A causa dello scioglimento del contratto di conto corrente determinato dal fallimento, tutte le operazioni in dare ed avere sono prive di causa, mancando la convenzione sottostante. I versamenti effettuati dal correntista che sia stato dichiarato fallito non possono svolgere la loro funzione propria di provvista per i prelevamenti questi, poi, sono effettuati dalla banca in virtù di un ordine proveniente da soggetto non più legittimato e quindi sono inefficaci. Non muta il ragionamento se il contratto di conto corrente è costituito in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento. Il fatto che l’art. 78 l.fall. menzioni il conto corrente bancario, ma non gli altri contratti bancari impone di verificare caso per caso le loro sorti, a seguito della dichiarazione di fallimento del cliente. Tuttavia, in conclusione, come emerge chiaramente dal decisum in rassegna non è corretto ipotizzare, in caso di esercizio provvisorio, una sorta di riconduzione automatica” dei movimenti di conto corrente all’esercizio della nuova impresa. Per escludere l’applicazione della norma dell’art. 44, l.fall., occorre, invece, la sussistenza di un nesso di pertinenza specifica sia in punto di prelievi, sia pure, e non meno, in punto di versamenti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 dicembre 2017 – 11 maggio 2018, n. 11541 Presidente Ambrosio – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- La società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa Synergica ricorre per cassazione nei confronti della società cooperativa Banco Popolare, articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 5 maggio 2015, in riforma di quella resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Bergamo, n. 1130/2012. Nei confronti del ricorso resiste il Banco Popolare che ha depositato un apposito controricorso. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ 2.- La vicenda giunta ora all’esame di questa Corte fa riferimento a un conto corrente bancario, per un certo periodo di tempo rimasto aperto, ed effettivamente movimentato, pur dopo l’avvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della società correntista. A fronte di tale situazione, il Commissario liquidatore ha chiesto la condanna del Banco Popolare alla restituzione del residuo saldo attivo di conto corrente maturato alla data della dichiarazione e, altresì, al versamento in sue mani di tutte le diverse, ulteriori somme affluite sul conto dopo tale dichiarazione. Il Banco Popolare si è opposto alla richiesta, assumendo tra l’altro che il conto, rimasto nei fatti aperto per la mancanza di informazione dell’avvio della procedura, era stato sostanzialmente utilizzato. per effettuare pagamenti a terzi . Accogliendo la domande formulate dal Commissario liquidatore, il Tribunale di Bergamo ha in particolare rilevato che la norma dell’art. 78 legge fall., applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta, sancisce lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente al momento di avvio della procedura che la norma dell’art. 44 legge fall., essa pure applicabile al caso di liquidazione coatta, sancisce l’inefficacia di tutti i pagamenti, fatti o ricevuti dall’impresa dopo la relativa dichiarazione che nella specie non risultava provato - contro le riportate evenienze - che le rimesse affluite sul conto in questione fossero riferibili a una nuova attività di impresa, di iniziativa post-fallimentare. Proposta impugnazione da parte del Banco Popolare avanti alla Corte di Appello di Brescia, quest’ultima, nell’accoglierla, ha in via segnata osservato, richiamandosi in modo espresso alla pronuncia di Cass. 7 giugno 2002 n. 8274, che alla facoltà per il curatore di appropriarsi di tutte le somme affluite sul conto corrente in epoca successiva all’avvio della procedura, la banca ben può opporre assumendone il relativo onere probatorio che tali rimesse abbiano in realtà costituito provento della gestione di un’attività d’impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di avvio della procedura e che, d’altra parte, non emerge nessuna contrapposizione di principio per potere differenziare al riguardo il caso di nuova e diversa impresa, che ha preso inizio cioè dopo la dichiarazione di liquidazione, e quello di semplice prosecuzione dell’impresa precedente e in relazione alla quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza. Ragioni della decisione 3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. Il primo motivo ricorso, p. 5 assume violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 2, r.d. 267/1942 art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , per essere stato applicato in assenza dell’inizio di una nuova e diversa attività di impresa . Il secondo motivo p. 12 assume violazione e falsa applicazione dell’art. 42 comma 2, r.d. 267/1942 art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , per avere applicato la norma senza valutare se le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell’attività proseguita dalla Synergica in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa . Il terzo motivo p. 14 assume violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , in riferimento alla prova del fatto che le somme affluite sul conto corrente fossero i proventi dell’attività proseguita dalla Synergica in epoca successiva alla liquidazione coatta amministrativa. Nullità della sentenza art. 360, n. 4 cod. proc. civ. . Il quarto motivo p. 17 assume violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2730 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , con riferimento ai pagamenti effettuati da Synergica dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa. Nullità della sentenza art. 360, n. 4 cod. proc. civ. . Il quinto motivo p. 22 assume omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , costituito dall’individuazione dei pagamenti effettivamente riferibili ai costi dell’attività di impresa. 4.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, in ragione della complementarità che li lega. Entrambi i motivi convergono, infatti, sulla norma dell’art. 42, comma 2, legge fall. per la quale sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi , di cui il ricorrente nega venga a trovare applicazione nella fattispecie concreta. Il primo motivo contesta, in particolare, il rilievo della Corte territoriale, per cui la norma dell’art. 42 comma 2 può venire indifferentemente in applicazione tanto nel caso di nuova e diversa impresa svolta dal fallito, quanto pure in quello di semplice prosecuzione, da parte del medesimo, della attività imprenditoriale in essere prima della dichiarazione di avvio della procedura. Secondo il ricorrente, in quest’ultima ipotesi dovrebbe invece entrare in applicazione il regime di inefficacia degli atti del fallito, che è sancito dalla norma dell’art. 44 legge fall Il secondo motivo contesta, dal canto suo, l’ulteriore svolgimento compiuto dalla Corte bresciana, per cui al riscontro dello svolgimento di un’attività di impresa post-fallimentare segue senz’altro la riconducibilità ad essa dei pagamenti effettuati attraverso operazioni sul conto corrente , quali passività da dedurre dagli utili ritratti dall’esercizio dell’impresa medesima. Secondo il ricorrente, per contro, occorre in ogni caso verificare specificamente l’effettiva pertinenza all’impresa sia delle somme affluite sul conto, sia pure dei pagamenti compiuti dal fallito a mezzo di prelievi dal conto medesimo dovendo comunque trovare applicazione, nel caso di riscontro non positivo, la disciplina dettata dall’art. 44. 5.- Più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, la questione relativa alla definizione dei rapporti, che intercorrono tra la norma dell’art. 42 comma 2 e quella dell’art. 44 legge fall., non sempre ha ricevuto soluzioni del tutto allineate nelle sentenze rese dalle Sezioni semplici. Come non mancano di testimoniare, ciascuno per il suo lato, il ricorso e il controricorso depositati dalle parti. Posta questa situazione, va fatto riferimento alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte in data 10 dicembre 1993, n. 12159, come intesa a comporre - così segnala espressamente la stessa il contrasto che si è determinato presso la Prima Sezione della Corte in ordine alla disciplina applicabile agli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento , dovendosi dunque stabilire se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive e ai pagamenti effettuati attraverso il conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito d’impresa , così applicando comunque la norma dell’art. 44, ovvero possa far proprio il saldo attivo del conto corrispondente all’utile realizzato , sulla base del disposto dell’art. 42 comma 2. 6.- Nella sentenza delle Sezioni l’interrogativo appena richiamato riceve una soluzione articolata. Nel senso che la preferenza va al secondo corno dell’alternativa solo nella concorrente presenza di due condizioni. Una è che il riferimento della fattispecie concreta sia nei confronti di una nuova impresa l’altra è che le passività da dedurre consistano precisamente in obbligazioni derivanti dal titolo o, comunque, inerenti all’acquisto . Il Collegio ritiene di confermare senz’altro la sostanza di questa soluzione, che per l’appunto subordina l’esclusione dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 44 al necessario concorso degli indicati due requisiti. 7.- Non può, in effetti, risultare condivisibile il rilievo della Corte territoriale per cui tra l’ipotesi dell’avvio di una nuova impresa e quella della prosecuzione di quella già in essere prima della sentenza dichiarativa non corrono differenze di rilievo. Quest’ultima ipotesi non può non confrontarsi, invero, con la figura del c.d. esercizio dell’impresa, così come conformata e regolata dalla disciplina vigente peraltro, di impianto non diverso - per quanto viene qui in specifico interesse - da quella anteriore alle riforme della legge fallimentare . Pareggiare, sotto il profilo del regime degli atti, il caso della prosecuzione dell’impresa effettuata dal curatore sulla base delle occorrenti autorizzazioni e dei previsti controlli a quello della prosecuzione della stessa posta in essere dal fallito in difetto di ogni autorizzazione senza alcun controllo significherebbe, in realtà, vanificare il regime del c.d. esercizio provvisorio delineato dal sistema della legge fallimentare. Si vedano, in segnata specie, le disposizioni contenute nell’art. 104 legge fall Neppure può ritenersi corretto ipotizzare una sorte di riconduzione automatica dei movimenti di conto corrente all’esercizio della nuova impresa. Per escludere l’applicazione della norma dell’art. 44 occorre, invece, la sussistenza di un nesso di pertinenza specifica cfr., in particolare, Cass., 24 gennaio 2008, n. 1600 sia in punto di prelievi, sia pure, e non meno, in punto di versamenti. Ché a reggere l’applicazione della norma dell’art. 42, comma 2, è proprio il fatto che si tratta di beni non già esistenti nel patrimonio del debitore al momento della sua dichiarazione di fallimento ovvero di liquidazione coatta , bensì sopravvenuti rispetto alla dichiarazione medesima. 8.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno dunque accolti. Il terzo, il quarto e il quinto motivo risultano assorbiti da tale accoglimento. 9.- Il ricorso va accolto, nei termini e limiti appena indicati. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la deciderà in conformità al principio di diritto sopra enunciato e giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, la deciderà in conformità al principio di diritto sopra enunciato e pure sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.